Il Senato ha convertito in legge il condono per Ischia

 

Al tempo dell’ultima campagna elettorale su questo stesso sito è stato pubblicato un articolo che riportava il programma ambientale del Movimento 5 Stella (http://www.vasroma.it/elezioni-2018-il-programma-ambientale-del-movimento-5-stelle/).

Il capitolo 5 era dedicato alla “Pianificazione sostenibile dei territori” e la sua Sezione 4 era intitolata “Contrasto all’abusivismo edilizio”: il paragrafo 2.1 faceva sapere come “Facilitare le demolizioni dei manufatti abusivi e reperire costruzioni per il social housing”.

Ma poi nel programma elettorale del Movimento 5 Stelle che è stato ufficialmente depositato il 18 gennaio 2018 (a firma autenticata dell’On. Di Maio) non compare quasi nessun riferimento alla lotta all’abusivismo.

Nel contratto di Governo al capitolo 4, che è dedicato ad “Ambiente, green economy e rifiuti zero” non si parla affatto di Contrasto all’abusivismo edilizio ma solo delle arre colpite dal terremoto nel modo seguente: “Per quanto concerne le aree terremotate ci impegniamo a chiudere la fase dell’emergenza e passare alla fase della ricostruzione con l’obiettivo di creare anche le condizioni per un rilancio economico delle zone colpite.

Tra le necessità prepotentemente emerse negli ultimi mesi prioritaria è la semplificazione delle procedure, sia per le opere pubbliche che per la ricostruzione privata.

Ne deriva che il comportamento dei senatori che si sono dimostrati contrari al cosiddetto “condono per Ischia” è perfettamente coerente con il programma elettorale ambientale, grazie anche al quale sono stati eletti: in una intervista pubblicata oggi il senatore Gregorio De Falco ha dichiarato che “è il Movimento che va dalla parte sbagliata. Guai se tradisce l’ambiente“.

Con la stessa coerenza il 25 ottobre 2018 il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Non riesco a declinare il verbo condono.

Mi affido al parlamento per una rivisitazione dell’articolo che sia conforme al senso di giustizia.

Confido che il dibattito in parlamento lo arricchirà e lo renderà più accettabile“.

La “risposta” del Parlamento è stata l’approvazione definitiva del disegno di legge n. 909 anche da parte del Senato, che alle 10.50 di oggi 15 novembre 2018 ha approvato il testo con 167 voti favorevoli, 49 contrari e 53 astensioni; il provvedimento era passato alla Camera l’1 novembre, dopo una seduta notturna.  

Il 1° comma dell’art. 17 del decreto per Genova (disegno di legge n. 909), dedicato ad “Ambito di applicazione e Commissario straordinario”, stabilisce che “le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.”

Il successivo 2° comma stabilisce che “per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario” che, secondo il comma 3 così come emendato ”assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l’uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici.”

Il 1° comma dell’art. 25 dispone testualmente: “Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all’articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano ESCLUSIVA APPLICAZIONE le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Fino ad ora tutte le concessioni edilizie in sanatoria sono state rilasciate tenendo conto sia della normativa vigente al momento della realizzazione dell’abuso edilizio che della normativa vigente all’atto dell’esame della domanda di condono: la ESCLUSIVA APPLICAZIONE delle disposizioni del Capo IV (relativo alle “Opere sanabili. Soggetti legittimati” ed al Capo V (relativo alle “Disposizioni finali”) esclude l’obbligo di tener presente tutta la normativa subentrata dopo e valida attualmente.

L’emendamento all’articolo 25 (il 25.12) che è stato approvato ieri dalla Commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Senato, grazie anche al voto a favore del dissidente grillino Gregorio De Falco e di Paola Nugnes  astenuta,  chiedeva di sopprimere la parte del provvedimento per cui alle istanze di condono per le abitazioni danneggiate dal sisma di Ischia si applicano integralmente ed esclusivamente le norme del condono del 1985.

Dovrebbe essere stato approvato anche il seguente comma 1-bis: “1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.

L’art. 32 della legge n. 326/2003 riguarda le “Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali”: il 1° comma stabilisce che “al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente” elencate nell’Allegato 1 alla legge.

Quello che viene definito “parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico” altro non è che la “autorizzazione paesaggistica” che è preventiva ed obbligatoria per tutte le aree che siano sottoposte a qualunque vincolo paesaggistico.

Il comma 2 dell’art. 25 del decreto per Genova, così come modificato, dispone che “i comuni di cui all’articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l’indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all’esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

Entro lo stesso termine, le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il 3° comma dell’art. 25, così come modificato, dispone che “il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono.

L’applicazione della procedura di conclusione di tutte le domande di condono edilizio presentate per gli abusi commessi nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia comporterà l’apertura di numerosi contenziosi di carattere amministrativo che non potranno non riguardare anche, se non soprattutto, il vizio di legittimità costituzionale relativo alla esclusiva applicazione della legge n. 47/1985, che, – come riconosciuto dallo stesso sen. Gregorio De Falco – definendo le domande di condono con una norma precedente, costituisce una novazione dell’ordinamento e quindi crea un nuovo condono. 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi   

 

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