I “criteri minimi” essenziali per l’istruttoria delle domande di immediata occupazione di suolo pubblico da parte soprattutto di bar e ristoranti

 

Nella notte tra il 21 ed il 22 maggio 2020 la Giunta Capitolina ha deciso di sottoporre alla approvazione dell’Assemblea Capitolina una proposta di deliberazione relativa alla Disciplina transitoria di sostegno alle imprese in applicazione dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19.5.2020”, su cui bisognerà acquisire prima il “parere” dei Municipi, per cui in aula Giulio Cesare la proposta andrà in votazione quanto meno fra un mese e mezzo.

In considerazione dell’urgenza e della indifferibilità di dover adottare nell’immediato le misure di sostegno previste dall’art. 181 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), la Giunta Capitolina con deliberazione n . 87 del 22 maggio 2020  ha approvato le “Linee Guida di immediata applicazione delle misure di sostegno per le imprese di pubblico esercizio .

Nelle premesse è precisato che «per dare attuazione concreta alla disciplina contenuta nel D.L. sopra citato ed agli indirizzi contenuti nella Memoria di Giunta Capitolina del 4.05.2020 (prot. QH/17729), occorre introdurre in materia di concessione di suolo pubblico una disciplina ad hoc temporanea legata all’emergenza da Covid-19, anche al fine di fornire un indirizzo interpretativo ed applicativo agli Uffici in merito alla gestione delle domande che dovessero pervenire ai sensi del citato articolo 181 del D.L. 34/2020, nelle more della definizione di una specifica disciplina da parte dell’Assemblea Capitolina».

Nel dispositivo della deliberazione n. 87 del 21/22 maggio 2020 è specificato che la Giunta Capitolina delibera «nelle more del perfezionamento della disciplina di competenza dell’Assemblea Capitolina di cui in premessa di adottare le seguenti Linee Guida».

Si tratta delle stesse Linee Guida previste nella proposta di deliberazione che dovrà approvare l’Assemblea Capitolina, con l’esclusione dei punti 12 e 13 che fanno riferimento alla possibilità di occupazione del suolo pubblico anche ad una distanza massima pari a metri 25 dal fronte dell’esercizio, che estendevano pure alle strutture ricettive alberghiere: l’esclusione è obbligata perché le Linee Guida hanno dovuto rispettare il disposto dell’art. 181 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che non prevede entrambi i suddetti casi.

Per lo stesso motivo risalta la differenza al punto 5 perché mentre nella proposta della Giunta il procedimento di rilascio della concessione è concluso entro 60 (sessanta) giorni, ora nella deliberazione n. 87 «il procedimento è concluso in 30 (trenta) giorni, ovvero in 60 (sessanta) giorni per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, a decorrere dalla data di ricezione della domanda», come dispone il 2° comma dell’art. 4 del Regolamento in materia di Occupazione di Suolo Pubblico (OSP).

Risalta inoltre, sempre per gli stessi motivi,  anche la differenza al punto 8 perché mentre nella proposta della Giunta «la concessione ha durata temporanea fino al massimo al 31.12.2020, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei vigenti regolamenti, e decorre dalla data di inizio dell’occupazione, a condizione che la domanda sia presentata entro il 31.10.2020», ora nella deliberazione n. 87 «la concessione decorre dalla data di inizio dell’occupazione».

Il punto 1 delle Linee Guida tanto della deliberazione  della Giunta Capitolina n. 87 del 22 maggio 2020 quanto della proposta di deliberazione adottata sempre il 22 maggio 2020 detta la seguente disposizione:  «I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono effettuare, in via eccezionale, l’ampliamento della superficie di occupazione di suolo pubblico (OSP) già autorizzata fino ad un massimo del 35% o, laddove non fossero già in possesso di una concessione OSP, una nuova occupazione di suolo
pubblico per una superficie massima del 35% della superficie dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande come definita dall’art. 74, comma 1, lett. b) della L.R. n. 22/2019 presentando, contestualmente all’occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente».

