Smantellamento del PTPR del Lazio per punti: gli interventi consentiti e finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche

 

Con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 503 del 24 luglio 1996 è stato emanato il “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”, poi recepito agli articoli da 77 ad 81 del DPR n. 380 del 6 giugno 2001 con cui è stato emanato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Con la legge regionale n. 18 del 9 dicembre 2004 è stato aggiunto l’art. 18 quater alla legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998 per disciplinare la “eliminazione delle barriere architettoniche”.

Il testo dell’unico suo comma è stato poi modificato dalla legge regionale n. 8 dell’8 agosto 2014 nel seguente modo:

«1. Gli interventi edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo paesistico, anche in deroga alle classificazioni di zona dei PTP o del PTPR, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono realizzati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche.»

Il PTPR adottato nel 2007 ha recepito la suddetta disposizione all’art. 14 delle sue Norme.

Ma nel 2015 in sede di controdeduzioni assieme al MIBACT il testo ha subito le seguenti modifiche:

«Articolo 14

Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle infrastrutture. Eliminazione delle barriere architettoniche

 1. Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 149 del Codice, nelle zone sottoposte a vincolo sono comunque consentiti, anche in deroga alle disposizioni di cui alle presenti norme ovvero ove non indicati:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo anche ove alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

b) fatte salve prescrizioni più restrittive contenute nella disciplina dei paesaggi, gli interventi di ristrutturazione edilizia e, limitatamente alle strutture di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, gli ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al 20 per cento del volume dell’edificio esistente;

c) gli ampliamenti ed il completamento di edifici pubblici adibiti a pubbliche funzioni, nonché la realizzazione di opere pubbliche volte a soddisfare gli inderogabili standard urbanistici di cui al D.M. 1444/1968. Queste ultime ad esclusione dei sistemi naturali del PTPR;

d) gli adeguamenti funzionali e le opere di completamento delle infrastrutture e delle strutture pubbliche esistenti, ivi compresi gli impianti tecnologici, gli impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché gli interventi strettamente connessi ad adeguamenti derivanti da disposizioni legislative, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista. La relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005 deve fornire elementi necessari alla valutazione sulla compatibilità dell’opera o dell’intervento pubblico con gli obiettivi di tutela e di miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR per il bene paesaggistico interessato dalle trasformazioni;

e) le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti, gli impianti di compostaggio, fatta salva la disciplina dei sistemi naturali del PTPR, subordinato all’esito di una apposita conferenza dei servizi, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, con la partecipazione delle amministrazioni interessate all’intervento, e purché gli interventi siano realizzati in un’area la cui superficie sia inferiore ad un ettaro e ricadano negli ambiti destinati ad accogliere tali impianti individuati con deliberazione del consiglio comunale.

2. Fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica, nelle zone sottoposte a vincolo possono essere altresì consentite, anche in deroga alle disposizioni delle presenti norme, fatte salve prescrizioni più restrittive contenute nella disciplina dei paesaggi del PTPR, opere e interventi finalizzati alla produzione e utilizzo di energie derivanti da fonti energetiche rinnovabili, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove prevista, avendo particolare riguardo alla salvaguardia delle visuali da cui è percepito il sito di intervento.

Per gli impianti fotovoltaici a terra, la superficie coperta intesa quale proiezione sul piano orizzontale dei pannelli, deve essere compatibile con gli obiettivi di tutela individuati per i beni paesaggistici interessati e non può superare in ogni caso il cinquanta per cento della superficie del fondo a disposizione. La realizzazione dell’impianto è, inoltre, subordinata alla sottoscrizione di un atto d’obbligo unilaterale a favore del comune ove è previsto l’impianto, con cui il soggetto responsabile si impegna allo smantellamento e alla remissione in pristino dei luoghi in caso di inattività dell’impianto per un periodo superiore a sei mesi continuativi ovvero suddivisi nell’arco dell’anno d’esercizio dell’impianto stesso.

3. Fermo restando l’obbligo a richiedere l’autorizzazione paesaggistica, gli interventi edilizi relativi ad immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono sempre consentiti, anche in deroga alle disposizioni di cui alle presenti norme ovvero ove non indicati, purché realizzati in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del D.P.R. 380/2001 e successive modifiche.

4. Sono altresì sempre consentiti gli interventi di cui all’articolo 11, comma 3», vale a dire quelli che l’art. 149 del D.Lgs. n. 42/2001 esenta dal rilascio della autorizzazione paesaggistica.

Come noto nel pomeriggio del 1 agosto 2019 si è concretizzato un maxi-emendamento da parte della Giunta: la seduta della mattina di quel giorno è stata sospesa alle ore 13,49 per essere ripresa effettivamente alle ore 00,50, dopo ben 11 ore, quando il Presidente di turno Mauro Buschini ha fatto sapere che «la Giunta ha depositato quattro subemendamenti, D/11, D/13 e D/12, che sono stati distribuiti» e che «è stato appena depositato un subemendamento alle norme tecniche, D/10 che si sta provvedendo a fotocopiare e a prepararsi per la distribuzione.»  

