Gli emendamenti proposti da VAS allo schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali

 

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, si pone nel più ampio contesto delle deleghe legislative contenute nella legge 28 luglio 2016, n. 154 (“Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”), e ne attua in particolare la delega contenuta nell’articolo 5 (“Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali”), concernente uno o più decreti legislativi da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega e con i quali “raccogliere in un codice agricolo ed in eventuali appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità” (articolo 5 citato, comma 1).

Con specifico riferimento alla normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali l’articolo 5 citato, comma 2, lettera h), prevede tra i princìpi e criteri direttivi per il legislatore delegato la “revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l’eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.

Nella scelta fra aggiornamento del vigente decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”) o sua abrogazione lo schema – con scelta in un’ottica di riordino e semplificazione – ha optato per l’abrogazione (v. l’articolo 18) e dunque per un nuovo testo legislativo in materia forestale, espressamente definito “testo unico”.

Come rileva la relazione ministeriale e trapela chiaramente dalla legge-delega (che ha previsto in proposito uno specifico procedimento legislativo), la materia ha interesse strategico per l’Italia ed è trasversale a diverse tematiche politiche del paese (specie in tema di economia, bioeconomia, ambiente, energia, sociale, cultura, clima), riguarda l’attuazione di normativa sovranazionale europea e fa seguito impegni internazionali.

A riprova del valore politico-istituzionale attribuito al testo unico lo schema è adottato dal Governo previa intesa (e non, come previsto dalla legge-delega, previo parere) della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il 13 dicembre 2017 è stato assegnato alle Commissioni VIII Ambiente, XIII Agricoltura, V Bilancio ed alla Commissione parlamentare per la semplificazione, con termine per tutte l’11 febbraio 2018.

Con relazione del 15 dicembre 2017 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato che è stato reso il 5 gennaio 2018 (Parere del Consiglio di Stato n. 88 del 5 gennaio 2018).

Con riferimento specifico ai commi 3 e 4 dell’art. 6 il responsabile del Circolo Territoriale di Roma di VAS, Rodolfo Bosi, ha proposto i tre seguenti emendamenti.

1. Il comma 3 non prevede che i piani forestali possono far parte anche della attività degli enti di gestione delle aree naturali protette (sia nazionali che regionali) che li dovrebbero prevedere nei rispettivi piani di assetto. 

Se ne dovrebbe quindi proporre una integrazione in tal senso.

2. Il comma 4 estende all’intero piano forestale la procedura semplificata  per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, quando al punto A.20 dell’allegato A al D.P.R. n. 31/2017 sono elencati solo una serie di interventi che non riguardano l’intero piano forestale. 

Si dovrebbe quindi proporre l’applicazione della procedura semplificata solo per i casi contemplati al punto A.20 dell’Allegato A.   

3. ll comma 4 non considera inoltre che il piano forestale può riguardare aree che ricadono all’interno di aree naturali protette, compresi i monumenti naturali ed i siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), comportando in tal caso il rilascio preventivo ed obbligatorio del “nulla osta” da parte dell’Ente di gestione di parchi e riserve e della Valutazione di Incidenza relativa a SIC e ZPS. 

Si dovrebbe quindi proporre l’integrazione del comma 4 in tal senso. 

Nella giornata di ieri c’è stata la riunione congiunta tra VIII Commissione Ambiente e XIII Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, per esprimere parere sullo schema di decreto legislativo, che al momento non è dato ancora di conoscere.

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