Referendum – conoscere per votare: modifiche esclusivamente formali

 

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I vigenti articoli 61 e 62 della Costituzione dispongono testualmente:

Art. 61. 

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.  

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. 

Art. 62. 

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. 

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva delle modifiche contenute all’art. 32 (dedicato alle “Disposizioni consequenziali e di coordinamento”), che disponevano testualmente:

Art. 32.

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

1. …..

2. …..

3. ……

L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L’elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente.  

La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall’elezione. 

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

5. All’articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quelli dedicati alle modifiche degli articoli 61 e 62 sono diventati rispettivamente il 3° comma dell’art. 38 (dedicato alla “Proroga della Camera dei deputati”) ed il 4° comma dell’art. 38 (dedicato alla “Riunione straordinaria delle Camere”) ed hanno mantenuto lo stesso testo delle modifiche.

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LE RAGIONI DEL SÌ

Dal sito “Basta un Sì”

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Articoli 61 e 62: modifiche esclusivamente formali

Gli articoli 61 e 62 della Costituzione riformata subiscono delle modifiche squisitamente formali, volte semplicemente ad adeguarli alle nuove disposizioni dell’articolo 55 – primo articolo toccato dalla riforma che ridisegna l’assetto e le funzioni del Parlamento.

Gli articoli 61 e 62, a seguire, vengono sottoposti alle rettifiche necessarie per adattarli al nuovo sistema costituzionale.

In particolare, l’attuale disposto dell’articolo 61, comma 1, stabilisce che “le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti” e continua statuendo che “la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Considerato che il Senato della Repubblica si rinnoverà periodicamente e di pari passo con il rinnovo della classe dirigente territoriale, appare logico che siano stati espunti tutti i riferimenti ad entrambi i rami del Parlamento e che siano stati sostituiti dalla dicitura “Camera dei deputati”.

Il nuovo articolo 61 si riferisce non più alle due camere, bensì alla “elezione della nuova Camera dei deputati”.

Un discorso non dissimile vale per il secondo comma del medesimo articolo, il quale, se precedentemente stabiliva che ‘finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti’, è stato sostituito di modo da disciplinare il momento fino al quale ‘non si sia riunita la nuova Camera dei deputati’.

Anche l’articolo successivo, ossia il 62, ha subìto delle modifiche esclusivamente formali.

Dei tre commi da cui è composto l’articolo, i primi due sono rimasti invariati, mentre il terzo, il quale disponeva che quando si fosse riunita una camera, sarebbe stata di diritto convocata anche l’altra, è stato abrogato.

È del tutto evidente che se si persegue l’obiettivo di eliminare il sistema di bicameralismo paritario risulti necessario non mantenere alcun rapporto di interdipendenza tra le due Camere, ed è per questo motivo che il terzo comma dell’articolo 62 è stato abrogato.

 

LE RAGIONI DEL NO

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Il giurista Luca Benci ha espresso al riguardo la seguente valutazione.

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Luca Benci

«Altra novità rilevante: il Senato non scade mai e rimane sempre in carica mentre la Camera dei deputati scadrà ogni cinque anni per poi andare al rinnovo elettivo.

Nel Senato scadono i singoli senatori in quanto la durata del mandato coincide con quella dei loro organi (Regioni o Comuni).

Impossibile quindi predeterminare o sapere se la maggioranza del Senato coincida con quella della Camera.

Può verificarsi il fatto che abbiano due maggioranze politiche opposte tra di loro, non certo un buon viatico per il funzionamento di un parlamento bicamerale.» 

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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