Il Testo degli articoli della Costituzione italiana che disciplinavano i rapporti tra Stato e Regioni prima delle riforme del 1999-2001 era il seguente. Art. 117 «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni: – ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; – circoscrizioni comunali; – polizia locale urbana e rurale; – fiere e mercati; – beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; – istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; – musei e biblioteche di enti locali; – urbanistica; – turismo ed industria alberghiera; – tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale; – viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; – navigazione e porti lacuali; – acque minerali e termali; – cave e torbiere; – caccia; – pesca nelle acque interne; – agricoltura e foreste; – artigianato; – altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione». Art. 118 «Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali. Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici». A seguito della riforma operata con la legge costituzionale n.3del 18 ottobre 2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione») (Gazz. Uff. n. 248 del 24 ottobre 2001), il Testo attualmente vigente della Costituzione è diventato il seguente. «Art. 117 […]