Referendum – Conoscere per votare: il Regolamento sulla efficienza e partecipazione del nuovo Senato

 

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Il vigente art. 63 della Costituzione dispone testualmente:

Art. 63.

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune , il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, non prevedeva nessuna modifica dell’art. 63: è stato invece modificato in sede di approvazione.

Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato alla modifica apportata è diventato l’articolo 5 che ha il seguente testo: 

Art. 5.

(Modifica all’articolo 63 della Costituzione).

1. All’articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

Con riferimento all’art. 63 le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «Rimane immodificato il primo comma dell’articolo 63 della Costituzione che prevede che ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.

Peraltro, tenendo conto in particolare della modalità di elezione e della composizione del nuovo Senato il legislatore ha inserito una previsione costi­tuzionale (secondo comma) che rimette al Regolamento del Senato l’indivi­duazione dei casi nei quali l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo, regionali o locali.

Dalla composizione del Senato, come delineata dall’articolo 57 della Costi­tuzione, deriva infatti che, a differenza della Camera, dello stesso facciano parte soggetti che sono stati già eletti quali consiglieri regionali (e che potrebbero ri­vestire anche ulteriori cariche quale quella di Presidente della regione) o sindaci, oltre ai membri di nomina presidenziale ed agli ex Presidenti della Repubblica.

La finalità della nuova disposizione costituzionale sembra dunque doversi ri­condurre all’esigenza di evitare – per quanto riguarda il futuro assetto del nuovo Senato – che si cumuli nello stesso soggetto la rappresentanza di organi istituzio­nali monocratici di diversa natura ed estrazione.

Sotto altro profilo, la nuova disciplina costituzionale recata dall’art. 57 sulla durata del mandato dei senatori – di cui si prevede la corrispondenza con quella dell’organo dell’istituzione territoriale da cui sono stati eletti e, quindi, con la durata del consiglio regionale – si rifletterà necessariamente anche sulla durata delle funzioni del Presidente dell’organo e degli altri incarichi attribuiti (quali i componenti dell’Ufficio di presidenza).

Va inoltre considerato, ai fini dell’attuazione della nuova disposizione costitu­zionale dell’articolo 63 della Costituzione, che la formulazione “organi del Senato” appare diversa, e più ampia, rispetto a quella “Presidente e Ufficio di presidenza” di cui al primo comma.

La prima dizione sembra voler ricomprendere anche i Presidenti di Commis­sione e di Giunte nonché ulteriori cariche negli organi del Senato.

Restano ferme le previsioni vigenti dell’art. 63, primo e terzo comma, Cost., in base alle quali ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza e, quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Si ricorda che il nuovo art. 85 Cost., secondo comma, attribuisce al Presidente del Senato il potere di convocare e presiedere il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presiden­te della Repubblica quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle.

Dal combinato disposto dell’articolo 63, terzo comma, e dell’articolo 85, secondo comma, si desume dunque che quando il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente del Senato, l’Ufficio di presidenza resta quello della Camera.

Ciò in considerazione del fatto che il Presidente del Senato opera in sostituzione del Presidente della Camera e che tale sostituzione potrebbe operare anche solo per una parte del procedimento che richiede la convocazione del Parlamento in seduta comune [Cfr. Seduta dell’assemblea della Camera del 26 gennaio 2015.].

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LE RAGIONI DEL SÌ

Dal sito “Basta un Sì.

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Articolo 63: è questione di coerenza istituzionale

La riforma costituzionale è pervasa trasversalmente da un obiettivo ben preciso: rendere le istituzioni più sobrie e credibili, eliminando alcune delle enormi problematiche che l’applicazione pratica della Costituzione vigente ha comportato.

Spesso, nella storia Repubblicana, abbiamo assistito alla pratica deplorevole di considerare le istituzioni come un luogo di svago, decisamente ben retribuito.

La riforma cerca di porre un freno a questa prassi.

Molti interventi presenti nella riforma sono diretti a conseguire questo obiettivo, come l’obbligo di partecipazione alle sedute della Camera, l’eliminazione delle indennità dei senatori ed i limiti agli emolumenti corrisposti ai consiglieri, e ai consigli, regionali.

Tali previsioni costituiscono solo alcuni degli strumenti attraverso cui questa revisione costituzionale cerca di rendere, compatibilmente con il limite dell’efficienza, le istituzioni più sobrie e, di conseguenza, più credibili.

