Referendum – conoscere per votare: l’abolizione delle Province

 

art-114

Il vigente articolo 114 della Costituzione dispone testualmente:

TITOLO V 

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI 

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. 

Roma è la capitale della Repubblica.  

La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva due modifiche dell’art. 114 contenute all’art. 24, che disponeva testualmente:

CAPO IV

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

 Art. 24.

(Abolizione delle Province)

1. All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse. 

Le suddette modifiche sono correlate alle seguenti Disposizioni consequenziali e di coordinamento previste al successivo art.32:

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

10. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione, è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

11. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province » sono soppresse.

14. All’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».

15. All’articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Nella relazione al disegno di legge le modifiche sono state spiegate nel seguente modo: «L’articolo 24 modifica l’articolo 114 della Costituzione, disponendo l’eliminazione delle province dal novero degli enti di cui si compone la Repubblica.»

Il disegno di legge si componeva di 35 articoli che modificavano 44 articoli della Costituzione.

Il testo finale approvato si compone invece di 41 articoli, che hanno modificato 47 articoli della Costituzione: quello dedicato alla abolizione delle Province è diventato l’articolo 29 che ha il seguente testo:

Capo IV  

MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE 

Art. 29. 

(Abolizione delle Province). 

1. All’articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Le suddette modifiche sono correlate alle seguenti Disposizioni consequenziali e di coordinamento previste al successivo art.38:

Capo VI  

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 38. 

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento) 

 

8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».

9. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».

12. All’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».

13. All’articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.

Con riferimento all’articolo 114 le schede di lettura del testo di legge costituzionale definitivamente approvato (pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 2016) dedicano un apposito paragrafo all’argomento e riportano le seguenti precisazioni: «L’articolo 29 modifica l’articolo 114 della Costituzione, sopprimendo il riferi­mento alle province quali enti costitutivi della Repubblica.

Correlata è la soppressione del medesimo riferimento negli altri articoli della Costituzione in cui esso ricorre.

In particolare, il termine “province” viene meno:

  • nel nuovo articolo 117 Cost. (introdotto dall’art. 31), con riferimento alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento degli enti locali ed al riconoscimento della potestà regolamentare agli enti locali (secondo comma, lettera p), e sesto comma);
  • nell’articolo 118 Cost. (modificato dall’art. 32), relativamente alla titolarità di funzioni amministrative proprie e delegate (primo e terzo comma) ed all’applicazione della cd. “sussidiarietà orizzontale” (quinto comma);
  • nel nuovo articolo 119 Cost. (introdotto dall’art. 33), sull’autonomia finan­ziaria degli enti territoriali, la titolarità di risorse proprie, l’autonomia fi­scale, il finanziamento integrale delle funzioni, la destinazione di risorse aggiuntive e l’attuazione di interventi speciali, la titolarità di un proprio patrimonio;
  • nell’articolo 120 Cost. (modificato dall’art. 38, comma 9), sul potere sosti­tutivo del Governo (dove il riferimento permane per le Province autonome);
  • nell’articolo 132, secondo comma, Cost. (modificato dall’art. 38, comma 12), sul passaggio di province e comuni da una regione all’altra;
  • nell’articolo 133, primo comma, Cost., relativo alle modifiche delle circo­scrizioni provinciali e all’istituzione di nuove province, che viene integral­mente soppresso (art. 38, comma 13).

Le province vengono dunque meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati di funzioni loro proprie.

Una disposizione finale del testo di legge costituzionale in esame (art. 40, com­ma 4) disciplina peraltro il riparto di competenza legislativa relativamente agli “enti di area vasta”, attribuendo i profili ordinamentali generali alla legge statale e le ulteriori disposizioni alla legge regionale.

Attraverso questa disposizione finale – che avrebbe trovato più opportuna col­locazione nell’ambito dell’articolo 117 della Costituzione – viene dunque previsto a livello di legge costituzionale un nuovo ente territoriale, l’ “ente di area vasta”.

La disposizione finale avrà peraltro immediata applicazione al momento dell’en­trata in vigore della legge costituzionale (a differenza delle modifiche all’articolo 117 Cost. che si applicano dal primo giorno della nuova legislatura, cfr. art. 40).

