Referendum – Conoscere per votare: la soppressione del CNEL

 

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Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (in sigla C.N.E.L.) è previsto dall’art. 99 della Costituzione che testualmente dispone: «Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa. 

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge. 

Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i princıpi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.»

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva la soppressione del CNEL, contenuta all’art. 23 (Soppressione del CNEL), che al comma 1 disponeva che «L’articolo 99 della Costituzione è abrogato.» 

Nella relazione al disegno di legge l’abrogazione è stata spiegata nel seguente modo: «L’articolo 23 abroga l’articolo 99 della Costituzione, prevedendo pertanto l’abolizione del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), organo al quale la Costituzione ha riconosciuto il potere di iniziativa legislativa e affidato una funzione di consulenza delle Camere e del Governo, con particolare riferimento alle materie og-getto della legislazione in campo economico e sociale.

Tale organo ha tuttavia prodotto un numero ridotto di iniziative parlamentari e non appare oggi più rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali che in origine ne avevano giustificato l’istituzione.

Nelle norme finali è disposto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplifica-zione e la pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, non-ché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione.

Si prevede, inoltre, che all’atto dell’insediamento del commissario straordinario, decadano dall’incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.»

Difatti l’art. 34 del disegno di legge costituzionale S 1429 disponeva testualmente: «

Art. 34.

(Disposizioni finali)

 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione.

All’atto dell’insediamento del commissario straordinario decadono dall’incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, com-presa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei consigli regionali.»

Con riferimento agli articoli 23 e 34 le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo 28 del testo di legge costituzionale abroga l’articolo 99 della Costitu­zione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), al quale sono assegnate funzioni di consulen­za delle Camere e del Governo.

La previsione del CNEL nella Carta del 1948 ha risposto alla avvertita oppor­tunità di consentire l’apporto di un organo con particolari requisiti di competenza alla formulazione delle politiche economiche e sociali.

Pertanto, in base al dettato costituzionale, è stata prevista una composizione del CNEL formata da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive, in modo da tener conto dell’importanza numerica e qualitativa di queste ultime.

Riguardo alle funzioni, le norme costituzionali attribuiscono al CNEL la fa­coltà di presentare disegni di legge alle Camere ed il compito di contribuire – an­che mediante le funzioni di consulenza suddette – all’elaborazione “della legisla­zione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge”.

Nella relazione di accompagnamento al progetto di riforma costituzionale, la soppressione del CNEL è motivata in ragione del fatto che tale organo ha prodot­to un numero ridotto di iniziative parlamentari e non appare oggi più rispondente alle esigenze di raccordo con le categorie economiche e sociali che in origine ne avevano giustificato l’istituzione.

Nell’attuale ordinamento, la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del CNEL sono disciplinate dalla legge 30 dicembre 1986, n. 936, la quale ha sosti­tuito ed abrogato la precedente disciplina, posta dalla legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Si ricorda che nelle ultime legislature, il Parlamento ha approvato alcuni interventi di contenimento della spesa che hanno riguardato specificamente anche gli stanziamenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (art. 5 co. 2, del D.L. n. 98/2011), nonché il trattamento economico dei sui membri (art. 5, co. 3, del D.L. n. 78/2010).

Successivamente, è intervenuta una riforma del CNEL che ne ha significativamente ridotto i componenti.

Attualmente il CNEL è composto da 64 membri.

Fino al 2011 erano 121.

La riduzione è stata disposta dapprima con l’art. 17 del D.L. n. 138/201130 e, poi, con l’articolo 23, co. 8-13, del D.L. n. 201/2011, n. 201.

Essi sono:

10 esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Con­siglio dei Ministri;

48 rappresentanti delle categorie produttive, dei quali:

– 22 in rappresentanza del lavoro dipendente, di cui 3 in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati,

– 9 in rappresentanza del lavoro autonomo,

– 17 in rappresentanza delle imprese;

– 6 in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato, dei quali, rispettivamente, 3 designati dall’Osservatorio nazionale dell’as­sociazionismo e 3 designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato.

L’articolo 41 del testo di legge costituzionale dispone l’immediata applicazione della abrogazione dell’art. 99, così come delle disposizioni finali e transitorie che disciplinano i profili amministrativi della soppressione del CNEL (articolo 40, comma 1).

In particolare, è disposto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomini, con proprio decreto, un commis­sario straordinario cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per “le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare” (come specificato nel corso dell’esame parlamentare) nonché per la riallocazione delle risorse umane e stru­mentali da operarsi presso la Corte dei conti nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione.

Si prevede, inoltre, che all’atto dell’insediamento del commissario straordinario, decadano dall’incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

Si ricorda che, nella legislazione vigente, numerose disposizioni fanno rife­rimento al CNEL (ad es., l’art. 13, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44, relativo alle associazioni che, in luogo e con il consenso dell’interessato, possono presentare domanda per le elargizioni alle vittime di richieste estorsive o per i mutui per le vittime di usura31 e le norme che demandano al CNEL il potere di designazione di membri di organi collegiali, come l’art. 19, comma 1, della citata L. n. 44 del 1999, e successive modificazioni, relativo alla composizione del Co­mitato di solidarietà per le vittime dell’estorsione e dell’usura).

In sede attuativa andrà pertanto chiarita la titolarità nell’attribuzione di tali funzioni dopo la sop­pressione di tale organo.

Nel corso dell’esame parlamentare è stato accolto dal Governo, come raccomandazione, l’or­dine del giorno 9/2613-B/020 Taricco, in cui si impegna l’Esecutivo a valutare la possibilità di attribuire alcune delle funzioni precedentemente svolte dal CNEL al sistema camerale italiano e alla sua unione nazionale Unioncamere. »

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Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli: quello dedicato alla soppressione del CNEL è diventato l’articolo 26 ed ha il seguente testo: «

Art. 28. 

