Seduta della 13° Commissione Ambiente del Senato dedicata alla illustrazione delle modifiche approvate dalla Camera dei Deputati al disegno di legge di riforma della legge sui parchi

 

Di seguito il resoconto della seduta del 4 luglio 2017 della 13° Commissione Ambiente del Senato, pubblicato sul sito del Senato.

 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)

MARTEDÌ 4 LUGLIO 2017

319ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

            Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.   

            La seduta inizia alle ore 15,15.

 IN SEDE REFERENTE 

  (119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori D’Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio) 

      Il relatore CALEO (PD) illustra il disegno di legge, all’esame del Senato in terza lettura, che reca modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, soffermandosi sugli interventi apportati dalla Camera dei deputati.

Rileva preliminarmente che la Camera dei deputati ha confermato l’impianto generale del disegno di legge già approvato dal Senato.

Le modifiche introdotte dall’altro Ramo del Parlamento hanno infatti raccolto sollecitazioni provenienti dalla Opposizione e dalle Associazioni ambientali.

Queste ultime si sono distinte tra quelle che hanno colto i contenuti innovativi del disegno di legge e quelle che si sono attestate su posizioni esclusivamente critiche.

Tra gli elementi di maggior rilievo sottolinea la maggiore qualificazione del presidente e del direttore dell’Ente parco, sotto il profilo del possesso di specifiche competenze in materia ambientale.

Il presidente dell’Ente parco assume adesso la responsabilità della scelta del direttore, secondo il modello già testato negli enti locali.

Il piano triennale sulle aree protette rappresenta uno strumento nuovo per mettere a disposizione dei parchi nazionali e regionali risorse finanziarie certe.

Altrettanto certe sono le risorse messe a disposizione dal Ministero dell’economia per le agevolazioni fiscali a favore dei territori ricompresi all’interno delle aree protette.

Ritiene inoltre che le disposizioni volte a valorizzare le produzioni agricole all’interno delle aree protette costituiscano uno strumento efficace per contrastare la marginalità di taluni territori e lo spopolamento di queste aree.

Le aree marine protette antistanti ai parchi nazionali o regionali rientreranno nella gestione di tali enti.

È fatto divieto inderogabile alle attività di prospezione ed estrazione all’interno delle aree protette e contigue.

Specifico rilievo assumono le disposizioni in materia di pianificazione in zona D,  con nulla osta comunale, in accordo con gli strumenti di pianificazione dell’Ente parco.

In materia di royalties, si prevede un prelievo una tantum e un prelievo periodico sui proventi dei servizi ecosistemici.

Tali risorse saranno gestite a livello centrale per iniziative in favore dei parchi nazionali e regioni, per il 70 per cento, e a livello locale dagli Enti parco per il 30 per cento.

Procede quindi ad illustrare l’articolato, facendo presente che in particolare, l’articolo 1 novella in più punti l’articolo 2 della legge-quadro, in materia di classificazione delle aree naturali protette, al fine di disciplinare l’istituzione delle aree protette transfrontaliere e definire i parchi nazionali con estensione a mare.

L’articolo reca misure per le aree protette inserite nella rete “Natura 2000” e per l’attribuzione di funzioni all’ISPRA.

L’articolo 2 sopprime, al comma 1,  l’articolo 3 della legge n. 394 del 1991, che disciplina la costituzione del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le aree naturali protette, mentre al comma 2 sostituisce l’articolo 4 della legge-quadro che attualmente disciplina il Programma triennale per le aree naturali protette, al fine di inserire la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali protette, elencandone i compiti, sulla base delle disponibilità finanziarie a legislazione vigente.

Con il nuovo articolo 4, al comma 3, si prevede inoltre il cofinanziamento regionale del piano di sistema, attraverso modalità e criteri oggetto di accordi ed intese con il Ministero dell’ambiente e si attribuisce la facoltà a ciascun membro del Comitato di cui all’articolo 33 – che istituisce il Comitato nazionale per le aree protette – di presentare proposte relative al piano.