Si ricorda in proposito che la legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha istituito le città metropolitane e riordinato le province, definisce “enti territoriali di area vasta” sia le città metropolitane – che restano enti costituzionalmente necessari – che le province (art. 1, commi 2 e 3).

Dal punto di vista dell’assetto istituzionale, la legge n. 56 del 2014 ha trasformato il pre­sidente della provincia ed i consigli provinciali in organi elettivi di secondo grado, con diritto di elettorato attivo e passivo riconosciuto ai sindaci e ai consiglieri dei comuni della provincia; ad essi si affianca un nuovo organo, l’assemblea dei sindaci.

Viene meno la giunta provinciale e viene riconosciuto al presidente della provincia il potere di assegnare deleghe ai consiglieri provinciali, tra i quali può anche essere nominato un vicepresidente. La legge n. 56 del 2014 determina poi le funzioni fondamentali delle provin­ce definendole nuovamente quali “enti con funzioni di area vasta” (comma 85) e definisce un procedimento estremamente articolato per la riattribuzione delle funzioni non ritenute fondamentali.

La disciplina dettata dalla legge n. 56 del 2014 sulle città metropolitane e sulle province sembrerebbe peraltro rivestire carattere provvisorio, in quanto dettata “in attesa della riforma del titolo V della parte II della Costituzione e delle relative norme di attuazione” (art. 1, comma 5 per le città metropolitane e comma 51 per le province).

Il testo di legge costituzionale in esame espunge dunque dal testo della Costi­tuzione il riferimento alle “province” e prevede l’“ente di area vasta” in una norma sul riparto di competenza legislativa.

Non è invece espressamente prevista una disciplina attuativa che prefiguri in qualche modo il futuro assetto di attribuzione delle funzioni fondamentali attualmente assegnate alle province.

Il nuovo assetto degli enti territoriali in questione appare dunque rimesso ai futuri sviluppi legislativi, in cui sarà presumibilmente precisata la configurazione dell’“ente di area vasta” (sul riparto di competenza in questo ambito, si rinvia al commento all’articolo 117).

Appare meritevole di approfondimento la questione se la nuova disciplina co­stituzionale escluda l’attribuzione diretta di “funzioni proprie” o “funzioni fonda­mentali” ad enti locali diversi da quelli richiamati (comuni e città metropolitane), questione cui sembrerebbe potersi dare risposta positiva alla luce della nuova for­mulazione dell’art. 118 e dell’art. 117, secondo comma, lett. p).

Occorre infine ricordare che l’articolo in esame non trova diretta applicazione nelle regioni a statuto speciale, in forza del disposto dell’articolo 39, comma 13.

Si ricorda in proposito che tutte le regioni a statuto speciale, secondo quanto disposto da ciascuno statuto e relative norme di attuazione, hanno competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali in relazione all’ordinamento, alle cir­coscrizioni territoriali ed alla finanza [i riferimenti normativi sono i seguenti: Friuli-Venezia Giulia: L.cost. 1/1963 (Statuto) art. 4; DPR 114/1965 art. 8; D.Lgs. 9/1997; Valle d’Aosta: L.cost. 4/1948 (Statuto) artt. 2-3, D.Lgs. 431/1989 D.Lgs. 282/1992; Trentino-Alto Adige: DPR 670/1972 (Statuto) artt. 4, 8, 80; DPR 473/1975, D.Lgs. 268/1992. Sardegna: L.cost. 3/1948 art. 3. Sicilia: R.D.Lgs. art. 15]. 

(Con riferimento all’art. 38) Il comma 8 modifica la denominazione del Titolo V della Parte seconda Cost., sopprimendo le parole “le Province” ed introducendo le parole “Città metropoli­tane”.

I successivi commi 9 e 12 modificano rispettivamente gli articoli 120, com­ma secondo, e 132, comma secondo, espungendovi i riferimenti alle Province nel primo caso in tema di poteri sostitutivi del Governo nei confronti degli organi delle Regioni e degli enti locali (mantenendo il solo riferimento alle Province autonome), e nel secondo caso con riferimento all’ipotesi di trasferimento di enti territoriali da una Regione ad un’altra.

