I PAMA, piani ambientali di miglioramento agricolo: via libera a consumo di suolo e cementificazione

 

Aggirare norme e regolamenti per chi è in possesso di determinati strumenti non è difficile in Italia e quello che sta succedendo nelle Aree Naturali Protette della Regione Lazio ne è una dimostrazione.

Grazie anche alla modifica della LR 29/97 voluta dalla giunta Zingaretti,  oggi è molto più facile ottenere autorizzazioni per costruire in aree che dovrebbero essere vincolate. 

Basta avere un’azienda agricola registrata e presentare un progetto giustificando enormi cubature con motivazioni di carattere produttivo e di fruizione e qualsiasi cosa può essere autorizzata.

Nella Riserva Naturale di Decima Malafede questo sta già avvenendo ne sono un esempio le enormi volumetrie già realizzate su via di Trigoria.

Nelle foto qui sotto si può vedere la situazione al 4 maggio 2015 e al 29 aprile 2017.

Questo scempio è di esempio a tutti coloro i quali possiedono appezzamenti di campagna romana tutelata e possiedono il cinismo e gli strumenti per fare delle vere e proprie speculazioni.

Infatti sono già diversi i proprietari che hanno presentato progetti analoghi a quello che si vede in foto.

4 maggio 2015

        29 aprile 2017

Due enormi capannoni – ed altri più piccoli- costruiti grazie ai P.A.M.A.

Le dimensioni dell’azienda e la reale attività agricola svolta non giustificano simili dimensioni: tra qualche anno però sarà possibile però cambiare la destinazione d’uso  e trasformarli in appartamenti.

Purtroppo la sensibilità ecologica dei nostri amministratori è vicina allo zero come anche il loro interesse per il bene comune.

In questo sono aiutati anche dalla riforma della conferenza di servizi che attualmente prevede un solo dirigente della Regione che decide sulla richiesta sentiti i pareri scritti (e non vincolanti) degli enti interessati.

Questi progetti mascherati da interventi per il sostegno all’agricoltura e alla fruizione rischiano di essere delle vere e proprie devastazioni ambientali in cui perfino quel poco che rimane del paesaggio dell’agro romano rischia di andare distrutto sotto colate di cemento.Stiamo preparando una e-mail  da inviare al Presidente della Regione Lazio, a RomaNatura, alla Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca, all’Assessorato Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti.

  

(Articolo pubblicato il 21 febbraio 2018 sul blog della associazione degli amici della riserva di Decima)

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N.B. – Il Piano Ambientale di Miglioramento Agricolo (P.A.M.A.) è previsto dall’art. 79 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG del Comune di Roma, che al 2° comma precisa che «ha le finalità e gli effetti del “Piano di Utilizzazione AziendalePUA di cui all’art. 57, LR n. 38/1999» che ha dettato le “Norme sul governo del territorio”.

Nel resto del territorio della Regione Lazio si è parlato prima di “piani di miglioramento aziendale”: con tale termine sono stati inizialmente definiti gli interventi consentiti in regime di “misure di salvaguardia” dei parchi e delle riserve naturali istituite nel Lazio, dettate dall’art. 8 della legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 concernente le “Norme in materia di aree naturali protette regionali”, con cui è stata contestualmente istituita la riserva naturale di Decima Malafede [lettera o) del 1° comma dell’art. 44].

All’interno delle zone “A” di tutte le perimetrazioni provvisorie delle aree naturali protette istituite [quelle di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione] Il testo originario della lettera e) [poi diventata lettera d)] del 4° comma dell’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 consentiva «le attività agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti».

Questa disposizione è rimasta valida per fino a quando è stata sostituita con la legge regionale n. 12 del 6 agosto 2012 con cui la Giunta Polverini ha fatto approvare il cosiddetto “Piano Casa”.

Il comma 19 dell’art. 1 della legge regionale n. 12/2012 disponeva testualmente:

«19. Alla l.r. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 8 le parole: “piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti” sono sostituite dalle seguenti: “piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 57 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico)
».

