La legge regionale scempia-coste rischia proprio di finir male

 

Primi riscontri sull’esame della legge regionale 13 luglio 2020, n. 21 (Norme di interpretazione autentica del piano paesaggistico regionale) da parte del Governo, anche in seguito all’istanza inoltrata (11 luglio 2020) dall’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus perché il Governo stesso effettui ricorso alla Corte costituzionale avverso la norma regionale.

Insieme al GrIG anche un centinaio di analoghe istanze inviate da semplici cittadini che han voluto metterci la faccia per difendere il proprio ambiente.

L’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ha formulato in questi giorni una chiara richiesta di impugnazione per violazione delle competenza statali esclusive in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, comma 2°, lettera s, cost.).  

Toni molto duri e determinati.

Ma è anche la legge regionale 24 giugno 2020, n. 17, che proroga, per l’ennesima volta, i termini di efficacia del c.d. piano casa a esser oggetto di specifica richiesta di impugnazione davanti alla Corte costituzionale sempre per le medesime motivazioni da parte dell’Ufficio legislativo del Ministero per i beni e attività culturali e il turismo.

Si ricorda che, a maggioranza, il Consiglio regionale ha formulato con legge un’illegittima interpretazione autentica che consentirebbe la riscrittura del piano paesaggistico regionale (P.P.R.) nelle sue parti fondamentali (fascia costiera, zone agricole, beni identitari).

In pratica, la Giunta regionale Solinas sarebbe così autorizzata a riscrivere le parti fondamentali del P.P.R. in gelosa quanto interessata solitudine, senza ottemperare agli obblighi di pianificazione congiunta con il Ministero per i Beni e Attività Culturali e il Turismo (art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

La motivazione dichiarata, legata al voler così consentire il completamento della nuova strada statale n. 291 “Sassari – Alghero”, non solo non è minimamente condivisibile, perché esso è esplicitamente previsto dall’art. 20, comma 1°, lettera b,  delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.P.R., ma è anche smentita dalla decisione adottata dal Consiglio dei Ministri che ha approvato definitivamente il completamento della strada.

Il completamento della strada è una sfrangiata foglia di fico che maldestramente prova invano a coprire la solita, consueta, voglia mattonara.

Innanzitutto, il testo approvato si rivela ben al di fuori degli stretti limiti nei quali la giurisprudenza costituzionale (vds. Corte cost. n. 78/2012Corte cost. n. 308/2013 relativa proprio a disposizioni del P.P.R.) e della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza 23 ottobre 1997, National & Provincial Building Society e altri contro Regno Unito; sentenza 27 maggio 2004, Ogis-Institu Stanislas e altri contro Francia) consente la c.d. interpretazione autentica di discipline vigenti da tempo: qui non siamo in presenza di “situazioni di oggettiva incertezza del dato normativo”, a causa di “un dibattito giurisprudenziale irrisolto”, ovvero nella necessità di “ristabilire un’interpretazione più aderente alla originaria volontà del legislatore … a tutela della certezza del diritto e dell’eguaglianza dei cittadini, cioè di principi di preminente interesse costituzionale”.

Inoltre, il testo è denso di illegittimità, non potendo la Regione autonoma della Sardegna eludere l’obbligo di pianificazione congiunta in tutta quella fascia costiera e nelle aree agricole tutelate con vincolo paesaggistico oggetto di singoli provvedimenti di individuazione (art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) ovvero di tutela discendente dalla legge (art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.).

Basti pensare che sono una sessantina i provvedimenti individuativi di aree costiere tutelate con vincolo paesaggistico lungo le coste sarde, andandone a tutelare circa il 75-80%.

Confortano e sostengono la segnalazione ecologista le oltre 34 mila adesioni alla petizione per la salvaguardia delle coste sarde,  per il mantenimento dei vincoli di inedificabilità costieri, i vincoli di inedificabilità nella fascia dei 300 metri dalla battigia marina, stabiliti dalle normative vigenti e dalla disciplina del piano paesaggistico regionale (P.P.R.).

Migliaia e migliaia di cittadini chiedono a gran voce una scelta di salvaguardia ambientale, una scelta per preservare il futuro, una scelta di civiltà.

Altro cemento sulle coste non vuol dire turismo, significa solo degrado ambientale e perdita di attrattiva.

Naturalmente le adesioni alla petizione continueranno a giungere, in attesa del prossimo esame di un’altra proposta legislativa foriera di fortissime preoccupazioni per la tutela efficace delle coste sarde, il disegno di legge della Giunta Solinas (deliberazione Giunta regionale n. 52/40 del 23 dicembre 2019relazione illustrativatesto della proposta) per consentire aumenti volumetrici anche a due passi dal mare.

Abbiamo difeso, difendiamo e difenderemo la nostra Terra, millimetro per millimetro.

Ne stiano certi.

Gruppo d’Intervento Giuridico onlus

La petizione per la salvaguardia delle coste sarde si firma qui http://chng.it/M4Kmxy7LtJ

(Articolo pubblicato con questo titolo il 1 agosto 2020 sul sito online del Gruppo d’Intervento Giuridico)

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