(Soppressione del CNEL). 

1. L’articolo 99 della Costituzione è abrogato. »

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LE RAGIONI DEL SÌ

Dal sito “Basta un sì”

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Al riguardo Piercamillo Falasca, economista e direttore editoriale di Strade, ha espresso il seguente giudizio.

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Piercamillo Falasca

«Perché abolire il CNEL: storia di un ente inutile e costoso

Tra i tanti punti della riforma costituzionale c’è l’abolizione del CNEL, un organo costato inutilmente circa 1 miliardo di euro dalla sua istituzione ad oggi.

Ma come nasce il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e perché è ormai inutile?

Nelle intenzioni dei costituenti il CNEL avrebbe dovuto svolgere una funzione di consulenza alle Camere e al Governo, con particolare riferimento alla legislazione in campo economico e sociale, materie per le quali esso ha addirittura il potere di iniziativa legislativa, vale a dire di proporre disegni di legge alle Camere.

Come previsto dalla Costituzione, il CNEL è composto da persone esperte nelle materie anzidette, nonché da rappresentanti delle categorie produttive, delle associazioni imprenditoriali e dei sindacati.

La speranza, nelle intenzioni di coloro che ne approvarono la creazione, era che dal CNEL giungessero in Parlamento progetti di legge già concordati e approvati dalle rappresentanze di coloro che avrebbero dovuto applicarli.

Era ancora forte, nell’immediato Dopoguerra, l’influenza delle teorie “corporativiste“, molto in voga negli Anni Trenta sia in Europa che nell’America del New Deal.

Soprattutto, si voleva dare ai sindacati un’istituzione in cui poter rappresentare legittimamente le proprie istanze, dopo gli anni del divieto di attività sindacale imposto dal fascismo.

Perché allora il CNEL non ha mai davvero funzionato?

Perché i mondi in esso rappresentate hanno preferito far ricorso a strumenti più immediati e diretti per tutelare a livello istituzionale i propri interessi.

Detto in altri termini, i sindacati, le associazioni d’impresa e le categorie professionali non hanno avuto bisogno del CNEL per far sentire la propria voce e le proprie istanze nei confronti della politica.

Hanno avuto interlocuzioni dirette con i partiti, con i governi e con i parlamenti, hanno partecipato al dibattito pubblico, hanno promosso campagne, scioperi, manifestazioni, studi, analisi, proposte.  

Non c’è stato bisogno del CNEL, in una democrazia libera.

Con il Sì al referendum costituzionale, si ha l’occasione di archiviare il tentativo fallito e di risparmiare preziose risorse dei contribuenti italiani: nel pieno della sua funzionalità, il CNEL costa circa 20 milioni di euro all’anno, tra indennità dei 64 consiglieri (in passato sono stati anche 121), rimborsi spese, viaggi in Italia e all’estero, sede, staff del presidente, consulenze varie.

Un po’ troppo per un organo che ha prodotto solo 14 proposte di legge in oltre 50 anni (ignorate dal Parlamento) e una serie di studi e rapporti alle Camere totalmente sovrapponibili a quello già realizzati dagli stessi uffici studi parlamentari, dalle università, dai centri studi indipendenti.

Da quando si è deciso – con la riforma costituzionale – di eliminarlo, il CNEL ha ridotto le proprie spese: molti consiglieri si sono dimessi e non sono stati sostituiti e l’attività è stata limitata, sebbene continui a lasciare interdetti il livello dei “premi di produttività” riconosciuto ai dirigenti.

Il vero rischio è che, nel caso di bocciatura del referendum, il CNEL resusciti in tutto il suo “splendore” e torni al livello di spesa degli anni passati.

Paradossi dei sostenitori del No. »

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LE RAGIONI DEL NO

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Massimo Villone, già senatore e professore di diritto costituzionale della Università Federico II, ha individuato 30 ragioni per dire NO alle riforme della Costituzione e legge elettorale Italicum.

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Massimo Villone

L’ultima di queste riguarda la soppressione del CNEL, che viene considerata positiva.

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Il giurista Luca Benci ha espresso al riguardo il seguente giudizio.

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Luca Benci

«Il Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro è un “organo ausiliario” dello Stato e, nelle intenzioni del legislatore, doveva essere la sede delle rappresentanze intermedie di “esperti e rappresentanti delle categorie produttive”.

Sono nominati rappresentanti di organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, delle organizzazioni del commercio, dell’artigianato dell’industria. È – o dovrebbe essere – un organo di consulenza delle – 30 – Camere e del Governo – e ha l’iniziativa legislativa.

È formato tenendo conto dell’importanza “numerica e qualitativa” delle organizzazioni.

Il Consiglio è composto da 64 consiglieri variamente nominati e designati.

Non ha mai dato prova del suo funzionamento.

Di per sé della sua eventuale abrogazione, onestamente, con difficoltà qualcuno sentirà la mancanza.

I sostenitori del Si giocano molto anche sulla immagine di manifesta inutilità che il CNEL ha dato di sé accompagnata da una non immotivata idea di “parcheggio” e ricompensa di sindacalisti, organizzazioni varie e, financo, politici in declino.

L’immagine di inutilità è talmente marcata che l’abolizione del CNEL compare direttamente nel quesito referendario.

L’idea politica di fondo, però, del tutto coerente con tutto l’impianto di revisione costituzionale proposto è quello di abolire ogni corpo intermedio tra il “popolo” e il “governo”, o meglio, “il capo del Governo”.»

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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