Piano casa e cemento. Scajola contro Legambiente. Sulle costruzioni nei parchi alza lo sguardo il governo

 

La Repubblica Genova 23.10.2015.

la Repubblica Genova 23.10.2015

Il 1° comma dell’art. 123 della Costituzione Italiana dispone che “il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 

Anche e soprattutto per l’Assessore all’Urbanistica, Pianificazione territoriale ed Edilizia della Regione Liguria vale la regola che la legge non ammette ignoranza, specie da parte di amministratori pubblici.

 Marco Scajola.

 Marco Scajola 

L’On. Marco Scajola ignora del tutto invece o peggio ancora fa finta di non sapere che il 3° comma dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004 (con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) prescrive che “le previsioni dei piani paesaggistici … non sono derogabili” e che “per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. 

L’On. Marco Scajola sembra non tenere in nessuna considerazione nemmeno il 2° comma dell’art. 120 della Costituzione ai sensi del quale “il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni … nel caso di mancato rispetto … della normativa comunitaria”, che in tal caso sarebbe la Convenzione Europea del Paesaggio”, adottata dal Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000, ufficialmente sottoscritta nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze il 20 ottobre 2000: è stata firmata dai ventisette Stati della Comunità Europea e ratificata dall’Italia nel 2006.

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