Si prevede la presentazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, da parte del Ministro dell’ambiente, della proposta di piano al suddetto Comitato nazionale per le aree protette, che delibera entro i successivi quattro mesi; decorso inutilmente tale termine, è prevista l’approvazione del piano comunque con decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente e per il suo finanziamento negli anni 2018-2020, si prevede nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con una quota a ciò prioritariamente destinata dei proventi delle aste ivi previste di competenza del Ministero dell’ambiente, nel limite di 10 milioni di euro annui.

L’articolo 3 consente, con una novella al decreto legislativo n. 23 del 2011, ai Comuni ubicati nelle isole minori ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori in cui sono istituite  aree naturali protette di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare – in accordo con l’ente gestore dell’area protetta – interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale.

A tale scopo, il contributo di sbarco può essere maggiorato di due euro, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter.

Si estende poi la possibilità di istituire il contributo di sbarco anche ai Comuni che fanno parte di un’area marina protetta, ancorché non ubicati in isole minori (capoverso 3-quinquies).

L’articolo 4 sostituisce integralmente l’articolo 7 della legge-quadro.

La nuova disposizione, in materia di misure di incentivazione, prevede criteri di priorità per la destinazione da parte delle Regioni di una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione.

Sul piano finanziario, si prevede che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo attribuiti alle Regioni dall’Unione europea.

La norma prevede un’ampia serie di obiettivi, in materia di restauro, recupero, valorizzazione dei territori, attività culturali, agriturismo, attività sportive, fonti rinnovabili di energia, copertura della rete di telefonia, livelli essenziali nell’erogazione dei servizi nonché sostegno alla pianificazione territoriale.

Il comma 2 stabilisce la valenza anche per i privati, singoli o associati, del medesimo ordine di priorità.

Inoltre, una quota di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile e il volontariato nonché l’accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap.

L’articolo 5 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo destinato al finanziamento di misure di incentivazione fiscale nelle aree protette, demandate alle previsioni di successivi provvedimenti legislativi volti a promuovere iniziative compatibili con le finalità delle medesime aree.

Si prevede una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018, con copertura degli oneri sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017.  

L’articolo 6 novella l’articolo 8 della legge-quadro e prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa nella procedura per l’istituzione del parco nazionale o della riserva naturale statale in cui siano ricompresi siti militari.

L’articolo 7 interviene sulla disciplina dell’Ente parco, di cui all’articolo 9 della legge-quadro, apportando una serie di modificazioni riguardanti la procedura di nomina del presidente e del Consiglio direttivo, la composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, le funzioni del direttore del parco e del Collegio dei revisori dei conti e la pianta organica.

In base alla riforma, si prevede che siano organi dell’ente Parco il presidente, il Consiglio direttivo, la Comunità del parco, il Revisore unico dei conti, anziché il Collegio dei revisori dei conti.

La durata in carica di tali organi è di cinque anni e i membri possono essere confermati una sola volta.

Nelle nomine di tali organi deve essere tenuta in considerazione la rappresentanza di genere.

Al comma 4 dell’articolo 9, è stato aggiunto il requisito della comprovata esperienza in campo ambientale, ai requisiti ivi previsti per la nomina a presidente; inoltre si prevede ora, al comma 10-bis dell’articolo 9, che la nomina del Revisore unico dei conti avvenga con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’ambiente, e che sia scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Inoltre, quanto alla nomina del direttore, essa avviene da parte del presidente, all’interno di una rosa di tre candidati, secondo i requisiti indicati; si prevede una selezione pubblica, svolta da una commissione tecnica, di cui si disciplina la composizione.

Si disciplinano le funzioni del Direttore del parco, anche con riferimenti al testo unico sul pubblico impiego, e ad obiettivi di performance amministrativa, ponendosi clausole di invarianza finanziaria.  

L’articolo 8 modifica l’articolo 10 della legge-quadro, in materia di Comunità del parco, prevedendo che questa sia costituita – oltre che dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco anche dai presidenti delle unioni montane dei comuni.

L’articolo 9 reca disposizioni sul regolamento e sul piano del parco, novellando più disposizioni della legge-quadro.

