La Regione Lazio vuole sopprimere l’Ente Roma Natura per far subentrare ad esso il Comune di Roma

 

Immagine.logo Roma Natura All’atto dell’insediamento del Presidente Nicola Zingaretti con Deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 3 luglio 2013 è stato considerato che dopo oltre 15 anni dall’approvazione della Legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 <<si rende opportuna la revisione del quadro normativo, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di ottimizzazione delle risorse umane e materiali della pubblica amministrazione, senza intaccare il livello di protezione, anzi garantendo la tutela e il miglioramento della biodiversità nella Regione Lazio e dando piena attuazione alla disciplina dell’Unione Europea in materia>>, per cui sono state approvate le <<Linee guida e d’indirizzo sulla revisione della normativa regionale in materia di conservazione della natura, aree protette e tutela della biodiversità e della geodiversità>>.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 164 del 3 luglio 2013 è stato conseguentemente stabilito di prorogare il Commissariamento dei 13 Enti di gestione dei parchi e delle riserve istituite, sostituendo i Commissari Straordinari nominati dalla Presidente Renata Polverini con altrettanti Commissari di fiducia della nuova maggioranza di governo della Regione Lazio.

È stata decisa la durata in carica dei nuovi Commissari Straordinari per lo stesso tempo che si è data la Regione per approvare la riforma della legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 (“Norme in materia di aree naturali protette regionali”), vale a dire fino al 30 settembre del 2014.

Così con Decreto del Presidente Zingaretti T00203 del 31 luglio 2013 è stata disposta la Nomina Commissario Straordinario dell’Ente Roma Natura nella figura di Maurizio Gubbiotti che è subentrato a Livio Proietti e che fa attualmente le veci del Presidente e del Consiglio Direttivo dell’Ente Roma Natura istituito dall’art. 40 della legge regionale n. 29/1997 con cui è stato costituito il sistema delle aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma, che è formato attualmente da 9 riserve naturali, 2 parchi urbani, 3 monumenti naturali ed 1 area marina.

Immagine.Murizizo Gubbiotti

Maurizio Gubbiotti

A distanza di 7 mesi non c’è ancora traccia della proposta di riforma complessiva della legge regionale n. 29/1997: dovrebbe essere approvata prima o poi (comunque entro il prossimo 30 settembre) dalla Giunta Regionale che nel frattempo – in modo molto poco coerente con quanto da lei stessa programmato il 3 luglio del 2013 – ha deciso di modificare la legge regionale n. 29/1997 per sopprimere addirittura l’Ente Roma Natura.

Con deliberazione n. 77 del 21 febbraio 2014 la Giunta Regionale ha approvato quella che poi è diventata la Proposta di legge regionale n. 138 del 25 febbraio 2014 concernente il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale ed ai Comuni del Lazio”.

Ai sensi del 2° comma dell’art. 9 della suddetta proposta <<è soppresso l’ente regionale Roma Natura di cui all’articolo 40 della l.r. 29/1997>> perché ai sensi della lettera a) del precedente 1° comma dello stesso art. 9 a Roma Capitale è conferita <<la gestione nelle forme previste dalla normativa vigente e ai sensi del comma 2, delle aree naturali protette di cui all’articolo 40 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali>>.

Per quanto riguarda la gestione dei parchi e delle riserve regionali, così come attualmente prevista “dalla normativa vigente”, va fatto presente che deve essere stabilita sempre e comunque in modo conforme al Titolo III della legge quadro sulle aree protette, che è dedicato proprio alle “aree naturali protette regionali” e che all’art. 23 dispone che <<la legge regionale … individua il soggetto per la gestione del parco … A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142>>, ora abrogata ma recepita nel D.Lgs. n. 267 del 17 agosto 2000.

Gli “organismi associativi”  citati sono previsti dal  3° comma dell’art. 22 della legge n. 241/1990, che li individua sostanzialmente nelle “aziende speciali” o nelle “società per azioni a prevalente capitale pubblico locale”.

