La semplificazione delle procedure e la valutazione d’impatto sui siti patrimonio dell’umanità che VAS propone di inserire nel testo della riforma della legge urbanistica della Regione Lazio

Sul sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS l’8 luglio 2014 è stato pubblicato un articolo dal titolo “Audizione della Commissione di Studio incaricata dalla Regione Lazio per la redazione della nuova legge regionale in materia urbanistica”, che con le integrazioni poi richieste è diventato di fatto un verbale di quell’incontro (http://www.vasroma.it/audizione-della-commissione-di-studio-incaricata-dalla-regione-lazio-per-la-redazione-della-nuova-legge-regionale-in-materia-urbanistica/#more-8506).

Dando seguito all’impegno assunto quel giorno, il Dott. Arch. Rodolfo Bosi ha trasmesso a nome di VAS una prima proposta di disposizioni in materia “invarianti ambientali” a cui è stato dedicato un apposito articolo pubblicato il 16 settembre 2014 sempre sul sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS dal titolo “Le ‘Invarianti Ambientali’ che VAS propone di inserire nel testo della riforma della legge urbanistica della regione Lazio” [http://www.vasroma.it/le-invarianti-ambientali-che-vas-propone-di-inserire-nel-testo-della-riforma-della-legge-urbanistica-della-regione-lazio/#more-9990].

Il 29 settembre 2014 è stata trasmessa una seconda proposta relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), a cui è stato parimenti dedicato un apposito articolo pubblicato il 1 ottobre 2014 sul sito del Circolo Territoriale di Roma di VAS dal titolo “La procedura di Valutazione Ambientale Strategica che VAS propone di recepire nel testo della riforma della legge urbanistica della Regione Lazio” [http://www.vasroma.it/la-procedura-di-valutazione-ambientale-strategica-che-vas-propone-di-recepire-nel-testo-della-riforma-della-legge-urbanistica-della-regione-lazio/#more-10317].

In data 25 ottobre 2014 è stata trasmessa la seguente ulteriore proposta di semplificazione delle procedure e di rispetto della valutazione di impatto dei siti UNESCO patrimonio dell’Umanità.

PROPOSTA DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE  

Il vigente 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” dispone testualmente: “Le previsioni dei piani paesaggistici …. non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.“

Il successivo comma 4 precisa e dispone che “i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione.

Se dunque in particolare i Comuni e le future Città Metropolitane adegueranno i propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale già approvati e vigenti conformeranno quelli futuri alle prescrizioni cogenti dei piani paesaggistici approvati o del PTPR al momento solo adottato, recependole come “previsioni strutturali, con validità di ‘invarianti ambientali’ a tempo indeterminato, relative alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale dell’intero territorio regionale”, facendo diventare “norma urbanistica” la “prescrizione paesaggistica”, non ci sarà più bisogno allora del rilascio preventivo ed obbligatorio della “autorizzazione paesaggistica” per verificare la conformità di ogni progetto di trasformazione presentato alle previsioni ed alle prescrizioni dettate dai PTP approvati o dal PTPR adottato. 

Questa eventualità può essere inserita nel testo della bozza di riforma della legge urbanistica fra “le procedure previste dalla legge regionale”. 

Il vigente 6° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 dispone che “fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. 

Ne deriva che anche per i Piani di Assetto dei parchi e delle riserve naturali del Lazio vale quanto già sopra evidenziato per le prescrizioni cogenti dei piani paesaggistici approvati o del PTPR al momento solo adottato eventualmente recepite da Comuni e Città Metropolitane facendole diventare proprie norme urbanistiche, con l’esonero in tal caso dall’obbligo di acquisire il rilascio della “autorizzazione paesaggistica”. 

A tal ultimo riguardo il 7° comma dell’art. 9 della legge regionale del Lazio n. 24 del 6 luglio 1998 disponeva testualmente che “a seguito dell’approvazione dei piani delle aree protette, il nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall’ente di gestione, assorbe anche l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato”.