Nell’ambito delle attività disciplinate dal regolamento del parco sono state inserite il sorvolo di velivoli e droni non autorizzato, salvo quanto stabilito dalla disciplina sull’attività di volo (lettera h-bis) e lo svolgimento di esercitazioni militari (lettera h-ter), con conseguente abrogazione del divieto di sorvolo di velivoli non autorizzato (punto 3.4), attualmente previsto.

Tra le attività vietate, disciplinate dal comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 394 del 1991, sono state inserite le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi, nel territorio dei parchi e nelle aree contigue, fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti, e l’attività di eliski.

Viene disciplinata la procedura di adozione del regolamento del parco, nonché la materia del piano del parco.

Al fine di mantenere e recuperare gli ecosistemi e le caratteristiche del paesaggio, delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali direttamente connesse alla conservazione di specie selvatiche ed habitat naturali, si prevede la promozione dell’agricoltura biologica e biodinamica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di uso sostenibile di prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette, in attuazione della direttiva  2009/128/UE. 

Inoltre, al fine di mantenere e recuperare il patrimonio archeologico e storico-culturale tutelato è stato previsto il rispetto delle competenze degli uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, previste dal Codice dei beni culturali (lettera e-ter).

Infine, con il nuovo comma 1-bis nel piano per il parco si prevede la promozione anche di strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali.

In tal senso, anche in coerenza con la Strategia nazionale delle Green community, di cui all’articolo 72 della legge n. 221 del 2015 (cosiddetto Collegato ambientale) è prevista da parte dell’ente parco la stipula di convenzioni con Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, in forma singola o associata, per la definizione di programmi e progetti di valorizzazione, con una clausola di invarianza finanziaria.

Si specifica inoltre, al capoverso 2-bis, che, in ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell’area contigua, l’attività venatoria, regolamentata dall’Ente parco, sentiti la regione e l’ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere dell’ISPRA, può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue.

In ordine alle aree contigue si specifica che il piano per il parco, in attuazione della citata direttiva  2009/128/ CE, deve prevedere le indicazioni per il rispetto della normativa vigente sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree naturali protette.

Viene altresì prevista una nuova disposizione in materia di formazione per il titolo ufficiale di guida del parco (nuovo capoverso 5, all’articolo 14 della legge-quadro).

L’articolo 10 reca norme in materia di nulla osta e  di interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale (cosiddette zone D), novellando l’articolo 13 della legge n. 394 del 1991 e introducendo un nuovo articolo 13-bis.

Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto nella riforma al preventivo nulla osta dell’Ente parco, rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta (comma 1).

Decorso inutilmente il termine si dispone che chi vi abbia interesse possa agire ai sensi dell’articolo 31 del Codice del processo amministrativo, superando l’attuale meccanismo del silenzio assenso.

Il nuovo articolo 13-bis reca poi una disciplina speciale per gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle ‘zone D’, vale a dire zone di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

Si prevede che gli interventi di natura edilizia da realizzare in tali zone siano autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l’intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, imponendosi una preventiva comunicazione all’Ente parco, che entro trenta giorni può esprimere il proprio motivato diniego.

L’articolo 11 interviene sulla disciplina riguardante gli indennizzi, di cui all’articolo 15 della legge-quadro, al fine di delimitarne l’ambito, mentre l’articolo 12 disciplina le entrate dell’ente parco, apportando integrazioni all’articolo 16 della legge-quadro, con l’inserimento, dopo il comma 1, dei commi da 1-bis a 1-undevicies.

Il comma 1, in materia di versamento di somme da parte di titolari di concessioni, autorizzazioni e attività, individua obblighi di versamento una tantum di somme in favore dell’ente gestore dell’area protetta.

Tra le modifiche, si segnala il nuovo comma 1-octies, che reca norme in ordine ai titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell’area protetta, prevedendo che questi versino una tantum in un apposito fondo per le aree protette, nonché i nuovi comma 1-decies e 1-undecies che prevedono rispettivamente che, nelle annualità successive al versamento una tantum, per i soggetti tenuti ai versamenti sia attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici previsto dalla legislazione vigente, e che siano esclusi dall’ambito applicativo delle disposizioni da 1-bis a 1-novies – sui contributi previsti –una serie di fattispecie ivi indicate.

