Osservazioni di VAS e proposte di modifiche e integrazioni alla proposta di legge n. 245 del 5 ottobre 2020 concernente “Ampliamento Parco Naturale Archeologico dell’Inviolata di Guidonia”

 

Testo della proposta di legge

Osservazioni di VAS e proposte di modifiche e integrazioni

1 – Nella introduzione della Relazione alla proposta di legge n. 245 del 5 ottobre 2020 si fa sapere che la gestione del Parco dell’Inviolata è passata all’Ente Parco dei Monti Lucretili con la legge regionale n. 12 del 12 agosto 2016, la cui disposizione non risulta però incardinata nella legge regionale n. 29/1997 e precisamente alla lettera b) del 1° comma dell’art. 39 dedicato proprio al “Riordino delle aree naturali protette esistenti”.

Si propone pertanto di integrare in tal senso la lettera b) del 1° comma dell’art. 39 della legge regionale n. 29/1997

2 – Anche la proposta di legge n. 245/2020 non risulta incardinata nella legge regionale n. 29/1997.

Si propone pertanto di aggiungere la proposta di legge n. 245/2020 come nuovo articolo 42 bis della legge regionale n. 29/997.

3 – Il 1° comma di questo nuovo articolo 42 bis è identico al testo del corrispondente comma 1 della proposta di legge n. 245/2020.

4 – Qualunque nuova area protetta è sottoposta in termini temporali dapprima alle “misure di salvaguardia” e solo dopo alla disciplina dettata dalle norme tecniche di attuazione del Piano di Assetto.

Si propone pertanto di invertire fra di loro i commi 2 e 3.

5 – Secondo il comma 3 della proposta di legge n. 245/2020 al solo territorio oggetto di ampliamento si applicano le “misure di salvaguardia” dettate dall’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 che sono riferite però tanto alle zone “A” quanto alle zone “B” che non sono individuate nella cartografia allegata, rendendole di fatto inapplicabili se non vengono cartografate.

A tal riguardo va messo in evidenza che la legge regionale n. 22 del 20 gennaio 1996 ha istituito il Parco Archeologico dell’Inviolata ai sensi della legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977, che all’art. 7 non prevedeva la distinzione delle  misure di salvaguardia in zone “A” ed in zone B”, per cui va abrogato.

Allo stesso riguardo va messo in maggiore evidenza che le “misure di salvaguardia” dettate dall’art. 8 della legge regionale n. 29/1997 debbono essere applicate anche al territorio del Parco dell’Inviolata già perimetrato dalla legge istitutiva e non soltanto all’ampliamento, per cui in zona “B” va sicuramente individuata e perimetrata  nella  cartografia allegata la discarica (TMB) dell’Inviolata.

Si propone pertanto di individuare nella cartografia allegata sia le zone “A” che le zone “B” riferite tanto al territorio del parco individuato nella legge istituiva quanto al territorio ampliato e di specificare al comma 2 della proposta di legge che sull’intero territorio del Parco si applicano le “misure di salvaguardia” dettate dall’art. 8 della legge regionale n. 29/1997.

6 – Il comma 2 della proposta di legge n. 245/2020 fa riferimento al comma 5 bis dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997, che riguarda l’aggiornamento dei Piani di Assetto ogni 10 anni, ed a seguire dispone in modo confuso e comunque poco chiaro che “alle disposizioni di cui al presente comma continua ad applicarsi la disciplina prevista dal medesimo Piano“.

Se da un lato si intende dire che il Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili va aggiornato perché sono trascorsi ben più di 10 anni dalla data della sua approvazione (avvenuta con deliberazione del Consiglio Regionale  n.612 del 2 febbraio 2000), dall’altro lato non si può disporre che la disciplina del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili continui ad applicarsi anche al Parco dell’Inviolata che deve essere ancora pianificato.

Si propone pertanto di far adottare dall’Ente Parco dei Monti Lucretili il Piano di Assetto dell’intero  Parco dell’Inviolata contestualmente alla adozione dell’aggiornamento del piano del parco dei Monti Lucretili.

7 – L’intero territorio del Parco dell’Inviolata così come ampliato può essere messo in rete con le limitrofe aree naturali protette, come la riserva naturale regionale di Marcigliana e la riserva naturale provinciale di Nomentum verso nord ed il fiume Aniene e la ZSC “Travertini e Acque Albule di Tivoli”, riportando nella planimetria allegata i corridoi ecologici individuati dal Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) della Provincia di Roma (approvato con  deliberazione del Consiglio Provinciale  del 18 gennaio 2010, n. 8) e disciplinati dalle sue Norme Tecniche.

 

I suddetti corridoi ecologici non avrebbero bisogno di pianificazione in quanto già disciplinati dalle Norme Tecniche del PTPG.

Si propone pertanto di riportare nella planimetria allegata anche i corridoi ecologici individuati dal Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) della Provincia di Roma che collegano il Parco dell’Inviolata con le limitrofe aree naturali protette, come la riserva naturale regionale di Marcigliana e la riserva naturale provinciale di Nomentum verso nord ed il fiume Aniene e la ZSC “Travertini e Acque Albule di Tivoli”

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Si propone in definitiva di modificare ed integrare la formulazione della proposta di legge n. 245/2020 nel modo seguente.

 

1. All’articolo 39 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, è apportata la seguente modifica:

la lettera b) del comma 1 è integrata aggiungendo il periodo seguente: “, nonché del parco Naturale Archeologico dell’Inviolata in Guidonia Montecelio  istituito con legge n. 22 del 20 giugno 1996.”

2 . All’articolo 42 della legge regionale 6 ottobre 1997,  n. 29, è aggiunto il seguente articolo:

 Articolo 42 bis

(Ampliamento del Parco dell’Inviolata)

1. La perimetrazione del Parco Naturale Archeologico dell’Inviolata in Guidonia Montecelio, come ampliata dalla presente legge, è modificata secondo la planimetria allegata e la relazione descrittiva, in allegato A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.

2. Nelle more della approvazione del piano di cui all’art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, al territorio del parco individuato nella legge istituiva ai sensi della legge 20 novembre 1977, n. 46, così come al territorio ampliato secondo la planimetria allegata, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, commi 3, 4, 5 , 6 ,7, 8, e 9 e che valgono tanto per le zone A quanto per le Zone B così come individuate e perimetrate nella planimetria allegata.

3. Contestualmente all’aggiornamento del piano del parco dei Monti Lucretili, ai sensi del comma 5bis dell’art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, l’ente di gestione adotta il piano e il regolamento del Parco dell’Inviolata, ai sensi dell’art. 26 e 27 della l.r. 29/97, curandone la pubblicazione assieme all’aggiornamento del piano del parco dei Monti Lucretili, nonché le controdeduzioni a tutte le osservazioni presentate, per poi trasmettere l’intera documentazione alla Giunta Regionale per la definitiva approvazione di entrambi i piani

4. Al fine di mettere in rete il Parco dell’Inviolata con le limitrofe aree naturali protette, come la riserva naturale regionale di Marcigliana e la riserva naturale provinciale di Nomentum verso nord ed il fiume Aniene e la ZSC “Travertini e Acque Albule di Tivoli”, nella planimetria allegata sono riportati i corridoi ecologici individuati dal Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) della Provincia di Roma (approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 18 gennaio 2010, n. 8, e disciplinati dalle sue Norme Tecniche.

5. Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della l.r. istitutiva n. 22 del 1996 sono abrogati.

Roma, 22 novembre 2020

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