Bando dei gonfaloni: VAS ne sollecita l’annullamento al Comune di Nettuno dopo che è stato sconfitto per la 3° volta al TAR

 

Con nota VAS prot. n. 38 del 5 luglio 2019 l’associazione VAS ha ricostruito tutto il procedimento che è stato fin qui seguito riguardo a quello che è stato chiamato dai media “bando dei gonfaloni” e che a quel momento registrava 2 sconfitte del Comune al TAR (con sentenze n. 4796/2018 e n. 198/2019) ed altrettante al Consiglio di Stato (con ordinanza n. 4196/2018 e con sentenza n. 3911/2019).

Alle suddette sconfitte se ne è aggiunta ora una 5° con la sentenza del TAR n. 11415 del 30 settembre 2019, che ha prescritto al Comune di dare esecuzione entro 60 giorni alla sentenza del TAR n. 4796/2018 e che ha portato a circa 40.000 € l’ammontare del danno erariale procurato dal sindaco Angelo Casto prima e dal Commissario Straordinario Bruno Strati poi.

La sentenza 4796/2018 obbligava il Comune ad un “riesame” della istanza della S.r.l.s. NEXT, nell’ambito del quale VAS ha chiesto al Sindaco ed all’Assessore alle attività produttive di voler applicare correttamente l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 motivando in modo esauriente, anche con il supporto dei tre pareri negativi espressi dal Comandante della Polizia Locale Antonio Arancio e dal dott. Benedetto Sajeva, le ragioni che ostano irrevocabilmente all’accoglimento della richiesta di rilascio della prescritta autorizzazione alla installazione di 600 stendardi sui pali della illuminazione pubblica del centro storico di Nettuno, presentata dalla S.r.l.s. Next ad agosto del 2017.

Con nota prot. n. 45 del 4 ottobre 2019 VAS ha chiesto quindi “al Sindaco ed all’Assessore alle attività produttive di dare il seguito dovuto alla applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, predisponendo alla approvazione della Giunta Comunale una deliberazione con cui si annulla la deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017 per evidenti vizi di legittimità, motivandola anche con i tre suddetti pareri negativi e “conseguentemente di fare annullare tanto la Determinazione Dirigenziale n. 264 del 24 aprile 2017 con cui è stato approvato l’avviso poi reso pubblico il successivo 4 maggio (assieme al modulo di domanda di partecipazione al cosiddetto “bando dei gonfaloni”) quanto il verbale del 27 giugno 2017 con cui il bando è stato aggiudicato alla S.r.l.s. Next dalla apposita Commissione composta dal Dott. Luigi D’Aprano (in qualità di Presidente della Commissione), dal Maggiore Franco Paolini (come Responsabile Tributaria Polizia Municipale) e dall’Arch. Jr Stefano Bernicchia (quale Funzionario Area Tecnica Assetto del Territorio).

VAS ha infine ribadito che il risarcimento dei danni fin qui subiti fin che venisse  eventualmente riconosciuto alla S.r.l.s. NEXT dovrebbe essere addebitato a tutti coloro che si sono resi responsabili di aver provocato un tale danno erariale al Comune.

 

RASSEGNA STAMPA

5 ottobre 2019

Nettuno. “Bando dei gonfaloni” i VAS: “dopo sentenza TAR, per tutelare il Comune è necessario annullare la delibera n. 40”

Dopo la sentenza del Tar del Lazio che dato ragione alla società che aveva fatto ricorso contro il Comune di Nettuno, l’associazione VAS (Verdi Ambiente Società), come fatto in passato, torna a chiedere, per tutelare il Comune di Nettuno,”l’annullamento della delibera n. 40 del 21 marzo 2017″. 

Una patata bollente ora in mano alla Giunta, al Sindaco Coppola, all’assessore alle attività produttive Ludovisi, ma anche all’assessore alla Polizia locale, personale e sicurezza Marco Roda sempre molto attento ai temi della legalità.

