Referendum – Conoscere per votare: il Senato approva i trattati UE

 

articolo-80

Il vigente articolo 80 della Costituzione dispone testualmente:

Art. 80 

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica,

o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva le seguenti modifiche riguardanti l’art. 79, contenute all’art. 12 dedicato alla “Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali”:

Art. 15

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)

1. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza».

Nella relazione al disegno di legge la modifica è stata spiegata nel seguente modo: «Gli articoli 13, 14, 15 e 16 modificano, rispettivamente, gli articoli 78, 79, 80 e 82 della Costituzione, limitando alla sola Camera dei deputati le competenze in materia di deliberazione dello stato di guerra, con-cessione con legge dell’amnistia e dell’indulto, autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e disposizione di inchieste su materie di pubblico interesse.»

Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato alla ratifica dei trattati internazionali è diventato l’articolo 19 ed ha il seguente testo:

Art. 19. 

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) 

1. All’articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

Con riferimento all’art. 80 le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo in esame modifica l’art. 80 della Costituzione, che disciplina l’auto­rizzazione con legge dei trattati internazionali inerenti alle cinque categorie indi­cate dal medesimo articolo:

  • trattati di natura politica;
  • trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari;
  • trattati che importano variazioni del territorio;
  • trattati che comportano oneri alle finanze;
  • trattati che comportano modificazioni di leggi.

Il testo proposto riferisce alla sola Camera dei deputati le previsioni riferite, nel testo vigente, ad entrambe le Camere, in ordine alla competenza ad autorizzare con legge la ratifica dei trattati internazionali.

La modifica – letta in correlazione con la nuova formulazione degli articoli 70 e 72 della Costituzione – implica che la partecipazione del Senato è comunque pos­sibile, ma debba avvenire nelle forme e nei limiti previsti dal nuovo terzo comma del citato articolo 70 (che reca “Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati” è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che può deli­berare proposte di modificazioni al testo).

Nel caso di ratifica di trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’UE, peral­tro, viene attribuita al Senato della Repubblica – in maniera simmetrica a quanto disposto dal nuovo articolo 70, primo comma, della Costituzione – una compe­tenza paritaria con la Camera per l’esame dei relativi disegni di legge.

Si tratta, infatti, di uno dei casi in cui si applica il procedimento legislativo ad approvazione bicamerale.

Tale ultima previsione, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Se­nato, è posta in correlazione alle funzioni espressamente poste in capo al nuo­vo Senato dall’art. 55 della Costituzione, con particolare riferimento all’esercizio della funzione di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costituitivi della Repubblica e l’Unione Europea, alla partecipazione alla formazione e all’attuazione degli atti normativi dell’Unione Europea ed alla verifica dell’impatto delle politiche dell’U­nione europea sui territori.

Si ricorda che ai disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati in­ternazionali – quindi sia quelli per i quali è previsto il procedimento monocame­rale sia quelli relativi all’appartenenza dell’Italia all’UE, per i quali è richiesto il procedimento bicamerale di approvazione – si applicano le previsioni dell’art. 72, quinto comma (c.d. riserva di Assemblea) e dell’art. 72, settimo comma Cost. (non applicabilità della procedura del c.d. voto a data certa) nonché dell’art. 77, quarto comma, Cost. (contenuti esclusi dalla decretazione d’urgenza).»

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modifiche-art-80

 

LE RAGIOI DEL SÌ

Dal sito Basta un Sì

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Articolo 80: il Senato delle autonomie approva i trattati UE

Il disposto dell’articolo 80 della Costituzione disciplina l’autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionale.

Il testo vigente di tale disposizione prevede che la ratifica debba essere autorizzata, con legge, da entrambe le Camere.

È però necessario fare alcune precisazioni.

I trattati internazionali non vengono ratificati, automaticamente, con la legge di autorizzazione; l’atto è di competenza esclusiva del presidente della Repubblica che, a norma dell’articolo 87, detiene l’ultima parola.

L’articolo 19 della riforma costituzionale interviene modificando il primo periodo dell’articolo 80, attribuendo alla sola Camera dei deputati la facoltà di adottare la legge che autorizzi la ratifica dei trattati internazionali.

Ulteriore delucidazione si rende necessaria per quanto riguarda le tipologie di trattati la cui ratifica debba essere preventivamente autorizzata con legge.

Rientrano in questa categoria i “trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitri o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge”.

Questa parte del disposto dell’articolo 80 rimane invariata, e sarà dunque necessaria l’adozione di un provvedimento normativo che autorizzi la ratifica dei trattati di questo genere.

L’innovazione più importante apportata all’articolo 80 è sicuramente costituita dall’integrazione operata dalla riforma costituzionale sulla seconda parte della disposizione.

