Smantellamento del PTPR del Lazio per punti: eliminazione delle funzioni di indirizzo del Piano nelle aree non vincolate

 

La redazione dei piani territoriali paesistici è stata prevista, ma solo come facoltativa, dall’art. 5 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 sulla “Protezione delle bellezze naturali”, che ha stabilito che «delle vaste località incluse nell’elenco di cui ai nn. 3 e 4 dell’art. 1 della presente legge [aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ndr.], il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di disporre un piano territoriale paesistico, da redigersi secondo le norme dettate dal regolamento».

Il Regolamento è stato poi emanato con  Regio Decreto n. 1357 del 3 giugno 1940 che all’art. 23 ne ha dettato le finalità poi rispettate dalla Regione Lazio, anche perché ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 è stata anch’essa delegata alla protezione delle bellezze naturali, con possibilità di imporre nuovi vincoli paesaggistici.

L’obbligo di redigere i piani paesistici è stato poi imposto con l’art. 1-bis della cosiddetta “legge Galasso” n. 431 dell’8 agosto 1985, che ha dettato la seguente disposizione: «Con riferimento ai beni e alle aree elencati dal quinto comma dell’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente articolo 1, le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.»

L’art. 1 della legge n. 431/1985  ha aggiunto all’articolo  82  del DPR n. 616/1977 ben 11 commi [lettere da a) ad m)] con cui ha sottoposto a vincolo automatico ai sensi della legge n. 1497/1939 i cosiddetti “beni diffusi”, diversi dei quali già individuati con i D.M. del 26 settembre 1984 (i cosiddetti “Galassini”) ed inclusi tra quelli in cui, ai sensi dell’art. 1-quinques della stessa legge n. 431/1985 «è vietata, fino all’adozione da parte delle regioni dei piani di cui all’articolo 1-bis, ogni modificazione dell’assetto del territorio nonché ogni opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici

A quel momento la Regione Lazio aveva dato incarico di disciplinare il suo intero territorio con i Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) previsti dall’art. 5 della legge urbanistica n. 1150 del 17 agosto 1942 e ne aveva assegnato la redazione ad una serie di studi professionali per ambiti territoriali, 14 dei quali nei Comuni di Roma e Fiumicino (redatti in scala 1:10.000).

Quadro d’unione dei PTP dei Comuni di Roma e Fiumicino

Dal suddetto quadro d’unione salta all’occhio che non è stato sottoposto a pianificazione il centro storico di Roma, benché plurivincolato .

In altri 14 ambiti territoriali sono stati suddivisi i rimanenti Comuni del Lazio (redatti in scala 1.25.000).

Quadro d’unione dei rimanenti Comuni del Lazio

L’entrata in vigore della “legge Galasso” l’ha obbligata ad incaricare tutti gli studi professionali di utilizzare gli studi fin lì portati avanti e di redigere i Piani Territoriali Paesistici (PTP) anziché i Piani Urbanistico-Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali che avrebbero dettato delle disposizioni prescrittive sull’intero territorio laziale: così, come precisato da tutte le Norme Tecniche dei suddetti PTP, adottati a maggioranza nel 1987 dalla Giunta Regionale, ogni PTP si applica limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 1497/1939 e ai “beni diffusi” sottoposti a vincolo paesistico “ope legis”.

Con l’art. 1 della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 sono stati approvati 26 PTP: i rimanenti sono stati poi approvati con specifiche deliberazioni del Consiglio Regionale, compreso il PTP 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”, approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 70 del 10 febbraio 2010 (quando il PTPR era stato già adottato).

Il 1° comma dell’art. 21 della legge regionale n. 24/1998 ha introdotto l’obbligo di procedere entro il 14 febbraio del 1999 all’approvazione di un Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) «quale unico piano territoriale paesistico regionale»: il successivo 2° comma consente alla Regione di approvare ulteriori PTP nelle more della approvazione del PTPR, come poi è successo con il PTP n. 15/12.