La lettera b) del 1° comma dell’art. 74  della legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 (Testo Unico del Commercio) definisce la “Superficie di somministrazione” come «la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione», precisando che «rientra in essa l’area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture», precisando altresì che «non vi rientra l’area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi».

Riguardo alla percentuale del 35% la Presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, ha fatto la seguente considerazione: «Chi poi ha uno spazio interno molto piccolo, ma magari ne avrebbe fuori per allargarsi, non potrà farlo».

Il punto 1 consente di provvedere alla occupazione di suolo pubblico contestualmente alla presentazione della domanda al Municipio territorialmente competente, che ai sensi del successivo punto 8 rilascerà la concessione entro 30 giorni oppure entro 60 per le occupazioni ricadenti nella Città Storica, facendola comunque decorrere dalla data di occupazione. 

Nel dispositivo viene precisato che «al fine di dare la più celere attuazione al presente provvedimento l’individuazione dei criteri minimi di cui al predetto punto 12 dovrà essere definita con Determinazione
Dirigenziale del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive ENTRO 48 ORE DALLA ADOZIONE DEL PRESENTE ATTO, specificando i criteri cronologici di priorità delle domande nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento».

Il 5° comma dell’art. 3 del Regolamento stabilisce che «in presenza di più richieste per l’occupazione della medesima area, si applica l’ordine cronologico di ricezione e protocollo, purché la richiesta sia completa di tutti gli elementi prescritti.»

È di tutta evidenza che può succedere che a voler occupare una stessa area potrebbero essere tanto chi chiedesse il rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico (ad esempio davanti al suo locale) quanto chi chiedesse l’ampliamento del 35% della superficie già concessa, che potrebbe invadere lo spazio del locale accanto: per tutti questi casi l’applicazione dell’ordine cronologico di ricezione e protocollo delle domande pervenute rischia di causare una oggettiva disparità di trattamento e comunque una corsa ad accaparrarsi la maggiore superficie possibile di occupazione di suolo pubblico con un  conseguente contenzioso.

Ai fini del recepimento della deliberazione n. 87 del 22 maggio 2020, entro le 48 ore previste, il Direttore di Direzione Tonino Egiddi con Determinazione Dirigenziale prot n. QH20200020530 del 22 maggio 2020:

– ha disposto che la presentazione delle domande di rilascio di nuova occupazione di suolo pubblico o di ampliamento di occupazione già esistente deve avvenire in via telematica tramite il portale SUAP all’indirizzo www.comune.roma.it/suap-portal/;

– ha disposto altresì che le concessioni che verranno rilasciate ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 87 del 22 maggio 2020 abbiano validità fino al 31 ottobre 2020, in conformità con la stessa scadenza prevista dalla’art. 181 del  D.L n. 34 del 19 maggio 2020;

– ha approvato i due modelli che dovranno essere utilizzati per la redazione delle domande;

– ha approvato infine lo schema riportante i “criteri minimi“ essenziali per l’istruttoria dei procedimenti semplificati.

Lunedì 25 maggio 2020 sul sito del Comune è stata pubblicata la seguente notizia.

Emergenza Covid-19. Occupazione di suolo pubblico per attività di somministrazione alimenti e bevande – approvazione delle Linee Guida e modulistica

25-mag-2020
Si rende nota la pubblicazione della Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/354 del 22 maggio 2020, adottata in attuazione della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 87 del 21/22 maggio, avente oggetto: “Recepimento delle Linee Guida di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 87 del 21/22 maggio 2020 in materia di occupazione di suolo pubblico per emergenza da Covid-19 e approvazione modulistica”.Si precisa che le domande dovranno essere inoltrate via PEC al Municipio territorialmente competente accedendo al portale SUAP all’indirizzo www.comune.roma.it/suap-portal/ e utilizzando soltanto la modulistica già caricata sul medesimo portale.

