Gli aiuti giusti non penalizzino l’intera città

 

la Repubblica – Cronaca di Roma – 8 giugno 2020

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N.B. – Vittorio Emiliani sembra ignorare che solo per snellire le procedure il 3° comma dell’art. 181 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 non subordina per 6 mesi il rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico né al nulla osta della Soprintendenza Speciale di Roma Archeologia, Belle arti e Paesaggio né alla autorizzazione paesaggistica, che peraltro per occupazioni di suolo pubblico di questo tipo non va rilasciata nemmeno in forma semplificata ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017.

La suddetta “deroga” soltanto agli art. 21 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 non esenta affatto dall’obbligo di rispettare tutti gli altri articoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed in particolare l’art. 52 ai sensi del quale sono stati dettati i “criteri minimi” da rispettare per lì’immediata occupazione di suolo pubblico   

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