Un intervento da prendere in considerazione è quello operato sull’articolo 63.

Originariamente, il disposto dell’articolo 63 stabiliva che ‘ciascuna camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza’, specificando al secondo comma che ‘quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, la Presidenza e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati’.

Può sembrare, questa, una disposizione di carattere eminentemente procedurale, poiché, nella redazione attuale, si limita a disciplinare le conseguenze di carattere organizzativo della riunione del Parlamento in seduta comune.

La riforma innova profondamente il disposto dell’articolo 63, mantenendo invariata la previsione originaria ma aggiungendo, tra i due commi, un comma ulteriore.

Il nuovo articolo 63 della Costituzione dispone che ‘il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo, regionali o locali’.

Le conseguenze pratiche derivanti da questo nuovo comma sono di notevole importanza.

Tenendo sempre presente che il nuovo Senato sarà composto dai rappresentati degli enti locali, si deve ragionare nel seguente modo: può un consigliere regionale, o un Sindaco, in ragione dei propri impegni, ricoprire la carica di senatore in modo produttivo ed efficiente?

È sulla base di questo interrogativo, da risolversi necessariamente caso per caso, che si è deciso di inserire il nuovo comma dell’articolo 63.

Questa disposizione costituzionalizza un principio, potremmo dire, di efficienza e partecipazione, e stabilisce che il regolamento del Senato debba prevedere meccanismi di valutazione dei senatori, funzionali a stabilire se questi possano, effettivamente, ricoprire in maniera produttiva il proprio ruolo, oppure se ‘in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali’ risulti impossibile che ciò avvenga.

È importante, nonostante possa sembrare residuale, che il II comma dell’articolo 63 preveda una siffatta valutazione rispetto ad ogni carica ricopribile ‘negli organi del Senato della Repubblica’, perché in questa maniera si è adottata una precauzione rispetto alla possibilità di aggirare la disposizione.

È questione di coerenza istituzionale: se un consigliere non è in grado di ricoprire il ruolo di senatore è giusto che venga sostituito da chi abbia la possibilità di rendere giustizia a questo ufficio.

L’articolo 63 dimostra che la riforma si è posta, e ha risolto, l’unico vero problema di “sovraccarico” di impegni esistente: quello tra la carica di Sindaco e consigliere regionale, e quello negli organi direttivi del Senato.

Non c’è invece alcun problema per i senatori “semplici”, anche perché saranno poche le materie su cui il Senato dovrà intervenire in modo pieno.

 

LE RAGIONI DEL NO 

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Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale – Università La Sapienza di Roma, Presidente del Comitato per il No nel referendum sulla legge Renzi-Boschi si è espresso al riguardo nel modo seguente.

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Alessandro Pace 

«Ciò nondimeno, i 95 senatori eletti continuerebbero a svolgere part-time la funzione di consigliere regionale o sindaco ancorché il “nuovo” art. 64 comma 6 richieda ai membri del Parlamento, e non della sola Camera, «di partecipare alle sedute dell’Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Pertanto essi svolgerebbero insufficientemente— e quindi male — sia la funzione di senatore sia quella di consigliere regionale o di sindaco, con manifesto pregiudizio per la funzionalità di entrambi tali organi collegiali.

Qualora infatti i senatori adempissero puntualmente sia ai doveri dell’ufficio di senatore sia a quello di consigliere regionale o di sindaco, la loro presenza media nelle riunioni del Senato non supererebbe la metà dei componenti, a meno che, nel regolamento interno del Senato, non venisse prevista la doverosa partecipazione dei senatori solo in tre giorni della settimana.

Per cui si è opportunamente suggerito (C. Fusaro, E. Rossi), in analogia con il Parlamento europeo, di ricorrere all’istituto delle sessioni, che andrebbe però modellato, quanto alla durata delle sessioni e al relativo calendario, in accordo col programma dei lavori della Camera dei deputati al fine di evitare che, nei periodi di assenza dei senatori, possano determinarsi dei pregiudizi a danno del Senato.»

La risoluzione dei suddetti problemi è stata affidata ad un futuro Regolamento del nuovo Senato, che – oltre ad essere approvato dalla maggioranza di turno con il rischio di non essere super partes – non potrà comunque garantire un buon funzionamento del nuovo Senato.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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