Consulta i seguenti documenti:

Determinazione Dirigenziale n. rep. QH/354 del 22 maggio 2020

Criteri tecnici minimi

Fac-simile dell’istanza per nuova concessione O.S.P.

Fac-simile dell’istanza per ampliamento concessione O.S.P.

Intorno alle ore 11 dello stesso 22 maggio 2020 è stata pubblicata all’Albo online del Comune la deliberazione della Giunta Capitolina n. 87 del 22 maggio 2020 che è entrata quindi piena mente in vigore e che pertanto è immediatamente applicabile

Si riporta di seguito il fac-simile della istanza di rilascio di nuova concessione.

Si riporta di seguito altresì il fac-simile della istanza di rilascio di nuova concessione per ampliamento.

Entrambi i moduli sono stati predisposti per ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari.

Come si può ben vedere, entrambi i moduli prevedono l’obbligo di indicare per quale zona si intende richiedere l’occupazione di suolo pubblico, precisando se riguarda il Sito Unesco o la Città Storica escluso il Sito Unesco oppure ancora il Suburbio: si fa presente che questa tripartizione  è stata prevista nel Catalogo dell’Arredo Urbano.

Riguardo al termine “Suburbio” c’è da far presente che da un punto di vista toponomastico la città di Roma è stata suddivisa (partendo dal centro) in Rioni, Quartieri, Suburbi e Zone dell’Agro Roma che oggi sono in parte massicciamente edificate ed assimilabili quindi a veri e propri quartieri.

Al posto del termine “Suburbio” sarebbe stato più opportuno parlare di “rimanente territorio al di fuori della Città Storica”.

Entrambi i moduli obbligano ad «utilizzare gli elementi di arredo conformi a quelli previsti dalla DAC 91/2019 Allegati B e D», che riguardano rispettivamente i “Sistemi coordinati per l’arredo urbano delle aree di suolo pubblico concesse ad uso dei pubblici esercizi della città storica” ed il “Catalogo dell’Arredo Urbano Commerciale

CATALOGO DELL’ARREDO URBANO COMMERCIALE

Per un opportuno confronto si fa presente che il punto 11 tanto del dispositivo della proposta di delibera della Giunta Capitolina quanto della deliberazione n. 87 del 22 maggio 2020 sempre della Giunta Capitolina dispone che «l’applicazione dei Piani [di massima occupabilità, ndr.] di cui all’art. 4 bis comma 4 del Regolamento è sospesa» in tal caso «fino al 31.10.2020».

Oltre a richiamare il rispetto di diversi articoli del Regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico, entrambi i moduli obbligano inoltre ad «impegnarsi a rispettare le prescrizioni contenute nelle Linee Guida in materia di occupazione di suolo pubblico per emergenza da COVID-19 di cui alla Deliberazione G.C. n. 87 del 21/22 maggio 2020 e i criteri minimi inderogabili di cui allo schema allegato sub 1) alla D.D. n…………del……………;», che sono stati pubblicati sul sito del Comune il 25 maggio 2020 e che vanno quindi rispettati a partire da tale data.

Sono in tutto 33 “criteri minimi”, che sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

– INDEROGABILI  a seguito del parere del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale  (P.L.R.C.);

– INDEROGABILI a seguito del parere della Soprintendenza Statale e della Sovrintendenza Capitolina;

– DEROGABILI  a seguito del parere del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale  (P.L.R.C.);

DEROGABILI a seguito del parere della Soprintendenza Statale e della Sovrintendenza Capitolina;

– SOGGETI AL PARERE DELLA MOBILITÀ a seguito del parere del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale  (P.L.R.C.) e della MOBILITÀ;

– senza precisazione a seguito del parere del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale  (P.L.R.C.).

Analizzziamoli per blocchi.

CRITERI MINIMI INDEROGABILI

(parere P.L.R.C.)

