Le “aree naturali protette” secondo la Giurisprudenza

Immagine.logo Corte di CassazioneSu questo stesso sito il 12 aprile 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “I siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) sono aree naturali protette” che dava notizia della Sentenza n. 11875 del 12 marzo 2014 con cui la Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha confermato un recente importante orientamento giurisprudenziale (http://vasonlus.it/?p=4210#more-4210).

C’è stata nel frattempo ancora una conferma da parte della Suprema Corte di Cassazione dell’ampia nozione di “aree naturali protette” con Sentenza n. 14950 del 1 aprile 2014.

La sentenza Sez. III, 1 aprile 2014, n. 14950 ha confermato il recente importante orientamento giurisprudenziale (in precedenza vds. Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2014, n. 11875;  Cass. pen., Sez. III, 7 ottobre 2003, n. 44409) in campo ambientale.

Prima però la sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2012, n. 2885 aveva seguito contrario orientamento.

La sentenza Cass. pen., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 11875 aveva affermato che anche le zone umide d’interesse internazionale e le aree ricadenti nelle zone speciali di conservazione devono considerarsi “aree naturali protette” ai sensi della legge n. 394/1991 e s.m.i., quindi tutelate anche ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. (art. 142, comma 1°, lettera f).

Si tratta delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (S.I.C., Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, della fauna e della flora e ai sensi della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica.

La sentenza Cass. pen., Sez. III, 1 aprile 2014, n. 14950 conferma e rinforza l’orientamento giurisprudenziale, ricordando che sono aree naturali protette i parchi e le riserve naturali nazionali e regionali, le aree marine protette, le zone umide d’importanza internazionale, i siti della Rete Natura 2000 e le altre aree naturali protette minori.

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Se ne riporta il seguente estratto.

<<La Legge quadro per le aree protette (n. 394 del 1991) ha disciplinato per la prima volta in maniera organica e unitaria, l’intera materia delle aree naturali protette in applicazione degli articoli 9 (Tutela del paesaggio) e 32 (Tutela della salute) della Costituzione, che rappresentano la sorgente costituzionale da cui la legge è scaturita e, nel rispetto degli accordi internazionali, essa «detta principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese>> (art. 1. Legge n. 394 del 1991).

Le aree protette rappresentano quindi lo strumento giuridico attraverso il quale si realizza la gestione del “patrimonio naturale” del Paese.La Legge quadro per le aree protette (art. 2) classifica dette aree in (a) parchi nazionali; (b) parchi naturali regionali; (c) riserve naturali.

Non si tratta di un elenco fisso ed immutabile, quanto piuttosto di uno strumento aggiornabile nel corso del tempo in relazione all’evoluzione del Sistema Nazionale delle Aree Protette, che viene ufficializzato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ed infatti l’art. 3, comma 4, lett. a), della legge n. 394 del 1991 attribuiva al Comitato per le aree naturali protette il compito, tra gli altri, di integrare la classificazione delle aree protette.

Detto Comitato (del quale il d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ha disposto, ex art. 7, comma 1, la soppressione attribuendo le relative funzioni alla Conferenza Stato – regioni) ha, con l’art. 1 della deliberazione 2 dicembre 1996, decretato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ad integrazione della propria deliberazione del 21 dicembre 1993, la seguente classificazione delle aree protette:

a) parco nazionale;

b) riserva naturale statale;

c) parco naturale interregionale;

d) parco naturale regionale;

e) riserva naturale regionale;

f) zona umida di importanza internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976);

g) zona di protezione speciale (ZPS), (ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici);

h) zona speciale di conservazione (ZSC), (ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);

i) altre aree naturali protette.

– Ciò che rileva, per quanto qui interessa, è che nell’architettura della legge quadro i parchi rappresentano una species del genus “aree protette” con la conseguenza che i principi portanti della legge n. 394 del 1991, tra i quali gli artt. 11 e 30, non si applicano esclusivamente ai parchi ma a tutte le aree naturali protette.          

Tra queste vanno ricomprese le zone a protezione speciale (d’ora in poi ZPS).

Va, sul punto, ricordato che tale classificazione è avvenuta, con la richiamata deliberazione del 2 dicembre 1996 (v. preambolo), sulla base della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la quale fa espressamente riferimento alla esigenza di tutela delle ZPS, che, insieme alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui alla direttiva 92/43/CEE, costituisce la rete ecologica europea Natura 2000.

L’Unione europea infatti mira a garantire la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche sul territorio degli Stati membri.

A tale scopo è stata creata una rete ecologica di zone speciali protette, denominata «Natura 2000» preceduta dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, emessa a complemento della direttiva 79/409/CEE al fine di istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora, con la previsione di misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo avesse giustificato, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur contemplando la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni.

Ed è significativo osservare come la normativa nazionale del 1991 (legge n. 394) abbia significativamente anticipato l’emanazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE.

Va chiarito come non rilevi la circostanza che il D.M. 25 marzo 2005 (emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 155) abbia annullato deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette in quanto il T.A.R. Lazio, Sez. H Bis, con ordinanza 24 novembre 2005, n. 6856, confermata dal Consiglio di Stato, ha disposto la sospensione del suddetto decreto ministeriale che, conseguentemente, non è produttivo di effetti giuridici sicché la deliberazione del 2 dicembre 1996 spiega tuttora la sua efficacia.

Infine, il decreto ministeriale 19 giugno 2009 (emanato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in G.U. n. 157 del 9 luglio 2009) elenca le ZPS classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e tra queste, per la regione Sicilia al codice ITA050012, il sito Torre Manfria, Biviere e Piana di Gela.

Ciò posto, siccome l’art. 11, comma 3, lettera f), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, vieta l’introduzione di armi all’interno dei parchi, ai quali devono essere equiparate, in forza della deliberazione 2 dicembre 1996 del soppresso Comitato per le aree naturali protette, sia le ZPS (Zone di protezione speciale) ai sensi della direttiva 79/409/CEE e sia le ZSC (Zone speciali di conservazione) ai sensi della direttiva 93/43/CEE, ne consegue come la caccia all’interno delle ZPS sia una condotta penalmente sanzionata ai sensi dell’art. 30 della legge 394 del 1991, essendo le ZPS, in forza dell’assimilazione ai parchi, sottoposte alla disciplina generale sulle aree protette.

Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto già enunciato da questa Sezione secondo il quale il concetto di “aree naturali protette” è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette (Sez. 3, 07/10/2003, n. 44409, Natale, Rv. 226400).>>

Un importante elemento di rinforzo del sistema di protezione ambientale nazionale e internazionale.

 

 

 

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