Come dovrebbe esser noto la legge n. 1497/39 è stata abrogata dall’art. 166 del Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre del 1999 che ne ha recepito però tutte le disposizioni e che è stato a sua volta soppresso ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, il quale ha recepito l’obbligo del rilascio preventivo ed obbligatorio della autorizzazione paesaggistica all’art. 145, stabilendo che “costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”.

Il successivo 8° comma della legge regionale n. 24/1998 precisava che “in ogni caso il nulla osta dell’ente gestore è trasmesso alla regione nonché al Ministero dei beni culturali e ambientali”, ora chiamato Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (in sigla MiBACT).

I due suddetti commi sono stati immotivatamente abrogati dalla lettera c) del 1° comma dell’articolo 6 della legge regionale n. 8 del 22 giugno 2012.

In considerazione di tutto quanto sopra evidenziato si propone pertanto di aggiungere dopo l’attuale art. 6 della legge regionale n. 38/1999 un Capo III relativo alla semplificazione delle procedure ed il seguente art. 6 Bis.

 Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

Art. 6 Bis

(semplificazione delle procedure relative al rilascio

delle autorizzazioni paesaggistiche e dei nulla osta)

1. I Comuni e le future Città Metropolitane che avranno adeguato i propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale già approvati e vigenti e che conformeranno quelli futuri alle prescrizioni cogenti dei piani paesaggistici approvati o del PTPR, recependole come “previsioni strutturali, con validità di ‘invarianti ambientali’ a tempo indeterminato, relative alla tutela dell’integrità fisica e dell’identità culturale dell’intero territorio regionale”, saranno esentati dall’obbligo del rilascio della autorizzazione paesaggistica per verificare la conformità di ogni progetto di trasformazione presentato alle previsioni ed alle prescrizioni dettate dai PTP approvati o dal PTPR adottato.

2. I Comuni e le future Città Metropolitane che avranno adeguato allo stesso modo i propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale già approvati e vigenti e che conformeranno quelli futuri alle prescrizioni cogenti dei piani di assetto definitivamente approvati delle aree naturali protette istituite nel Lazio saranno esentati anch’essi dall’obbligo del rilascio della autorizzazione paesaggistica.

3. Le previsioni strutturali, con validità di ‘invarianti ambientali’ a tempo indeterminato, di cui al precedente primo comma, potranno essere modificate esclusivamente nel caso che venissero ad essere cambiate le prescrizioni cogenti dei piani paesaggistici approvati o del PTPR o del Piano di Assetto a cui sono stati adeguati o conformati gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

4. A seguito dell’approvazione dei piani di assetto delle aree protette, senza ancora il recepimento delle loro prescrizioni negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale dei Comuni e delle Città Metropolitane, il nulla osta di cui all’articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall’ente di gestione, assorbe anche l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’articolo 145 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato.

5. In ogni caso il nulla osta dell’ente gestore è trasmesso alla Regione nonché al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

PROPOSTA DI RISPETTO DELLA COGENZA

DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO SUI

SITI UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITÀ 

Il 4° comma dell’art. 135 del D.Lgs. n. 42 del 22 febbraio 2004, con cui è stato emanato il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, relativo alla “Pianificazione Paesaggistica”, dispone fra l’altro che “per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

…..d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.”

La convenzione sul Patrimonio dell’Umanità è stata sottoscritta a Parigi il 23 novembre del 1972: ai sensi del suo art. 4 “ciascuno Stato partecipe della presente Convenzione riconosce che l’obbligo di garantire l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale …, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona”.

Nella sola Regione Lazio risultano essere stati iscritti nella lista dei patrimoni dell’umanità il centro storico di Roma (nel 1980), Villa Adriana (nel 1994), Villa d’Este (nel 2001) e le Necropoli di Cerveteri e Tarquinia (nel 2004).

