VAS ed ENPA impugnano il calendario venatorio della Regione Liguria

 

Con deliberazione n. 13 del 25 marzo 2015 il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato all’unanimità il Calendario Venatorio regionale per la stagione 2015/2016.

Il Calendario ricalca il calendario dello scorso anno con poche varianti , fra le quali c’è la chiusura della caccia ai turdidi fissata al 31 gennaio, che appare in violazione tanto della legislazione statale vigente in materia, appartenente alla materia esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, quanto della normativa europea, oltre che di molteplici indicazioni espresse dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Ambiente.

La Commissione Europea aveva infatti inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una richiesta di informazioni relativa alla non corretta applicazione di alcune disposizioni della Direttiva 2009-147-CE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Per mezzo di svariate denunce la Commissione Europea aveva infatti sostenuto che ben “19 specie di uccelli in stato di conservazione non favorevole siano cacciate in Italia in assenza di Piani di Gestione/Conservazione e che 9 specie di uccelli siano cacciate in Italia in fase di migrazione prenuziale ”.

Con nota DPE 0008432 del 6 ottobre 2014 il Capo del Dipartimento per le Politiche Europee ha informato il Ministero dell’Ambiente circa la possibilità che “le attività venatorie in varie Regioni italiane potrebbero non essere compatibili con la legislazione UE applicabile”: per evitare l’avvio di una procedura di infrazione con la suddetta nota sono state invitate le amministrazioni ad inviare elementi di risposta entro il 1 dicembre 2014, ciascuna nell’ambito della propria competenza.

In particolare nella richiesta della Commissione Europea era stato chiesto “in quale modo le autorità italiane intendessero garantire che le specie migratrici non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione”, con particolare riferimento al Tordo boccaccio nella Regione Liguria, che da un lato inizia la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione nella seconda decade di gennaio e che dall’altro lato nel calendario venatorio 2014/2015 risultava poter esser cacciato fino al 31 gennaio, in palese violazione dell’allegato 7 della Direttiva 2009/157/CE che vieta l’attività venatoria durante il ritorno alla nidificazione.

Con nota prot. n. 21031 del 17 ottobre 2014 il Ministero dell’Ambiente ha provveduto ad inoltrare le richieste ricevute alle Regioni, tra cui anche la Regione Liguria che con nota prot. n. PG/2014/220271 del 19 novembre 2014 ha fatto sapere che dallo studio biennale avviato nel 2013 emerge che “la data del 31 gennaio come termine della stagione venatoria è in armonia con i Key concepts di quasi tutte le specie cacciabili, ad eccezione di tre specie e precisamente: Beccaccia, Tordo bottaccio e Cesena”.

Alla suddetta risposta ha dato seguito l’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente che con nota prot. n. 0025568/GAB del 5 dicembre 2014 ha chiesto alla Regione Liguria di modificare il calendario venatorio approvato per la stagione venatoria 2014/2015, anticipando almeno al 20 gennaio 2015 il termine previsto per la chiusura della caccia alla specie del Turdus philomelos, poiché in caso contrario sarebbe stato esercitato il potere sostitutivo.

In data 15 dicembre 2014 il Ministero dell’Ambiente ha ricevuto la comunicazione del Presidente della Regione Liguria che ha testualmente sostenuto che “ritenendo la procedura citata in oggetto una mera richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea sullo stato di attuazione dei calendari venatori italiani relativi alle ultime tre stagioni, non si ritiene al momento di dover ottemperare alla richiesta di codesto Ministero dell’Ambiente, volta ad ottenere la modifica del calendario venatorio ligure relativa al termine di chiusura della caccia alla specie bottaccio, anticipandola al 20 gennaio”.

Dopo un sollecito trasmesso inutilmente il 23 dicembre 2014 dall’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente, nella seduta del 20 gennaio 2015 il Consiglio dei Ministri ha deliberato che “a modifica del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 della Regione Liguria, approvato con delibera del Consiglio della Regione Liguria dell’8 aprile 2014, la caccia alla specie tordo bottaccio è autorizzata fino al 20 gennaio 2015”.

Il 25 febbraio 2015 l’I.S.P.R.A. ha trasmesso alla Regione Liguria il proprio parere sulla proposta di calendario venatorio per la stagione 2015/2016, confermando in particolare la data di chiusura della caccia al Tordo boccaccio, stabilita momentaneamente in data 20 gennaio anziché in data 10 gennaio, come meglio ritenuto dallo stesso Istituto.

Ciò nonostante per quanto riguarda la specie del Tordo bottaccio la Regione Liguria non ha ritenuto di tenere conto del parere obbligatorio dell’I.S.P.R.A., benché vincolante, ed anche per il prossimo calendario venatorio 2015/2016 ha previsto che possa essere cacciato fino al 31 gennaio 2016: per tali motivi le associazioni Verde Ambiente e Società (VAS) ed Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) in data 11 giugno 2015 hanno presentato Ricorso contro il calendario venatorio 2015-16.

Le suddette associazioni ambientaliste hanno impugnato il calendario venatorio anche nella parte in cui disciplina la caccia nelle zone umide e nella parte in cui consente l’addestramento dei cani a decorrere dal 22 agosto 2015.

Riguardo alle caccia nelle zone umide l’I.S.P.R.A. con una nota del 26 maggio 2015 ha risposto alla Regione Liguria che può essere esercitata l’attività venatoria soltanto con appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide, anche se in Liguria sono praticamente inesistenti.

Riguardo invece all’addestramento cani l’I.S.P.R.A. ritiene prematuro farlo iniziare il 22 agosto dal momento che alcune specie non hanno ancora terminato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza degli esemplari più giovani.

Anche per i due suddetti casi la Regione Liguria non ha ritenuto di tener conto del parere vincolante espresso dall’I.S.P.R.A. né di motivarne dovutamente la causa per cui se ne è deliberatamente discostata.

 

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

 

 

 

 

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