L’art. 14 delle Norme del PTPR è stato modificato nel seguente modo:

Come si può vedere dal confronto con il testo adottato e quello controdedotto, il subemendamento ha riguardato l’art. 14 deciso congiuntamente da Regione e MIBAC T in sede di controdeduzioni, di cui riporta tutti gli articoli, integrando però il 1° comma ed aggiungendo però un comma 3-bis ed un comma 5.

Alla lettera a) del 1° comma vengono aggiunti anche «gli interventi di ristrutturazione edilizia nei limiti consentiti dal Codice».

Il subemendamento aggiunge una lettera d) del 1° comma diversa da quella del testo controdedotto, che è diventata la lettera e), spostando conseguentemente alla lettera f) le isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Il testo di questa nuova lettera d) è il seguente: «Previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo la realizzazione di opere pubbliche e si pubblico interesse».

Va rilevata al riguardo la normativa vigente in materia, dal momento che, come  da DL n. 86 del 12 luglio 2018, le funzioni in materia di Turismo sono state trasferite al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Completamente nuovo è il comma 3-bis, che riguarda gli interventi previsti dalla legge regionale n. 7 del 18 luglio 2017 sulla rigenerazione urbana e che viene a consentire anche in deroga alle norme del PTPR.

In base all’aggiunto comma 5 «sono comunque fatte salve le ulteriori deroghe previste dalla legge regionale n. 24/1998»

Il maxi-emedamento è stato sollecitato dalla associazione “Territorio Roma” che ha trasmesso una lettera al Presidente Nicola Zingaretti ed ai consiglieri regionali con cui ha fatto presente che «di fronte alla presentazione di oltre 2600 emendamenti e all’intenzione di approvare il provvedimento entro i primi 10 giorni di agosto appare quasi inevitabile il ricorso ad un maxi-emendamento da parte della Giunta.

Per arrivare ad approvare un maxi-emendamento che modifichi il PTPR in un’ottica di salvaguardia e sviluppo a nostro avviso, è fondamentale tener conto di alcune questioni importanti» fra le quali viene messa al 3° punto quella di «consentire l’attuazione della legge 7/2017 (Rigenerazione urbana e recupero edilizio) nel paesaggio degli insediamenti urbani e nelle fasce del demanio marittimo e lacuale modificando oltre all’articolo 14 anche gli articoli 27, 33 e 34» che riguardano rispettivamente il “Paesaggio degli insediamenti urbani”, la “protezione della fasce costiere marittime” e la “protezione delle coste dei laghi”.

Della suddetto comma 3-bis si è accorta nella stessa notte del 2 agosto 2019 consigliera Valentina Corrado (M5S) ha fatto il seguente intervento: «Presidente, innanzitutto chiediamo un po’ di tempo in più perché, Presidente, per quanto non ci siamo scollati dalle sedie da quando è arrivata la distribuzione non abbiamo finito l’esame del Piano che avete sostanzialmente riscritto e sul quale artatamente l’Assessore ha evitato di dire, perché nella sua relazione ha detto “io non mi soffermerò su ogni articolo perché sostanzialmente è rimasto invariato”, che è cambiata qualcosina, perché siamo tornati indietro sulla questione delle 445 osservazioni sulle quali non eravamo concordi con quello che aveva previsto il Ministero, ma si dimentica di dirci, l’Assessore, che alcune delle modifiche più rilevanti si trovano all’articolo 14 del Piano, dove in particolare si introduce il comma 3bis, il quale sostanzialmente, benché lui stesso abbia ribadito in quest’Aula che tutto ciò che concerneva l’edilizia con il Piano non aveva nulla a che fare e che i pazzi eravamo noi che prevedevamo di vedere l’inserimento di interventi afferenti all’edilizia in questo Piano, eravamo noi a immaginare norme che mai sarebbero arrivate in un Piano che riguarda la tutela del paesaggio, dunque comma 3-bis introdotto con il vostro submaxiemendamento, anche probabilmente comma 3-bis ribattezzato “norma Ciocchetti”, dice: “fermo restando l’obbligo a richiedere l’autorizzazione paesaggistica e nel rispetto delle modalità di tutela del Capo III delle presenti norme, per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sono sempre consentite, anche in deroga alle disposizioni di cui alle presente norme”.

Qui già vi contraddite, perché dite che bisogna obbligatoriamente chiedere l’autorizzazione paesaggistica e rispettare le modalità stabilite dal Capo III di questo piano, ma in deroga comunque alle disposizioni di cui alle presenti norme, quindi anche al Capo III che voi richiamate, sono consentiti che cosa?