Tav. B24 del PTPR

Il successivo art. 31 dispone che «per le aree sottoposte a vincolo paesistico successivamente all’approvazione dei PTP o del PTPR, per le quali i singoli PTP o il PTPR abbiano già previsto la classificazione ai fini della tutela, si confermano i livelli di tutela previsti, da applicare in regime di salvaguardia; la stessa disposizione si applica per le aree che siano state sottoposte a vincolo paesistico successivamente all’adozione dei PTP o del PTPR.»

La legge n. 1497/1939 e la legge n. 431/1985 sono state poi abrogate dal 1° comma dell’art. 166 del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, con cui è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”, a sua volta abrogato dall’art. 184 del D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”).

L’art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 riguarda la “Pianificazione paesaggistica” ed al comma 1  dispone testualmente che «lo Stato e le regioni assicurano che TUTTO il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.

A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”.»

Come si può vedere, il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” recepisce la “legge Galasso” e lascia capire che anche il PTPR del Lazio deve essere esteso a tutto il territorio, pianificando anche le aree non vincolate.

Come noto il PTPR è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n.  556 del 25 luglio 2007, poi integrata con  la deliberazione n. 1025 del 21 dicembre 2007.

Il PTPR non pianifica l’ambito territoriale relativo alla Valle della Caffarella Appia Antica e Acquedotti, in quanto il rispettivo PTP n. 15/12 non era stato a quel momento ancora approvato e non poteva quindi essere recepito: malgrado la sua approvazione avvenuta nel 2010, è rimasta la sua pianificazione per “zone di tutela”, non trasformata in  “ambiti di paesaggio”.

La corrispondente Tavola A del PTPR presenta così un “buco”, che è disciplinato dal 2° comma dell’art. 7 delle Norme nel seguente modo: «Per la porzione di territorio  interna al Comune di Roma nelle località Valle della Caffarella,  Appia Antica e Acquedotti  il PTPR rinvia a quanto previsto dal PTP di Roma ambito 15/12 “Valle della Caffarella, Appia Antica e Acquedotti”adottato dalla Giunta Regionale con atto n. 454 del 25 luglio 2006, già sottoposto alle forme di pubblicità che prosegue in via autonoma il procedimento di formazione avviato ai sensi dell’articolo 23 della LR 24/1998.»

È abbastanza sorprendente che dal 10 febbraio 2010, data di approvazione definitiva del PTP n. 15/12, fino ad oggi la Regione Lazio non abbi a ritenuto di recepire anche questo PTP, chiudendo la pianificazione dell’intero territorio, che rimane quindi ancora per chissà quanto tempo con questa discrepanza tra “zone di tutela” del PTP n. 15/12 ed “ambiti di paesaggio” del PTPR.

Il 2° comma dell’art. 1 delle Norme del PTPR adottato precisa che «è un piano paesaggistico che sottopone a specifica normativa d’uso L’INTERO TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO con la finalità di salvaguardia dei valori del paesaggio».

L’art. 7 riguarda le “Misure di salvaguardia del PTPR e dei piani paesistici vigenti e adottati”: il 4° comma dispone che «per la parte del territorio interessato dai beni paesaggistici, immobili ed aree, …, fino all’approvazione del PTPR resta ferma l’applicazione delle norme dei PTP vigenti» con la clausola che « in caso di contrasto tra le disposizioni del PTPR adottato e dei PTP vigenti prevale la disposizione più restrittiva».

Il 4° comma del successivo art. 2 fa sapere che «i contenuti  del PTPR hanno natura descrittiva, prescrittiva,  PROPOSITIVA E DI INDIRIZZO»: a tal ultimo riguardo il successivo comma 7 dispone che «per contenuti di natura propositiva e di indirizzo si intendono le disposizioni che costituiscono orientamento per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni e degli altri soggetti interessati dal presente Piano e possono essere recepite nei piani urbanistici o nei piani settoriali del medesimo livello, essi costituiscono in ogni caso supporto per il corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico anche ai fini della redazione della relazione paesaggistica.»

