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Il 3° comma dell’art. 32 della legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991 dispone che «all’interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l’esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge».

La legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) al comma 18 dell’art. 25 consentiva invece l’esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi «nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l’area contigua naturale protetta».

L’Ente Parco di Portovenere ha approvato il Piano di Assetto prevedendo delle aree contigue dove le norme di attuazione consentivano l’esercizio della attività venatoria ai cacciatori aventi diritto all’accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini: il Piano del Parco è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria n. 38 dell’11 ottobre 2007, che è stata impugnata dall’associazione Verdi Ambiente e Società con un ricorso presentato contro la Regione Liguria, l’Ente Parco di Portovenere ed il Comune di Portovenere.

Con ordinanza del 9 dicembre 2009 il Tribunale amministrativo della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Con sentenza n. 315 dell’11 novembre 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29, nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime.

Malgrado la suddetta sentenza il disegno di legge di riforma della legge quadro n. 394/1991, così come approvato dall’Assemblea del senato, prevede che la caccia «può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all’ambito territoriale di caccia comprendente l’area contigua».

Il disegno di legge AC 4144-A è ora all’esame della Camera dei deputati: VAS ha proposto un emendamento  che è stato recepito e fatto proprio da diversi gruppi politici.

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