L’articolo 13 introduce nel testo della legge-quadro un nuovo articolo 11.1, contenente disposizioni finalizzate alla redazione, da parte dell’ente gestore dell’area protetta, di piani di gestione della fauna selvatica finalizzati al contenimento della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie e sugli habitat protetti della rete “Natura 2000” o ritenuti vulnerabili.

Viene previsto che una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall’ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell’ISPRA per essere destinata al finanziamento di ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna selvatica; viene prevista la destinazione anche per l’esercizio delle attività previste dalla legge-quadro, come riformata.

L’articolo 14 integra la normativa sugli enti parco e delle aree marine protette prevista dalla legge-quadro, alla quale viene aggiunto l’articolo 16-bis.

Vengono innanzitutto disapplicati, al comma 1, alcuni limiti di spesa previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette, a partire dalla gestione del bilancio dell’anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame.

La norma precisa comunque che resta fermo il regime delle riduzioni e il volume complessivo delle spese previste dalle disposizioni di spending review richiamate, stabilendo poi la procedura di presentazione del bilancio di previsione dell’Ente parco, trasmesso, entro il 1° settembre dell’esercizio precedente, al revisore unico dei Conti.

L’articolo 15 prevede l’emanazione di un regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e con il Ministro della salute, per la individuazione di criteri e modalità di allevamento di cinghiali, diretti ad impedire l’immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale – in attuazione del divieto previsto dal collegato ambientale (articolo 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015).

L’articolo 16 novella la disciplina relativa all’istituzione di aree marine protette, attraverso una riscrittura dell’articolo 18 della legge n. 394 del 1991. Tra le novità più rilevanti l’introduzione di una procedura più articolata per l’istituzione nonché la verifica, almeno triennale, dell’adeguatezza della disciplina istitutiva.

Vengono altresì individuate le zone in cui è possibile istituire aree marine protette e dettata una disciplina dell’uso del demanio marittimo differenziata in base alla zonazione dell’area.

Nel corso dell’esame presso la Camera, sono state apportate modifiche  in ordine alle modalità e ai soggetti competenti all’effettuazione dello studio preliminare sugli aspetti ambientali e socio-economici dell’area, prevedendo che l’ISPRA cura l’istruttoria tecnico-scientifica relativa allo studio, anche avvalendosi delle altre componenti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente.

Viene altresì precisato che l’attribuzione dell’istruttoria tecnico-scientifica all’ISPRA avviene non soltanto nell’ambito delle funzioni attribuite dal Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 2, comma 9-quater, ma anche nel rispetto di quanto previsto dalla legge in esame nonché dalla legge n. 132 del 2016 sul sistema a rete delle agenzie ambientale.

L’articolo 17 interviene sulla disciplina riguardante la gestione delle aree marine protette, di cui all’articolo 19 della legge-quadro, relativamente all’individuazione dell’ente gestore, al regolamento di organizzazione, al piano di gestione, alla zonazione delle aree (in quattro zone,  in base alle quali stabilire le misure di protezione), alle attività vietate, nonché alle attività di sorveglianza.

Con riferimento all’individuazione dell’ente gestore, è stato aggiunto un periodo al comma 2, al fine di precisare che, qualora un’area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un’area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest’ultima.

L’articolo 18 aggiunge l’articolo 19-bis alla legge-quadro sulle aree protette al fine di disciplinare il programma triennale per le aree marine protette ed i vari aspetti gestionali delle aree marine protette, quali i contributi statali e il relativo piano economico-finanziario, la revoca dell’affidamento della gestione dell’area, l’organico e il direttore dell’area.

Si prevede che il direttore sia reclutato dall’ente gestore attraverso selezioni ad evidenza pubblica; è stato aggiunto un periodo volto a demandare ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente la definizione dei requisiti per la partecipazione ai relativi bandi e, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, dei criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore.

Il comma 3 prevede l’abrogazione delle commissioni di riserva, mentre il nuovo comma 4 abroga il comma 339 dell’articolo 2 della legge finanziaria 2008, che stabilisce disposizioni in tale materia.