L’art. 6 delle Norme del PTPR adottato riguarda la “Efficacia del  PTPR nelle aree non interessate dai beni paesaggistici”: il 1° comma dispone che «nelle parti del territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici …, il PTPR costituisce un contributo conoscitivo ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano».

Il successivo 2° comma precisa che «nelle parti del territorio di cui al comma 1, gli strumenti di pianificazione e programmazione degli enti sopra indicati e le loro varianti possono recepire le proposte e gli indirizzi  del PTPR adeguandoli alle specifiche realtà locali.»

Le suddette disposizioni riguardanti le aree non vincolate sono state sostanzialmente confermate dal MIBACT in sede di controdeduzioni alle osservazioni presentate al PTPR nel 2008 dopo la sua pubblicazione.

Di fronte al timore che il PTPR potesse essere approvato di lì a breve così come adottato, si sono coalizzate quelle che poi si sono definite “forze produttive”, formate all’epoca dai seguenti 12 soggetti: ANCE – URCEL; ANIEM; FEDERLAZIO; COLDIRETTI; CONFAGRICOLTURA; UNINDUSTRIA; FEDERALBERGHI LAZIO; ASSOCIAZIONE ARCHITETTI E PROFESSIONISTI; FEDERBALNEARI LAZIO; COORDINAMENTO CONSORZI E ASSOCIAZIONI PER IL RECUPERO DELLE PERIFERIE; COORDINAMENTO PARCHI; ASSOCIAZIONE TERRITORIO ROMA.

Le 12 suddette “forze produttive” hanno sottoscritto un  documento dal titolo “Per un PTPR che garantisca tutela del paesaggio, rigenerazione urbana e  crescita economica del territoriocon cui sono state avanzate le seguenti 12 proposte di modifica al PTPR.

La 4° di queste 12 proposte è la seguente:

«4) Il PTPR ha suddiviso e classificato l’intero Territorio regionale in paesaggi, indipendentemente dalla presenza di vincoli o di beni di pregio da tutelare.    

Tale impostazione determina effetti discorsivi sulla pianificazione locale operata rispetto a quelle    parti di territorio non vincolate.

Infatti, lo stesso PTPR prevede che la normativa dei paesaggi abbia anche una funzione di indirizzo per le attività di pianificazione e programmazione e per l’adeguamento degli altri strumenti di pianificazione vigenti.

Chiediamo di  modificare gli articoli 3, 6 e 61, prevedendo l’eliminazione della  funzione di indirizzo della normativa dei paesaggi.»       

Grazie alle “vicinanze” con il PD di Luigi Tamborrino e Pippo La Cognata, responsabili della associazione “Territorio Roma” e del Coordinamento Parchi romano, il 18 gennaio 2017 hanno chiesto ed ottenuto un incontro con l’allora Presidente della VI Commissione Ambiente Enrico Panunzi (PD) e con i consiglieri Riccardo Agostini (PD), Michele Baldi (Lista Civica “Nicola Zingaretti”), Fabio Bellini (PD), Daniele Fichera (Lista “PSI per Zingaretti”), Enrico Maria Forte (PD), Gianluca Quadrana (Lista Civica “Nicola Zingaretti”), e Gianfranco Zambelli (PD).

L’incontro è avvenuto al di fuori della sede istituzionale delle audizioni formali che le Commissioni competenti avrebbero dovuto concedere anche a tutti i soggetti interessati dal PTPR.

Come sono venuto a conoscenza della inusuale iniziativa, in allegato alla nota VAS prot. n. 21 del 31 gennaio 2017 (indirizzata a tutti i suddetti consiglieri oltre che al Presidente Nicola Zingaretti ed all’allora Assessore all’Ambiente Mauro Buschini) ho trasmesso le mie controdeduzioni ad ognuna delle 12 proposte di modifica del PTPR, dimostrandone non solo la mancanza di fondamento giuridico, ma la violazione della normativa vigente in materia dettata dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

La mia controdeduzione alla proposta di eliminazione della funzione di indirizzo del PTPR nelle aree non vincolate è stata la seguente: «Si fa presente che tanto l’art. 3 quanto l’art. 61 delle Norme, così come modificati d’intesa con il MIBACT, riguardano gli “Elaborati” del PTPR e il “Rapporto tra PTPR e gli altri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica” e non fanno alcun riferimento espresso alla funzione di solo indirizzo della normativa riguardante le aree non vincolate.   