La legge regionale n. 29/1997 disciplina la “Modalità di gestione” delle aree naturali protette del Lazio all’art. 12  che dispone testualmente:

<<1. La gestione delle aree naturali protette è affidata, tenuto conto del livello di interesse definito dalle relative leggi istitutive ai sensi dell’articolo 5, comma 4:

a) ad enti di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, da istituirsi, ai sensi dell’articolo 53 dello Statuto regionale, con la legge regionale prevista dall’articolo 9, qualora si tratti di aree naturali protette di interesse regionale;

b) alle province che vi provvedono nelle forme previste dall’articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c) della l. 142/1990, qualora si tratti di aree di interesse provinciale>>

Ne deriva che la proposta di legge voluta dalla Giunta Regionale di affidare ora la gestione ad un ente locale quale è il Comune di Roma anziché ad un ente di diritto pubblico, quale è invece a tutt’oggi Roma Natura, presenta diversi vizi di legittimità perché appare in violazione della “normativa vigente” tanto a livello nazionale (art. 23 della legge n. 394/1991) quanto a livello regionale (art. 12 della legge regionale n. 29/1997.

La proposta di legge n. 138 al 1° comma dell’art. 15 sopprime l’art. 40 della legge regionale n. 29/1997 senza che il suo estensore si sia reso conto che il precedente art. 12 non consente di affidare a Roma Capitale la gestione del sistema della aree naturali protette fin qui gestito dall’Ente Roma Natura.

In modo del tutto superficiale, comunque inammissibile per chi ha il potere di legiferare, non ci si è accorti che bisognava contestualmente cancellare ogni altro riferimento normativo all’Ente Roma natura che fosse contenuto nel resto l’articolato della legge regionale n. 29/1997, per cui andava per coerenza modificato il testo del comma 8° dell’art. 44 che dispone che <<la gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere j), k), l), m), n), o), p), q) e r) è affidata ad un unico organismo di cui all’articolo 40>>.

Oltre alle suddette questioni di “metodo”, non è accettabile nella maniera più assoluta che in termini di “merito” si declassi la gestione delle aree naturali protette ricadenti nel Comune di Roma affidandole all’ente locale, perché – proprio per una questione di metodo analogico – porterebbe ad affidare la gestione anche di tutte le altre aree protette del Lazio ai Comuni interessati, che in buona parte delle Comunità del Parco di cui fanno parte hanno per lo più dimostrato di stare a curare maggiormente ed in modo campanilistico i propri interessi (molto spesso anche di tipo edificatorio) piuttosto che gli interessi ben più generali della tutela e della valorizzazione delle aree naturali protette.

La rappresentanza degli enti locali in seno ai Consigli Direttivi di ogni Ente Parco, con 3 membri sui 7 di cui sono composti e quindi senza una preventiva loro maggioranza, rappresenta il giusto equilibrio che ci vuole per armonizzare le necessità dei Comuni con quelle dell’intera area naturale protetta.

Già da diversi anni e da più parti politiche si è tentato di rompere questo equilibrio dando una maggiore rappresentanza in seno ai Consigli Direttivi o proponendo di abolirli per affidare l’intera gestione ai Comuni.

Con questa finalità agli inizi di questa legislatura il cons. Giancarlo Righini di Fratelli d’Italia ha presentato la Proposta di legge regionale n. 12 del 17 aprile 2013, che – benché non istruita preventivamente dalla VI Commissione Ambiente – avvalendosi delle pieghe del Regolamento è riuscito a far inserire all’ultimo punto all’ordine del giorno della seduta del Consiglio Regionale n. 27 del 26 febbraio 2014, nel corso della quale non c’è stato il tempo di discuterla.

Immagine.Giancarlo Righini

Giancarlo Righini

Propone che <<nel caso in cui il territorio di un’area naturale protetta coincida con il territorio di un comune l’ente di gestione dell’area naturale sarà il comune sul cui territorio incide l’area protetta>>, mentre <<nel caso in cui il territorio di un’area naturale protetta coincida con il territorio di una unione di comuni l’ente di gestione dell’area naturale sarà l’Unione dei comuni sul cui territorio incide l’area protetta>> che andranno a costituire la “Comunità dei Sindaci” che assume il ruolo ed i compiti fin qui assegnati al Consiglio Direttivo.

Valgono per essa gli stessi vizi di legittimità rilevati per la proposta della Giunta Regionale, che non è un buon biglietto di presentazione di quella che sarà la riforma della normativa regionale concernente il sistema di gestione delle aree naturali protette regionali, perché lascia presagire fin d’ora dove si vuole andare a parare.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

   

 

 

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