Il nuovo comma 6 prevede che nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013, in materia di messa all’asta delle quote di emissione dei gas ad effetto serra, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell’ambiente per gli anni 2018, 2019 e 2020, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni suddetti, sia destinata prioritariamente al potenziamento  delle aree marine protette.

L’articolo 19 interviene sulle modalità e i soggetti competenti all’esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale.

La nuova lettera b) della disposizione aggiunge un nuovo comma 2-bis, in base al quale le funzioni di vigilanza all’interno delle aree naturali protette regionali continuano ad essere esercitate secondo l’articolo 27 della legge-quadro vigente.

L’articolo 20 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali protette regionali di cui all’articolo 22 della legge-quadro allo scopo di confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova disciplina prevista dall’articolo 11.1, introdotto dall’articolo 9 della proposta di legge in esame.

L’articolo 21 interviene sulla disciplina relativa all’organizzazione amministrativa del parco naturale regionale, di cui all’articolo 24 della legge-quadro, prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad un unico revisore dei conti e disciplinando permessi e licenze di assentarsi dal servizio del presidente del parco regionale che sia lavoratore dipendente, pubblico o privato.

L’articolo 22 attribuisce al direttore dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta i poteri che l’articolo 29 della legge-quadro attualmente affida al rappresentante legale del medesimo organismo.

L’articolo 23 sostituisce l’articolo 30 della legge-quadro modificando il quadro sanzionatorio delle violazioni della legge, caratterizzato da illeciti penali e  amministrativi.

Si aumenta l’entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative pecuniarie e si introducono obblighi di confisca in caso di prelievo o cattura di animali nelle aree protette.

L’entità delle sanzioni è stata ulteriormente aumentata nel corso dell’esame alla Camera.

Il comma 5, prevede, a fronte di condotte che integrino anche gli estremi dei reati indicati del codice penale, il sequestro, ne dispone l’immediatezza e lo estende al mezzo nautico utilizzato per realizzare le condotte integranti le ipotesi di reati sopra menzionati commesse nelle aree marine protette.

In capo al responsabile, viene mantenuto l’obbligo di provvedere alla riduzione in pristino dell’area danneggiata, ove possibile, nonché quello di risarcire il danno, cui il responsabile è comunque tenuto.

Si prevede l’aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, considerando l’intera variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie.

L’articolo 24, attraverso la sostituzione dell’articolo 33 della legge-quadro sulle aree protette, prevede l’istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette presso il Ministero dell’ambiente, disciplinandone funzioni e composizione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale.

Al comma 2, si è previsto di attribuire al Comitato il compito di predisporre il piano di sistema, alla luce dei nuovi contenuti dell’articolo 2.

Inoltre, la composizione del Comitato, disciplinata dal comma 3, è stata integrata, prevedendo che ad esso partecipino anche un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed un rappresentante dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani.

L’articolo 25 istituisce i Parchi nazionali del Matese e di Portofino, a tal fine prevedendo per l’esercizio 2017 uno stanziamento massimo di 300.000 euro per ciascun parco nazionale, prevedendone il finanziamento.

L’articolo 26 affida al Ministero dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza delle regioni, il compito di provvedere in attuazione dell’articolo 1-bis della legge n. 394 del 1991, alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica nonché all’individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto Appennino parco d’Europa.

Gli articoli 27 e 28 riformano l’articolo 35, comma 1, della legge-quadro, nell’ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell’adeguamento ai principi della medesima legge, precisando che per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l’intesa dell’11 febbraio 2015 sull’attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari del Parco nazionale dello Stelvio, e l’articolo 36 della legge-quadro, in materia di aree marine di reperimento, al fine di prevedere che l’istituzione di parchi e riserve marine debba avvenire sulla base delle indicazioni del programma triennale per le aree marine protette, nonché al fine di ridenominare alcune aree marine di reperimento.

L’articolo 29 modifica una serie di articoli della legge-quadro allo scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedimento in esame e le norme vigenti.