La lettera dei VAS

Al Sindaco del Comune di Nettuno
Ing. Alessandro Coppola
all’assessore alle attività produttive
Camilla Ludovisi
agli altri membri della Giunta Comunale
p. c. Ai membri del Consiglio Comunale

Oggetto – “Bando dei gonfaloni”: sentenza del TAR n. 11415 del 30 settembre 2019
Con nota VAS prot. n. 38 del 5 luglio 2019 questa associazione ha ricostruito tutto il
procedimento che è stato fin qui seguito riguardo a quello che è stato chiamato dai media
“bando dei gonfaloni”, per far presente alla fine alle SS.LL. in indirizzo che «da tutto quanto
esposto precedentemente, ed in particolare dalla autorizzazione di tre anni alla
istallazione di impianti pubblicitari di tipo temporaneo, che il 6 febbraio 2019 il dott. Luigi
D’Aprano ha rilasciato alla S.r.l.s. “Next”, emerge con chiarezza che il “bando dei
gonfaloni” è stato di fatto messo in disparte, senza però essere stato ancora formalmente
annullato, dando così alla S.r.l.s. “Next” il diritto di accamparvi dei “diritti acquisiti” in
forza della aggiudicazione del bando che le è stata riconosciuta il 27 giugno 2017.»
Questa associazione ha pertanto chiesto «al Sindaco ed alla Giunta Comunale di valutare
l’opportunità, se non la necessità di esercitare il potere di autotutela, annullando per
oggettivi vizi di legittimità la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo
2017: l’annullamento “a monte” porterà a dichiarare automaticamente nulli “a valle” sia
l’avviso pubblico del 24 aprile 2017 che il verbale di aggiudicazione della gara alla S.r.l.s.
Next del 27 giugno 2017», precisando che «dal momento che la sentenza del TAR n. 4796
del 6 marzo 2018 ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 10 Bis della legge n. 241/1990,
per ottemperare anche se a posteriori a tale dettato normativo il Sindaco e la Giunta
Comunale dovrebbero far comunicare alla S.r.l.s. Next i motivi che ostano in modo
inderogabile all’accoglimento della istanza di rilascio della prescritta autorizzazione
all’installazione degli impianti.»
Con la nota suddetta sono state fatte le seguenti conclusioni: «Da tutto quanto esposto
precedentemente deriva che non si può prendere in considerazione nemmeno la
disponibilità dichiarata dalla S.r.l.s. “Next” nel testo della sentenza del TAR 4796/2018 “ad
adeguare il concreto svolgimento dell’attività di promozione a tutte le norme
eventualmente dettate in materia (come quelle sulla temporaneità delle installazioni)”,
ipotizzando di concedere una istallazione di “stendardi” per 90 giorni al massimo, dal momento che trattasi di un procedimento del tutto diverso dal cosiddetto “bando dei gonfaloni” che peraltro la stessa S.r.l.s. Next ha rifiutato nelle forme e nei modi consentiti dalla autorizzazione rilasciata dal dott. Luigi D’Aprano il 6 febbraio 2019.
Nella malaugurata eventualità che il ricorso in atto al TAR si dovesse concludere con il riconoscimento di un risarcimento danni, a giudizio di questa associazione l’importo conseguente non sarebbe da addebitare alla Amministrazione Comunale, ma a tutti coloro che si sono resi responsabili di aver provocato un tale danno al Comune, a partire dall’allora Sindaco Angelo Casto e dai suoi assessori che all’unanimità hanno approvato il “bando dei gonfaloni”, per finire con il dott. Luigi D’Aprano, il Maggiore Franco Paolini e l’Arch. Jr Stefano Bernicchia, se non anche il dott. Bruno Strati che si è reso corresponsabile quanto meno del danno erariale arrecato.»

L’architetto Bosi dei Vas

A distanza di ormai tre mesi non è stato dato alcun seguito alla suddetta istanza di VAS da parte di nessuna delle SS.LL. in indirizzo, malgrado l’obbligo di risposta entro 30 giorni sancito dal 2° comma dell’art. 2 della legge n. 241/1990, determinando così i presupposti del reato di cui al 2° comma dell’art. 328 del Codice Penale, ai sensi del quale «il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa».
In questo frattempo il ricorso n. 3368 del 2019, con cui S.r.l.s. Next ha impugnato l’autorizzazione rilasciata via pec il 7 febbraio 2019 dal dott. Luigi D’Aprano, è stato accolto dalla Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio che con sentenza n. 11415 pubblicata il 30 settembre 2019 (che si rimette in allegato per opportuna conoscenza) ha dichiarato «nullo, ex art.114, comma 4b c.p.a., per violazione del giudicato» «l’atto del 6 febbraio 2019, col quale il Soggetto pubblico autorizzava un’installazione degli impianti, in adesione al Regolamento comunale, limitata per spazio, tempo e tipologia rispetto alla lex specialis di gara» ed ha conseguentemente disposto che «il Comune di Nettuno deve pertanto eseguire la sentenza n. 4796 del 2018, secondo quanto ivi dianzi esposto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
In caso di ulteriore inerzia, l’Amministrazione sarà tenuta al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora, ex art. 114, comma 4e c.p.a., pari ad € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del suddetto riesame.»
Il TAR ha respinto invece «la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente, dovendo il Soggetto pubblico riesercitare il suo potere autorizzativo», ma ha comunque condannato il Comune di Nettuno «al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge.»

