A seguito del ricorso presentato da quattro associazioni del Tavolo Animali & Ambiente (LAC, LAV, LEGAMBIENTE L’Aquilone, SOS Gaia) con sentenza del 20 maggio 2020 il TAR del Piemonte ha dato torto alla Regione Piemonte e l’ha condannata al pagamento delle spese nella misura di duemila euro, oltre agli accessori di legge.
Il ricorso era stato presentato contro alcune disposizioni del calendario venatorio 2019/2020 ed il TAR il 16 ottobre 2019 aveva già in parte accolto la domanda di sospensione incidentale del provvedimento impugnato.
Tre erano all’origine le motivazioni del ricorso: l’annotazione da parte del cacciatore sul tesserino regionale del capo abbattuto “a recupero avvenuto” e non nelle immediatezze dell’abbattimento con conseguente favoreggiamento di atti illeciti volti al superamento dei limiti di carniere; esenzione dell’immediata annotazione dei capi abbattuti sul tesserino regionale per i cacciatori nelle aziende private di caccia (Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agri Turistico Venatorie); esclusione del divieto di esercizio dell’attività venatoria nelle aree contigue ai parchi, previsto dalla legge, per i cacciatori non residenti.
“La Regione – spiegano gli ambientalisti – era già corsa ai ripari modificando la DGR del calendario venatorio 2019/2020 e riconoscendo un’interpretazione restrittiva del calendario venatorio tale da limitare la caccia nelle aree contigue ai parchi ai soli cacciatori residenti nell’Area protetta e nell’Area contigua“.
La Regione aveva invece resistito nel concedere l’esenzione dell’annotazione dei capi abbattuti per i cacciatori nelle aziende private di caccia sostenendo che il regime di favore era motivato “con la diversa organizzazione e funzione degli istituti di gestione privata della caccia“.
(Articolo pubblicato con questo titolo il 27 maggio 2020 sul sito online “Chivassoggi”)
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Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
CONDANNATA LA REGIONE PIEMONTE
A seguito del ricorso presentato da 4 associazioni del Tavolo Animali & Ambiente (LAC, LAV, Legambiente Circolo L’Aquilone e SOS GAIA), il TAR del Piemonte con sentenza del 20 maggio 2020 ha annullato parzialmente il calendario venatorio 2019-2020 ed ha condannato la Regione Piemonte alle spese nei confronti dei ricorrenti nella misura di € 2.000,00 oltre gli accessori di legge.
Tre erano le motivazioni del ricorso:
1) L’annotazione sul tesserino regionale del capo abbattuto “a recupero avvenuto” e non nell’immediatezza dell’abbattimento;
2) esenzione dall’immediata annotazione dei capi abbattuti per i cacciatori nelle aziende private di caccia;
3) esclusione dal divieto di caccia nelle aree contigue ai parchi, previsto dalla legge per i non residenti.
Per i punti 1) e 3) la Regione era corsa ai ripari modificando la delibera della Giunta regionale e riconoscendo un’interpretazione restrittiva del calendario venatorio sulla caccia nelle aree contigue; ma aveva resistito nel concedere l’esenzione dall’annotazione nelle aziende private di caccia
(LAC Piemonte, 26 maggio 2020).