In particolare, i commi 1 e 6 dell’articolo 22 prevedono la sostituzione di riferimenti normativi riguardanti le procedure per la demolizione delle opere abusive, specificando il riferimento ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 41 del decreto legislativo n. 380 del 2001.

L’articolo 30 modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, prevedendo che, per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio si rinvii a criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell’ambito delle procedure previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, anche tramite il ricorso agli strumenti di intesa previsti dall’articolo 35, comma 1, primo periodo, della legge-quadro.

L’articolo 31 interviene sulla disciplina riguardante le funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio. Il piano per il parco deve essere dotato almeno dei contenuti di cui all’articolo 143 del Codice in materia di paesaggio.

Un’ulteriore modifica specifica che l’ente parco sia munito di adeguate competenze nel campo della tutela paesaggistica.

L’articolo 32 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la biodiversità, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità. Con il comma 1 che ha introdotto anche una clausola di invarianza finanziaria, si demanda ad un decreto adottato dal Ministro dell’ambiente di apportare modificazioni al vigente decreto – che istituisce il comitato paritetico per la biodiversità – volte a prevedere che lo stesso, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, coordini e promuova azioni integrate e fornisca il supporto informativo all’esercizio delle funzioni che il Comitato per il capitale naturale esercita ai sensi dell’articolo 67 del cosiddetto Collegato ambientale.  

L’articolo 33 affida al Ministro dell’ambiente il compito di promuovere la collaborazione e la sinergia operativa tra il Comitato nazionale per le aree protette, il Comitato paritetico per la biodiversità e il Comitato per il capitale naturale.

A tal fine, viene previsto che il Ministro dell’ambiente individui i temi strategici da condividere e le azioni da realizzare in maniera congiunta, e che il Ministro convochi la Conferenza nazionale “La Natura dell’Italia” entro il 31 gennaio 2019 e, successivamente, ogni tre anni, prevedendosi una clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 34 interviene sulla disciplina riguardante l’individuazione delle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale. Il comma 2  prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti nel dettaglio i criteri per l’individuazione delle associazioni, nonché le relative modalità.

L’articolo 35 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per l’istituzione di un unico Parco del Delta del Po.

Si dettano i princìpi e i criteri direttivi: è stata apportata una aggiunta al criterio di delega contemplato dalla lettera h), prevedendo l’integrazione del piano per il parco non solo con il piano di azione dell’area Riserva di Biosfera Delta del Po – MAB UNESCO, ma anche con le strategie d’area delle aree interne “Contratto di foce” e “Basso Ferrarese” comprese nell’ambito della Strategia nazionale delle aree interne.

Il comma 3 dispone che il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell’ambiente e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Emilia-Romagna e Veneto.

Il mancato raggiungimento dell’intesa preclude l’adozione del decreto. Lo schema di decreto legislativo, va corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ed è poi trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, stabilendosi la relativa procedura, prevedendosi la possibile adozione di disposizioni integrative e correttive.

L’articolo 36 reca una delega al Governo per l’introduzione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici.

È previsto l’ulteriore criterio in ordine alla possibilità, per gli istituti di credito e le fondazioni bancarie di concorrere, in veste di finanziatori o intermediari, alla realizzazione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici, nonché, con una modifica alla lettera b), in ordine all’attivazione in particolare anche per i soggetti titolari di attività ed impianti, indicati dall’articolo 12 della legge-quadro.

L’articolo 37 reca una disciplina transitoria, prevedendo, allo scopo di allineare le scadenze degli incarichi dei presidenti e dei membri dei Consigli direttivi degli enti parco nazionali, per tali incarichi, in sede di prima applicazione della legge, la proroga fino alla scadenza dell’incarico conferito in data più recente.

L’articolo 38 prevede, con riferimento a tutte le disposizioni introdotte dalla proposta di legge in esame, nonché con riferimento alla legge-quadro, la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, cui le disposizioni stesse di applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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Si è svolto un dibattito sulla proposta di richiedere la sede deliberante per il prosieguo dell’esame del disegno di legge sulle aree protette.

La Commissione ha convenuto di rinviare a stamattina la relativa decisione.

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