L’ultimo periodo dell’articolo, infatti, stabilisce che, sempre ai sensi dell’articolo 19 della riforma costituzionale, “le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea sono approvate da entrambe le Camere”.

Per comprendere il senso di questa integrazione è necessario fare un’ulteriore premessa, ossia che il Senato della Repubblica non condividerà più, in via paritaria, la potestà legislativa con la Camera dei deputati.

Da questo derivano due conseguenze importanti: la prima, di carattere formale, è che i casi in cui il Senato debba intervenire nel procedimento legislativo – quale, appunto, quello previsto dall’articolo 80 – debbano essere previsti in maniera puntuale dal nuovo testo della Costituzione, e la seconda, di carattere istituzionale, è che se al Senato viene attribuita la funzione di essere il raccordo tra enti locali, Stato e Unione Europea, appare coerente che lo stesso possa esprimersi, in maniera vincolante, sui provvedimenti che riguardino questa materia.

C’è un altro motivo per il quale si è deciso di devolvere l’approvazione degli atti riguardanti l’Unione Europea a entrambe le Camere.

L’approvazione di questi atti costituisce, classicamente, uno degli strumenti attraverso cui le Camere operano un controllo stringente sull’Esecutivo, essendo a questo, in via di fatto, attribuita la competenza di concludere – non, come è ovvio, rendere esecutivo – un trattato internazionale.

Per questo motivo la riforma costituzionale, nell’ottica di non far venire meno il sistema di pesi e contrappesi previsti dalla Costituzione vigente, attribuisce tale competenza a entrambe le Camere, e non alla sola Camera dei deputati, depositaria, in via pressoché esclusiva, della competenza legislativa.

Rendere più efficace l’azione delle istituzioni non deve mai prevaricare l’esigenza di operare un controllo sulle stesse, e l’approvazione bicamerale di cui l’articolo 80 – nonché l’approvazione del bilancio tramite procedimento rinforzato – permettono di conseguire questo equilibrio: efficienza e controllo, ponderazione e rapidità, per istituzioni più efficienti e credibili.

 

LE RAGIONI DEL NO

 Comitato NO riforma

Alessandro Pace, Professore emerito di diritto costituzionale – Università La Sapienza di Roma, Presidente del Comitato per il No nel referendum sulla legge Renzi-Boschi si è espresso al riguardo nel modo seguente.

 Alessandro Pace

Alessandro Pace

«L’ultima irrazionalità, ma la più grave in quanto caratterizza la struttura e il funzionamento del “nuovo” Senato, è data dalla duplicità delle funzioni esercitate dai senatori, che non tiene conto del fatto che, pur essendo le attribuzioni del Senato diminuite, esse sono ancora molte e gravose e vanno ben oltre la mera rappresentanza delle istituzioni territoriali.

Ho ricordato che il Senato, secondo il “nuovo” art. 55 comma 4, rappresenterebbe formalmente le istituzioni territoriali, ma se approfondiamo l’analisi delle disposizioni ci avvediamo che il Senato continuerebbe a rappresentare lo Stato e non le Regioni, le Province (decostituzionalizzate) e i Comuni, in quanto è nella sua veste di organo dello Stato-persona, che parteciperebbe all’esercizio della funzione legislativa ordinaria e costituzionale.

Inoltre è sempre in tale veste che eserciterebbe «le funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione Europea»; che parteciperebbe «alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi»; che valuterebbe «le politiche pubbliche e dell’attività delle pubbliche amministrazioni»; che verificherebbe «l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori» [Nel Regno Unito la valutazione delle politiche pubbliche, per la loro delicatezza e complessità, costituisce il compito di più organismi appositi, esterni al Parlamento, tra cui il NOA-National Audit Office. Per contro, nella riforma Boschi, non è stato recepito il suggerimento, assai ragionevole, di raccordare a tal fine il Senato «con istituzioni centrali variamente coinvolte nelle decisioni o nei controlli sulla gestione anche finanziaria degli enti autonomi (Conferenza Stato-Regioni, Corte dei conti, Ufficio del bilancio)» (C. Pinelli, 2015).]; che concorrerebbe «ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge» e che verificherebbe «l’attuazione delle leggi dello Stato» (attribuzione, quest’ultima, che spetterebbe in esclusiva al Senato!).

Di talché il Senato continuerebbe ad essere organo dello Stato e i senatori continuerebbero, quando fanno i senatori, a rappresentare la Nazione, ancorché — a detta del Premier Renzi (S. Settis) — il loro mandato senatoriale sarebbe « connesso alla carica ricoperta a livello regionale o locale» (sic!).»

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Un’ultima considerazione – Se il futuro Senato non rappresenterà più la Nazione, appare allotra contraddittorio che lo rappresenti invece nelle “leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea.

 

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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