L’art. 6 delle Norme del PTPR dispone invece testualmente: «1. Nelle porzioni di territorio che non risultano interessate dai beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c) del Codice, il PTPR non ha efficacia prescrittiva e costituisce un contributo conoscitivo con valenza propositiva e di indirizzo per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.» 

Quand’anche si eliminasse la valenza di indirizzo rimarrebbe comunque la “valenza propositiva” che non è stato chiesto parimenti di eliminare.

Si fa presente ad ogni modo che il PRPR deve recepire tutti i PTP approvati che danno alle rispettive norme valore di proposta e di indirizzo.

Si mette inoltre in evidenza che il 4° comma dell’art. 135 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) dispone testualmente: «4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare: …. c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;  d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.»

Stupisce fortemente ad ogni modo che si pretenda di metter bocca anche sulle aree non soggette ad alcun vincolo paesistico e quindi senza nessun obbligo tassativo di rispetto della valenza propositiva e di indirizzo delle disposizioni stabilite al riguardo: un emendamento del genere tradisce malamente la volontà di avere le mani totalmente libere sul consumo del territorio, senza dover giustificare il mancato rispetto di tutti i divieti “proposti” e non prescritti  nelle Tabelle A, B e C di ogni ambito di paesaggio (relativi ad esempio a discariche o a pale eoliche o a tralicci o ad edificazioni stravolgenti per quel particolare posto).»

Il PTPR non è stato poi istruito dalle Commissioni consiliari competenti per causa della decadenza del mandato di Nicola Zingaretti, che è stato poi rieletto il 14 marzo 2018.

Si è arrivati così al 20 dicembre 2018 quando con  decisione n. 59 la Giunta Regionale ha adottato la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del PTPR, divenuta poi la n. 26 del 4 gennaio 2019, che il 18 gennaio 2019 è stata trasmessa alle Commissioni Consiliari competenti.

Come più o meno 2 anni prima, in allegato ad  un messaggio di posta elettronica Luigi Tamborrino e Pippo La Cognata hanno allora diffuso un documento dal titolo “NEL LAZIO SI RISCHIA UN’INVOLUZIONE ECONOMICA E SOCIALE” in cui si afferma fra l’altro che «non aiuta la scelta del Governo di impugnare davanti alla Corte Costituzionale il riordino e la messa in coerenza di alcune normative su agricoltura e parchi previsti nella Legge Regionale 7/2018 riguardante la semplificazione e lo sviluppo regionale» e che «su tale questione è importante che la Regione difenda con forza e vigore la propria potestà legislativa»: grazie sempre alla “vicinanza” con il PD hanno ottenuto di organizzare un incontro con i consiglieri che si è tenuto il 22 gennaio 2019 nella Sala Mechelli della Regione Lazio.

Le “forze produttive” che hanno aiutato Luigi Tamborrrino e Pippo La Cognata ad organizzare l’incontro suddetto sono state stavolta le seguenti: ANCE–URCEL, ANIEM, FEDERLAZIO, CONFAGRICOLTURA, AIC, OICE LAZIO, TERRITORIO ROMA, FEDERALBERGHI, FAITA FEDERCAMPING, AREL, ASSOCIAZIONE ARCHITETTI E PROFESSIONISTI, COORDINAMENTO PARCHI , COORDINAMENTO CONSORZI DI AUTO RECUPERO DELLE PERIFERIE, ASSOCIAZIONE IMPIANTI SPORT E FITNESS, ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI DEI PARCHI.

