EMILIA-ROMAGNA – NON ANNULLATA LEGGE REGIONALE

 

Con sentenza n. 249 del 2019 depositata in cancelleria il 4 dicembre 2019 la Corte Costituzionale, nel giudizio di legittimità dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale delle Marche del 7 novembre 2018, n. 44, articolo 4, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha osservato che la legge regionale impugnata stabilisce che il cacciatore debba annotare sul tesserino regionale il numero di capi di fauna “dopo l’abbattimento” anziché “subito dopo l’abbattimento” come invece stabilito dalla legge nazionale 11 febbraio 1992 n. 157.

A giudizio della Corte Costituzionale, la norma regionale non riduce lo standard di tutela della fauna introdotto dalla legge statale, pertanto la Corte stessa ha dichiarato inammissibile e non fondata la questione di legittimità costituzionale                   

(LAC Liguria, 5 dicembre 2019).

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