Come sito Patrimonio dell’Umanità è stata individuata non solo l’area di Villa Adriana ma anche una zona di protezione esterna ad essa (detta Zona Buffer): su questa zona Buffer di protezione esterna  ricade una lottizzazione edilizia che risale agli anni ’80 e prende il nome di “comprensorio di Ponte Lucano” in località Villa Adriana- Zona Galli/Ponte Lucano, ma che è comunemente nota come “lottizzazione Nathan”.

La zona è stata classificata, nel Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Lazio , come “Paesaggio Naturale” e “Paesaggio Naturale Agrario”, stabilendone di fatto l’inedificabilità e recependo il vincolo paesaggistico apposto precedentemente dal Ministero il 29 ottobre del 2001 come “zona di interesse archeologico”.

Lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità con la legge n. 184 del 1977, obbligandosi così al suo rispetto che invece non sembra esserci stato fino a poco tempo fa per quanto riguarda proprio il piano di lottizzazione “Comprensorio di Ponte Lucano”: con successiva legge n. 77 del 2006 lo Stato ha disciplinato la gestione dei siti UNESCO.

Il Comitato della Convenzione, chiamato Comitato per il Patrimonio dell’Umanità, ha sviluppato dei criteri precisi tanto per l’inclusione dei siti nella lista quanto per la loro tutela e conservazione, sulla base delle Linee guida operative per l’attuazione della Convenzione sul patrimonio dell’umanità emanate a gennaio del 2008, che al punto 172 dispongono che “il Comitato del Patrimonio Mondiale invita gli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione, di informare il Comitato, … ,, della loro intenzione di effettuare o autorizzare l’uso di un’area protetta ai sensi della Convenzione … per nuove costruzioni che possono influenzare l’eccezionale valore universale del sito.

Nella sessione numero 36 dell’Unesco che si è tenuta il 1 giugno del 2012 è stato approvato il seguente comunicato sulla vicenda: “Si richiede al governo italiano di informare il Centro del Patrimonio Mondiale a tempo debito su qualsiasi progetto di sviluppo di rilievo previsto nella zona cuscinetto della proprietà, compresa la lottizzazione del Comprensorio di Ponte Lucano, per la quale la valutazione dovrebbe essere inclusa, ai sensi dell’art 172 delle operative linee guida, prima di ogni impegno irreversibile che viene preso e si chiede inoltre allo Stato Parte a presentare al Centro del Patrimonio Mondiale entro il 1 febbraio 2014 una relazione aggiornata sullo stato di conservazione della proprietà.

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha messo al lavoro un team esterno di esperti con l’incarico di redigere la valutazione di impatto sui valori culturali del sito, patrimonio dell’Unesco, ai sensi del suddetto art. 172 delle linee guida.

Al momento sono note (anche se ancora non rese tali dal Ministero) le conclusioni a cui è arrivata la valutazione d’impatto sul patrimonio, in particolare circa gli sviluppi dei programmi edilizi nel Comprensorio Ponte Lucano a Tivoli.

L’architetto incaricato di effettuare la suddetta valutazione è arrivato a dare un parere del tutto negativo sull’impatto che avrebbe una eventuale realizzazione della cosiddetta lottizzazione Nathan. 

Va messo in grande evidenza che la valutazione d’impatto sul Patrimonio dell’Umanità è un atto cogente e sovraordinato alla stessa Valutazione di Impatto Ambientale così come alla Valutazione Ambientale Strategica (in sigla V.A.S.). 

Si propone pertanto di integrare la proposta di recepimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, trasmessa il 29 settembre scorso, con il seguente articolo.

 

Art. S

Procedimento di valutazione dell’impatto sui patrimoni UNESCO dell’Umanità 

1. Tutte le valutazioni di impatto sui patrimoni UNESCO dell’Umanità, che si rendessero necessarie e che venissero effettuate ai sensi dell’art. 172 delle linee guida Linee guida operative per l’attuazione della Convenzione sul patrimonio dell’umanità emanate a gennaio del 2008, sono sovraordinate e cogenti rispetto sia al procedimento di Valutazione Ambientale Strategia (VAS) che al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VAS), nonché a tutti gli altri atti comunque sottordinati.

 

 

 

 

 

 

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