All’incontro hanno partecipato delegazioni di tutte le suddette “forze produttive”, tecnici e rappresentanti istituzionali, che hanno gremito la sala Mechelli, costringendo a tardare di un’ora l’inizio dell’incontro per causa dei tempi lenti di registrazione all’ingresso dei partecipanti.

Ad ogni partecipante è stato fatto pervenire un documento stampato relativo alla seguente «Proposta di alcuni indirizzi fondamentali su cui impostare la modifica del PTPR», che è stato appoggiato su un bracciolo di ogni poltrona della sala Mechelli.

Come si può vedere il 1° dei 6 indirizzi proposti riguarda proprio la efficacia del PTPR e vorrebbe disporre che «nelle aree prive di vincoli il PTPR ha solo valore conoscitivo, pertanto queste aree devono essere pianificate e gestite da altri soggetti deputati quali Enti Locali e Regione».

Nel corso dell’incontro svoltosi il 22 gennaio 2019 Luigi Tamborrino ha premesso che il PTPR è legato alla legge regionale n. 24/1998, per cui deve intervenire – in termini di efficacia – solo sulle zone vincolate, abolendo la sua valenza di “indirizzo” per tutto il resto del territorio laziale non soggetto a vincoli paesaggistici: gli ha fatto eco il cons. Eugenio Patané (PD) affermando che «ha ragione Luigi sulla validità solo dei beni paesaggistici».

Quel giorno il Presidente della X Commissione Urbanistica Marco Cacciatore (M5S) ha detto di condividere per la quasi totalità quanto detto dal consigliere Patanè.

Anche il cons. Enrico Panunzi (PD) ha detto di condividere tutti gli indirizzi proposti: gli ha fatto eco il cons. Emiliano Minnucci (PD) facendo presente che il PTPR incide su circa 2/3 della Regione, per cui «si può lasciare in pace il resto del territorio».

Nel corso della 1° audizione sul PTPR, che si è tenuta il successivo 25 gennaio 2019, il cons. Emiliano Minnucci è voluto tornare sull’argomento affermando che la ricognizione della cogenza del PTPR vale per il 70% del territorio regionale, mentre lasciare l’insieme degli “indirizzi“ per il restante territorio può dar luogo ad un’area di incertezza («l’indirizzo che cos’è? O è bianco o è nero»): ha chiesto quindi un approfondimento sugli “indirizzi”, dopo aver fatto presente che «proprio l’anomalia di questo Consiglio scaturito dalle ultime elezioni senza una maggioranza certa dà la possibilità di raggiungere intese larghe» che ci sono poi state anche riguardo alla valenza di “indirizzo” del PTPR sulle aree non vincolate.

Quel giorno, con nota VAS prot. n. 3 del 25 gennaio 2019, trasmessa all’Assessore all’Urbanistica Massimiliano Valeriani ed al presidente ed ai membri della X Commissione Urbanistica, ho portato le mie osservazioni ad ognuno dei 6 indirizzi, ribadendo quanto già controdedotto 2 anni prima.

Delle suddette osservazioni non risulta che sia stato tenuto alcun conto per la 2° volta, a conferma di come i “giochi” si stavano per lo più già decidendo fin da allora anche a tal riguardo e si sono poi concretizzati con  i 2.618 emendamenti presentati dai singoli consiglieri entro il 24 luglio 2019, fra i quali è stato registrato con il n. 201 quello presentato dal cons. Enrico Panunzi (PD), di cui al momento è dato di conoscere non l’esatto contenuto, ma solo lo svolgimento del dibattito che c’è stato su di esso, come riportato fedelmente dal resoconto stenografico.

Enrico Panunzi

Prima che se ne discutesse, l’associazione “Territorio Roma” ha però trasmesso una lettera indirizzata all’Assessore Massimiliano Valeriani ed ai consiglieri regionali, con cui ha fatto presente che «è fondamentale tener conto di alcune questioni importanti» fra le quali ha messo al 1° punto quella di «eliminare le funzioni di indirizzo del PTPR nelle aree non vincolate per non pregiudicare la legittima attività di pianificazione degli enti locali del proprio territorio».