Inoltre viene specificato che le disposizioni in materia di potere sostitutivo si applicano nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Resta comunque ferma la vigente disciplina degli statuti spe­ciali e delle relative norme di attuazione in materia di potere sostitutivo (art. 39, comma 11, secondo periodo).

Il comma 13 abroga l’articolo 133, primo comma, Cost., relativo al mutamento delle circoscrizioni provinciali e all’istituzione di nuove Province nell’ambito di una Regione.

Come già ricordato, il riferimento alle “Province” viene espunto ovunque ricorra dal testo costituzionale. »

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LE RAGIONI DEL SÌ

Dal sito Basta un Sì

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ARTICOLO 114: ABOLITE DEFINITIVAMENTE LE PROVINCE

Il disposto dell’articolo 114 costituisce sicuramente uno dei punti più importanti della riforma costituzionale.

Si consegue un obiettivo che da tempo era all’ordine del giorno: l’eliminazione delle Province.

È utile ricordare che, secondo l’organizzazione prevista dalla Costituzione attuale, la Repubblica è composta da Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni.

Nell’ottica dei padri costituenti avere un organo di mediazione tra livello territoriale e nazionale – le Province, appunto – poteva apparire utile.

Nei fatti l’utilità delle Province o non si è mai manifestata chiaramente, o, più probabile, non è effettivamente mai esistita.

Dall’istituzione delle Regioni nel 1970 abbiamo assistito ad una costante erosione di competenze provinciali, a favore delle Regioni, ritenute più adeguate, sia dal punto di vista organizzativo sia strutturale, ad adempierle.

In buona sostanza si può dire che, durante la storia repubblicana, due siano state le tendenze legislative afferenti al tema delle Province: una che puntava a rimpinguare competenze ed attribuzioni delle Province, l’altra che, contrariamente, propendeva per una loro definitiva abolizione.

Se negli anni ’90 la tendenza prevalente era quella che puntava a distribuire un numero sempre maggiore di competenze alle Province, la riforma costituzionale si inserisce nel secondo filone di pensiero e, attraverso la modifica dell’articolo 114, le elimina definitivamente.

Il nuovo disposto dell’articolo 114, difatti, prevede che “la Repubblica” sia costituita da “Comuni, Città metropolitane e Regioni”.

Viene espunto il termine “Province”, in modo che non si possa tornare indietro e che l’eliminazione di un ente dimostratosi inutile sia irreversibile.

È del tutto evidente che la riforma costituzionale costituisca solo l’approdo ultimo di un percorso iniziato due anni fa, nel 2014, con la cosiddetta “legge Delrio” – 7 aprile 2014, n. 56 -, attraverso la quale le Province sono state profondamente esautorate delle competenze che precedentemente spettavano loro.

Bisogna domandarsi, conseguentemente, come sarà la struttura della Repubblica a seguito della abolizione delle Province.

Le città metropolitane non sostituiranno, del tutto, la Provincia nella amministrazione del territorio, poiché gran parte delle competenze di queste ultime verranno definitivamente trasferite alle Regioni.

Per ragioni di coerenza dobbiamo ricordare che i compiti assolti dalle Province – che, dunque, verranno trasferiti a favore delle Regioni – sono di carattere puramente amministrativo, e si differenziano dalle competenze oggetto della riparazione operata dall’articolo 117.

Oltre a tutto quello che è stato detto, è utile ricordare che sarà il Senato, così come delineato dalla riforma costituzionale, ad assolvere al compito per il quale furono effettivamente istituite la Province, ossia rappresentare le istanze territoriali a livello nazionale, e fungere da raccordo tra enti locali ed organi centrali.

La riforma, finalmente, raccoglie una sfida di cui si parla da troppo tempo, ed elimina una istituzione che, nella migliore delle ipotesi, ha intasato il procedimento decisionale locale, senza mai assolvere al proprio compito.

 

LE RAGIONI DEL NO

 Il NO per l'alternativa

Massimo Villone, già senatore e professore di diritto costituzionale della Università Federico II, ha individuato 30 ragioni per dire NO alle riforme della Costituzione e legge elettorale Italicum.

La 29° di queste ragioni riguarda l’abolizione delle Province.

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Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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