La suddetta condanna si aggiunge alle altre due inflitte dal TAR con le sentenze n. 4796 del 6 marzo 2018 e n. 198 del 7 gennaio 2019 ed alle due inflitte dal Consiglio di Stato dapprima con Ordinanza n. 4196 del 7 settembre 2018 e poi con sentenza n. 3911 del 16 giugno 2019: se ai pagamenti a cui il Comune di Nettuno è stato costretto per le spese di giudizio si aggiungono le parcelle che ha dovuto pagare agli avvocati Francesco Antonio Caputo e Paolo Stella Richter, si arriva ad un danno erariale che ammonta ad oltre 40.000 € e che va ormai denunciato alla Corte dei Conti. Per quanto riguarda la decisione del TAR del Lazio di cui all’oggetto la Sezione Seconda Bis ha reputato «il ricorso di ottemperanza fondato» ed ha dunque accolto le censure portate dalla S.r.l.s. Next riguardo al «vizio di eccesso di potere sotto il profilo della violazione di giudicato», nonché alla «determina del 6 febbraio 2019 per violazione dei principi procedimentali, di correttezza, buona fede e affidamento, dell’art.19 della delibera c.c. n. 18 del 2013».
A tal ultimo riguardo si fa presente che con la citata deliberazione n. 18 del 4 aprile 2013 il Consiglio Comunale ha approvato delle modifiche al “Regolamento per l’utilizzo degli spazi pubblici e disciplina dei parametri per l’istallazione di insegne di esercizio – targhe – bacheche”, fra cui la sostituzione all’art. 19 punto 9 del comma “Insegna piantata al suolo” con il comma “Insegna a bandiera su palo”, ai sensi del quale «non è consentita l’istallazione di insegne a bandiera su palo da parte degli esercizi commerciali, negli Ambiti 1 e 2», corrispondenti al Borgo Medievale (comprese le mura esterne) ed al Centro.
Anziché fare riferimento all’art. 10 del vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, che prevede la tipologia di impianti “stendardi-bandiere”, ma che ne vieta l’istallazione dell’Ambito 1 (centro storico), la S.r.l.s. Next ha preferito fare riferimento al suddetto punto 9 dell’art. 19, ritenendo che sia stato violato quando invece vieta anch’esso nel centro storico l’istallazione di insegne a bandiera su palo.
La sentenza del TAR di cui all’oggetto specifica che «nella sentenza TAR Lazio, II bis, n. 4796 del 2018, ormai passata in giudicato, è statuito che il Comune di Nettuno, dopo aver aggiudicato la gara relativa all’installazione di impianti pubblicitari su pali della pubblica illuminazione alla predetta Società, attenutasi sul punto alla lex specialis, non poteva poi negare l’installazione dei suddetti impianti, per contrarietà degli stessi al Regolamento comunale, senza annullare in autotutela la procedura o coinvolgere Next srls in merito all’adeguamento degli impianti predetti». Ne deriva sotto un profilo tanto logico quanto giuridico che questa nuova Amministrazione Comunale, che si è trovata a dover far fronte a questa pesante eredità di cui non è stata minimamente responsabile, può sempre esercitare il potere di autotutela, anche e soprattutto per evitare di dover consentire nel centro storico di Nettuno l’istallazione sui pali della illuminazione pubblica di 600 “gonfaloni” che è espressamente vietata sia dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 4 aprile 2013 che dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 4 aprile 2013.
A supporto di un esercizio ancorché tardivo del potere di autotutela viene lo stesso giudicato della sentenza del TAR n. 4796/2018 che ha dato mandato «all’Amministrazione Comunale di riesaminare l’istanza della ricorrente secondo i principi suindicati», fra i quali figura da un lato la mancata applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, ai sensi del quale «nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda», e dall’altro lato proprio la mancata azione «in autotutela sulla gara espletata» ed il non aver reso «partecipe delle problematiche insorte la società interessata, che avrebbe potuto anche dichiarare, come effettivamente avvenuto nel presente giudizio, la propria disponibilità ad adeguarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento.»
In sede del “riesame” prescritto dal TAR c’è da tener conto dei seguenti pareri:
– parere negativo espresso con nota prot. n. 32059 del 5 maggio 2017 dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Antonio Arancio;
– parere negativo ribadito dal Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott. Antonio Arancio con nota prot. n. 50669 del 13 settembre 2017;
– parere negativo espresso con nota prot. n. 67033 del 30 novembre 2017 dal Dott. Benedetto Sajeva, che ha confermato tutte le censure segnalate da questa associazione con nota VAS prot. n. 18 del 19 ottobre 2017.
Con la sentenza del TAR di cui all’oggetto da un lato è definitivamente sfumata la possibilità di concedere alla S.r.l.s. Next una istallazione temporanea dei “gonfaloni” al di fuori del centro storico e dall’altro lato è stato ribadito l’obbligo per l’Amministrazione Comunale di Nettuno di provvedere comunque al riguardo (in un modo o nell’altro) a conclusione del “riesame” prescritto dalla sentenza del TAR n. 4796/2018.
In sede di “riesame” non può non essere presa in seria considerazione l’impossibilità da parte della Amministrazione Comunale di consentire l’istallazione di 600 gonfaloni nel centro storico di Nettuno, essendo al tempo stesso ben cosciente di stare ad assumere una decisione che è in aperta violazione tanto del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 4 aprile 2013 quanto del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 4 aprile 2013: una decisione del genere sarebbe peraltro passibile di conseguenze anche se non soprattutto sotto l’aspetto penale. Si chiede pertanto al Sindaco ed all’Assessore alle attività produttive di voler applicare correttamente l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 motivando in modo esauriente, anche con il supporto dei tre suddetti pareri negativi, le ragioni che ostano irrevocabilmente all’accoglimento della richiesta di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti, presentata dalla S.r.l.s. Next ad agosto del 2017.