La successiva lettera c) dello stesso comma 19 precisava che in regime di “misure di salvaguardia” i P.U.A. sono consentiti anche nei parchi e nelle riserve istituite prima della entrata in vigore della legge regionale n. 29/1997 e lo faceva nel seguente modo:

«c) dopo il comma 2 bis dell’articolo 46 è inserito il seguente:
2 ter. Fino all’approvazione degli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, le previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera d) si applicano anche alle aree naturali protette regionali istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge.
»

Il “Piano Casa” della Giunta dava dunque la possibilità di realizzare costruzioni anche all’interno delle aree naturali protette in regime di misure di salvaguardia tramite Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) in deroga sia ai Piani Territoriali Paesistici (PTP) del Lazio che al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR): per tali motivi è stato impugnato dallo stesso Governo Berlusoni presso la Corte Costituzionale.

Ciò nonostante la Giunta Zingaretti non ha fatto abolire il suddetto 1° comma dell’art. 19 con la legge regionale n. 8 dell’8 agosto 2014 che pure nelle intenzioni dichiarate avrebbe dovuto correggere i vizi di legittimità del “Piano Casa” della Polverini: Sembra che fra i motivi della mancata abolizione ci sia stato l’ingiustificato ritiro da parte del Governo della impugnazione presso la Corte Costituzionale proprio del 1° comma dell’art. 19, sui cui motivi prima o poi dovrà indagare la Magistratura.

Non contenta, la Giunta Zingaretti ha fatto approvare la legge regionale n. 10 del 10 novembre 2014 modificando fra l’altro la legge regionale n. 29/1997 sulle aree naturali protette, con l’aggiunta del comma 1 bis dell’articolo 26, consentendo anche nei Piani di Assetto i Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA) in deroga sia ai Piani Territoriali Paesistici (PTP) del Lazio che al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

Con la stessa legge regionale n. 10/2014 è stato modificato anche l’art. 57 della legge regionale n. 38/1999 sul governo del territorio per introdurvi la “attuazione della ruralità multifunzionale”, che consente di realizzare anche dentro le aree naturali protette tutta una serie di attività ed opere da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli: in attuazione della suddetta “ruralità multifunzionale” la Giunta Zingaretti ha approvato poi il Regolamento n. 11 del 2 settembre 2015, introducendo nuove attività economiche connesse a quella agricola e nuove modalità di esercizio del regime di connessione, in evidente difformità dalle vigenti disposizioni nazionali in materia.

Un altro “meritevole capolavoro” della Giunta Zingaretti è stato ottenuto con l’approvazione della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, con cui è stata modificata sia la legge regionale n. 24/1998 che la legge regionale n. 29/1997.

Della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 è stato modificato il testo del 2° comma dell’art. 18 che è relativo alle “Aziende agricole in aree vincolate”.

Con la lettera b) del 1° comma dell’art. 20 della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato introdotto il seguente testo tuttora vigente:

«2. Gli interventi di cui al presente articolo sono subordinati, se in deroga alle norme dei PTP, del PTPR e/o della presente legge, all’approvazione, da parte dell’organo competente, del piano di utilizzazione aziendale (PUA), secondo le modalità indicate nella l.r. 38/1999 e sono corredati del SIP di cui agli articoli 29 e 30.».

Della legge regionale n. 29/1997 è stato modificato il testo della lettera d) del 4° comma dell’art. 8.

Con la lettera c) del n. 7) del 1° comma dell’art. 9 della legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016 è stato introdotto il seguente testo tuttora vigente:

«la lettera d) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

d) le attività agricole, le attività connesse e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e gli interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall’articolo 31, dalla l.r. 38/1999 e dall’articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), nonché gli interventi di imboschimento e di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali, fatte salve le finalità di tutela della presente legge e fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della l. 394/1991;».

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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