Eolico, il governo impugna la moratoria della Regione Campania

 

Pale eoliche ANEV

Il Governo ha deciso di impugnare la legge regionale n. 6 del 5 aprile 2016 “Prime misure per la razionalizzazione della spesa e il rilancio dell’economia campana – Legge collegata alla legge regionale di stabilità per l’anno 2016” che prevede la moratoria dell’eolico in Campania, perché «contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale, in particolare violando l’art. 9 Cost., in materia di tutela del paesaggio e l’art. 117, secondo comma, lett. e) e lett. s), Cost, riguardante la tutela dell’ambiente».

L’Associazione nazionale energia del vento (Anev),  aveva già segnalato le sue considerazioni di natura legale al ministro per gli affari regionali, Enrico Costa, in merito al contenuto della legge regionale, evidenziandone profili di incostituzionalità, in particolare dove la legge della Campania prevede che «nelle more dell’approvazione delle deliberazioni di cui al presente articolo 1 è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale» e aveva sottolineato una serie di altri profili di illegittimità, rilevando come «la suddetta legge sia in palese violazione dei principi comunitari in materia di liberalizzazione del mercato elettrico e di promozione delle fonti rinnovabili», quindi ora «accoglie con favore l’intervento del Governo in merito al provvedimento campano, che di fatto dà ragione all’Associazione la quale da tempo segnala un condotta delle Regioni poco coerente con quanto prescritto dalle norme nazionali e sovranazionali in materia di riduzione della CO2 e della produzione da fonti rinnovabili».

Anev sottolinea che «non vanno trascurate poi le conseguenze sulle imprese di tali ostacoli normativi.  

La continua proliferazione di norme spesso in sovrapposizione e in contrasto con la Costituzione e con la normativa nazionale crea costi ed oneri, che di fatto si concretizzano in una serie di lungaggini amministrative, che complicano ulteriormente l’attività dell’industria eolica e ne aumentano i costi. 

In sintesi, tentare di bloccare il settore eolico con una legislazione così forzata da essere poi spesso giudicata illegittima, ha come diretta conseguenza il rischio di compromettere posti di lavoro, sviluppo economico e benefici ambientali».

L’Associazione che riunisce gli imprenditori dell’eolico ribadisce «la necessità che le Istituzioni garantiscano un quadro normativo certo e trasparente, che consenta all’industria eolica in Italia di poter svolgere la propria attività e che si attengano alla norme per osservare i vincoli cui l’Italia ha volontariamente aderito in materia di riduzione delle emissioni di CO2 e che a gran voce ha ribadito in occasione della Cop21 di Parigi».

L’intervento dell’Anev si conclude con l’auspicio che «le Istituzioni regionali comprendano come approvare atti discriminatori con rilevanti profili di illegittimità, delegittimano i loro proponenti e danneggiano un comparto che ha generato fino ad oggi benefici tangibili dal punto di vista ambientale, economico ed occupazionale, creando solo nella regione Campania 5.292 addetti tra diretti e indiretti, con un potenziale 10.984 al 2020».

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 13 giugno 2014 sul sito online “greenreport.it”)

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La  nuova legge regionale della Campania prevede che entro 180 giorni, con delibera di Giunta regionale, sono individuati gli indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW.

In attesa dell’approvazione delle deliberazioni è sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per impianti eolici nel territorio regionale.

Il rilascio di autorizzazioni regionali per impianti di produzione d’energia con utilizzo di biomasse, fruenti di incentivi previsti dalle vigenti norme sull’uso di fonti rinnovabili, per i quali risultino pendenti contenziosi giurisdizionali avverso ordinanze emesse ai sensi dell’articolo 30 del dpr 380/2001 è sospeso fino alla definizione dei giudizi con sentenza passata in giudicato. La sospensione si applica anche ai procedimenti autorizzatori in itinere alla data di entrata in vigore della legge.

Ai sensi della lettera e) del 1° comma dell’art. 117 della Costituzione lo Stato spetta allo Stato la legislazione esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”, mentre ai sensi della successiva lettera s) allo Stato spetta la legislazione esclusiva in materia di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali”.

È di tutta evidenza che la legislazione relativa alle due suddette materie non può essere in contrasto, nel senso che l’una non può prevaricare l’altra: per tradurre questo principio con un esempio pratico, la tutela ad ogni costo della concorrenza – che comporta ad ogni modo l’obbligo di evitare il monopolio da parte di un solo soggetto – non può tradursi anche in un monopolio assoluto ed indistinto sul territorio e scavalcare così addirittura i limiti imposti a tutela del paesaggio da un vincolo paesaggistico, perché in tal caso sarebbe proprio una legislazione statale in tal senso a violare l’art. 9 della Costituzione che obbliga espressamente lo Stato alla tutela del paesaggio.

Ai sensi del 2° comma dell’art. 117 della Costituzione alle Regioni spetta la legislazione con corrente in materia sia di “governo del territorio” che di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”, con la precisazione che “nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

Il successivo 3° comma dell’art. 117 dispone che “spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.”

Per il caso in questione sarebbe opportuno che la Regione Campania approvi prima o poi una pianificazione paesistica che stabilisca dove si possano realizzare gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica.

La Regione Lazio ha adottato un Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) che sta per approvare d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: ha pianificato l’intero territorio in sistemi ed ambiti di paesaggio, per ognuno dei quali le Norme prevedono una specifica disciplina di tutela e di uso che si articola in tre tabelle (A, B e C).

Nella tabella B) vengono definiti gli usi compatibili rispetto ai valori paesaggistici e le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela ordinate per uso e tipi di intervento, fra i quali al par. 6.4 sono indicati gli “impianti di produzione di tipo verticale con grande impatto territoriale (impianti eolici)”.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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