Gli interventi previsti dalla legge regionale n. 7/2017, che è la famosa legge sulla rigenerazione urbana e il recupero edilizio, anche noto come nuovo Piano Casa, relativi alla rigenerazione urbana degli edifici delle aree urbanizzate ricadenti nel paesaggio degli insediamenti urbani.

Poi alla lettera b) c’è la marchetta ai titolari delle concessioni demaniali, perché si parla degli interventi previsti all’articolo 9 rispetto ai manufatti edilizi che ricadono nelle aree demaniali e lacuali.

Poi alla lettera c) ci sono le marchette alle strutture ricettive, invece, perché qui, sempre in deroga alle disposizioni del PTPR, sono consentiti gli interventi previsti dal Piano Casa relativi alle strutture ricettive all’aria aperta.»

Il successivo 7 agosto 2019 su “Il Fatto Quotidiano” è stato pubblicato un articolo dal titolo «Regione Lazio, il Piano paesaggistico apre a nuovo cemento, anche sulle spiagge. Il Mibac: “Non condiviso, lo impugniamo».

L’articolo fa sapere che l’Ufficio Stampa del MIBAC ha confermato ad “Il Fatto Quotidiano” che «il ministero dei Beni culturali impugnerà il Piano territoriale paesaggistico appena approvato dalla Regione Lazio.»

Fra i motivi di impugnazione c’è anche il seguente: «Nel maxi-emendamento presentato alla Pisana nella nottata tra giovedì e venerdì scorso – e votato poco dopo – emergono una serie di norme che non sembrano tutelare come dovrebbero il territorio, prediligendo aumenti di cubature per immobili piuttosto che per strutture connesse alle attività di stabilimenti balneari nelle coste marittime o lacustri.

Così, oltre all’esclusione del centro storico di Roma dalle tutele previste, spuntano una serie di norme che, anziché rafforzare vincoli e prescrizioni presenti nel vecchio Ptp del 2007 per preservare ancor di più il territorio e le sue bellezze, li allentano o li mantengono tali e quali a quelli presenti nel Ptp di 12 anni fa, considerato da tutti gli esperti del settore desueto.

Immobili espandibili fino al 20% – Il primo articolo che balza agli occhi è il numero 14.

Qui si evince “fatte salve alcune ipotesi previste dal Codice dei Beni Culturali”, la possibilità di procedere a “interventi di ristrutturazione edilizia e, limitatamente alle strutture di interesse pubblico o destinate ad attività produttive e agli impianti e alle attrezzature sportive, ad ampliamenti che comportino la realizzazione di un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio esistente”.

In pratica c’è la possibilità di ampliare fino al 20% le cubature degli immobili in questione, derogando al Ptpr appena approvato.

Una norma già presente nel vecchio Ptp che si sarebbe potuta modificare per tutelare maggiormente il territorio.

In un comma successivo, poi si prevede la possibilità per il privato cittadino, fermo restando l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica in una zona vincolata, di ottenere una deroga per un aumento di cubatura fino al 20% come previsto dalla legge regionale per “la rigenerazione urbana degli edifici e delle aree urbanizzate ricadenti nel paesaggio degli insediamenti urbani”.

Un piano di tutela quindi che deroga più volte alle sue stesse norme.

La fattispecie non era prevista nel precedente testo del 2007

Nelle prime ore del 2 agosto 2019 l’Assessore Massimiliano Valeriani ha fatto la seguente affermazione: «Il Piano contiene tutti i vincoli condivisi con il Ministero e diamo mandato alla Giunta di porre in essere – questo sta scritto nella delibera – gli atti necessari per la stipula dell’accordo con il Ministero, il famoso articolo 143, sempre evocato, dopo la fase pubblicistica.

Cosa dopo la fase pubblicistica?

La pubblicazione di tutte quelle parti contenute nel protocollo d’intesa del piano copianificato che non sono state oggetto di pubblicazione.

A questo ci riferiamo.

Intanto approviamo il Piano adottato del 2008, con tutte le correzioni che abbiamo ritenuto di apporre, con tutti i vincoli concordati in questi anni con il Ministero, con tutte le evoluzioni normative, con gli aggiornamenti fino al 2018.»

Riguardo all’art. 14 così come modificato dalla maggioranza del Consiglio Regionale non risponde al vero che sia stato approvato il Piano adottato nel 2008 e sorge spontaneo l’interrogativo se il testo debba essere pubblicato per essere fatto oggetto delle osservazioni dei cittadini, considerato che il suo testo contro dedotto non è stato fatto oggetto di pubblicazione.

Tutte le suddette modifiche dell’art. 14 così come controdedotte appaiono quella aperta sfida che aveva anticipato il cons. Enrico Panunzi (PD) il 22 gennaio scorso: «Stabilire come il Consiglio Regionale vorrà l’approvazione: il MIBACT facesse poi quello che vuole». 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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