Come risulta dal resoconto stenografico, nella mattinata del 1 agosto 2019 la seduta è stata sospesa e ripresa alle ore 12,10, riprendendo la votazione fino all’emendamento n. 200.

Si è quindi passati all’emendamento n. 201 presentato dal cons. Enrico Panunzi, che l’ha voluto illustrare, affermando che «si riferisce alle norme descrittive e di indirizzo che devono essere considerate non vincolanti ‒ del resto già è così, è più una specifica ‒ al fine di non generare confusioni o, quantomeno, di lasciare dei margini alle autorità sulla valenza delle norme stesse».

Sull’emendamento c’è stata una accesa discussione, anche perché il Movimento 5 Stelle aveva presentato contro di esso il subemendamento D02/4: si è arrivati così alle ore 12,59 quando l’Assessore Valeriani ha dichiarato che «in totale onestà, penso che invece la sottolineatura, la specifica che gli atti di indirizzo non siano vincolanti, perché altrimenti non sarebbe necessario avere quelli prescrittivi, secondo me è corretta e giusta».

Alle ore 12,59 la seduta è stata sospesa per essere ripresa alle ore 13,42 con la votazione prima sul subemendamento D02/4, su cui la Giunta ha espresso parere contrario e che è stato conseguentemente bocciato dal Consiglio Regionale, il quale ha invece approvato l’emendamento n. 201 di Enrico Panunzi, anche perché su di esso c’è stato il parere invece stavolta favorevole della Giunta.

Si è così attuata la 1° delle richieste della associazione “Territorio Roma” di eliminare le funzioni di indirizzo del PTPR nelle aree non vincolate.

In una intervista pubblicata il 6 agosto 2019 il Presidente di Ance Lazio Domenico Merlani ha espresso il suo cauto ottimismo sulla approvazione del PTPR anche perché stabilisce «regole chiare anche sulle aree senza vincoli».

In assenza del testo esatto dell’emendamento approvato, si deve presumente che sia stato modificato  il 1° comma dell’art. 6 delle Norme del PTPR così come adottate, di cui dovrebbe essere stato eliminato il seguente periodo finale: «ed ha efficacia esclusivamente propositiva e di indirizzo per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano».

In tal modo, oltre alla valenza di “indirizzo”, sarebbe stata eliminata anche la efficacia esclusivamente propositiva del PTPR nelle aree non vincolate.

L’emendamento potrebbe avere eliminato anche l’ultimo periodo dello stesso comma così come controdedotto assieme al MIBACT, perché afferma sostanzialmente il contenuto del testo del comma adottato, non costituendo conseguentemente “disposizione normativa” diversa da pubblicare e da sottoporre ad osservazione da parte dei cittadini (altro punto strampalato del PTPR così come approvato e comunque privo di fondamento giuridico, di cui si dirà nello specifico in un prossimo articolo): « con valenza propositiva e di indirizzo per l’attività di pianificazione e programmazione della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle Province, dei Comuni e delle loro forme associative, nonché degli altri soggetti interessati dal presente Piano.»

Ma in tal modo la maggioranza bipartisan del Consiglio Regionale, riducendo la pianificazione delle aree non vincolate da un “CONTRIBUTO CONOSCITIVO”, ha escluso la valenza del PTPR anche come Piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, che è invece espressamente prescritto dal 1° comma dell’art. 135 del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

Si tratta a mio giudizio di un vizio di legittimità che VAS si riserva di far presente a tempo debito al Ministro Alberto Bonisoli ed in tutte le sedi ritenute più opportune.     

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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Abbiamo ricevuto nel frattempo il testo dell’art. 6 così come modificato dal subemendamento D10/1.

Come si può vedere è stato utilizzato il testo dell’art. 6 delle Norme del PTPR così come controdedotto assieme al MIBACT, facendo diventare “non vincolante” la valenza di “indirizzo”. 

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