Si chiede conseguentemente al Sindaco ed all’Assessore alle attività produttive di dare il seguito dovuto alla applicazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, predisponendo alla approvazione della Giunta Comunale una deliberazione con cui si annulla la deliberazione n. 40 del 21 marzo 2017 per evidenti vizi di legittimità, motivandola anche con i tre suddetti pareri negativi.
Si chiede conseguentemente di fare annullare tanto la Determinazione Dirigenziale n. 264 del 24 aprile 2017 con cui è stato approvato l’avviso poi reso pubblico il successivo 4 maggio (assieme al modulo di domanda di partecipazione al cosiddetto “bando dei gonfaloni”) quanto il verbale del 27 giugno 2017 con cui il bando è stato aggiudicato alla S.r.l.s. Next dalla apposita Commissione composta dal Dott. Luigi D’Aprano (in qualità di Presidente della Commissione), dal Maggiore Franco Paolini (come Responsabile Tributaria Polizia Municipale) e dall’Arch. Jr Stefano Bernicchia (quale Funzionario Area Tecnica Assetto del Territorio).
Si ribadisce che l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni subiti fin qui dalla S.r.l.s. NEXT, dovrebbe essere addebitato a tutti coloro che si sono resi responsabili di aver provocato un tale danno erariale al Comune, a partire dall’allora Sindaco Angelo Casto e dai suoi assessori che all’unanimità hanno approvato il “bando dei gonfaloni”, per finire con il dott. Luigi D’Aprano, il Maggiore Franco Paolini e l’Arch. Jr Stefano Bernicchia, se non anche il dott. Bruno Strati che si è reso corresponsabile quanto meno del danno erariale arrecato con i ricorsi presi sia al TAR che al Consiglio di Stato”.
Distinti saluti.
Roma, 4 ottobre 2019 Architetto Rodolfo Bosi

 

 

 

 

 

 

 

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