 

Come si può vedere, riguardano soprattutto le strade ed i marciapiedi, indicando per lo più la fonte normativa di riferimento per ognuno dei complessivi 20 “criteri minimi”, che è la Deliberazione dell’Assemblea capitolina (D.A.C) n. 39 del 23 luglio 2014, che riguarda la “Modifica delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori indicati nella Tabella di cui all’allegato C) del Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico (OSP) e del canone (Cosap)” 

CRITERI MINIMI INDEROGABILI

(parere Soprintendenza Statale e Sovrintendenza Capitolina)

Dei suddetti 5 criteri minimi inderogabili interessa  il n. 14 che è relativo alla distanza dai monumenti, compresi gli edifici vincolati e le mura, per i quali si prescrive in generale una distanza di almeno 5 metri.

Ma al riguardo viene riportato a margine il seguente parere, che dovrebbe essere della Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle Arti e Paesaggio: «Per ragioni di sicurezza tale limite precauzionale non può essere derogato in caso di statue, fontane e altri elementi di particolare pregio.

Per quanto riguarda le Mura Aureliane, le Mura Serviane, le Mura Pontificie (compreso il Passetto di Borgo), le Porte urbane e gli acquedotti, il limite – non derogabile – è di 50 ml ed è stabilito con Decreto del Direttore Regionale Lazio MiBACT del 28.10.2011.

Rispetto agli edifici vincolati (oggetto di provvedimento di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 al pari dei sopra citati monumenti), è sempre stata applicata la prescrizione di prevedere un distacco di almeno 1 m. dai prospetti dell’edificio che rappresenta una norma minima di salvaguardia di tutela indiretta, rispetto alla citata distanza di 5m, a cui la Soprintendenza Statale non ritiene opportuno derogare».

Non viene citata la fonte normativa di riferimento, che per il caso in questione è l’art. 45 del D.Lgs. n. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) , che riguarda le “Prescrizioni di tutela indiretta” e dispone testualmente:

«1. Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1, adottate e notificate ai sensi degli articoli 46 e 47, sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici.»

L’altra fonte normativa di riferimento è il successivo art. 52, che riguarda l’ “Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali” e che al comma 1-ter detta la seguente disposizione: «Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, i competenti uffici territoriali del Ministero, d’intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di CONCESSIONI di posteggio o di OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO»

CRITERI MINIMI DEROGABILI

(parere P.L.R.C.)

 

CRITERI MINIMI DEROGABILI

(parere Soprintendenza Statale e Sovrintendenza Capitolina)

 CRITERI MINIMI SOGGETTI AL PARERE DELLA MOBILITÀ

(Parere P.L.R.C. e Mobilità)

CRITERI MINIMI SENZA PRECISAZIONE

(Parere P.L.R.C.)

Finché l’Assemblea Capitolina non avrà approvato la proposta di deliberazione che la Giunta Capitolina ha adottato il 22 maggio 2020 rimarrà pienamente in vigore la deliberazione n. 87 che sempre la Giunta Capitolina ha approvato il 22 maggio 2020. 

Da lunedì 25 maggio 2020  ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari possono occupare il suolo pubblico con  tavolini e quant’altro presentando, contestualmente all’occupazione, domanda al Municipio territorialmente competente, autocertificando la sussistenza e il rispetto dei “criteri minimi”.

In caso di occupazione di suolo pubblico senza aver rispettato i “criteri minimi”,  l’occupazione deve essere rimossa entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione del rigetto della domanda.

In caso di mancata rimozione dell’occupazione alla scadenza del termine di una settimana o in  caso di occupazione abusiva di suolo pubblico, senza aver presentato la domanda, viene notificato con immediatezza al trasgressore l’ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 giorni: decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell’area occupata sarà effettuato d’ufficio.

Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l’occupazione abusiva.

La mancata rimozione degli arredi con cui si è realizzata l’occupazione costituisce in ogni caso causa di decadenza del titolo di concessione di suolo pubblico di cui si è chiesto l’ampliamento.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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