Diniego autorizzazione paesaggistica per fotovoltaico, è illegittimo!

 

impianto-fotovoltaico

Se la realizzazione di impianti fotovoltaici non pregiudica in modo grave la fruibilità del paesaggio, tutte le autorizzazioni necessarie al mantenimento devono essere rilasciate.

Così si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza n.1201/2016) sulla realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico sul tetto di un’azienda vitivinicola.

Il caso in esame riguarda un’azienda vitivinicola che aveva realizzato un piccolo impianto fotovoltaico sul tetto dei fabbricati agricoli aziendali.

La Soprintendenza, rilevata l’incompatibilità paesaggistica dei pannelli posti sulla falda riversa sul cortile interno dell’azienda, negava l’autorizzazione paesaggistica nel procedimento di sanatoria edilizia.

Il titolare dell’azienda presentava ricorso al Tar.

I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, individuando una motivazione insufficiente a base del parziale diniego dell’autorizzazione paesaggistica.

La Soprintendenza avanzava ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Diniego autorizzazione paesaggistica, la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dalla Soprintendenza e conferma la sentenza del Tar: ai sensi del dlgs 387/2003, secondo cui:

le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge

Pertanto, le motivazioni del diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione dell’ impianto devono essere particolarmente stringenti.

Queste le premesse dei giudici di Palazzo Spada che accolgono il ricorso in base alle seguenti motivazioni:

  • il diniego è generico: occorre una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. La produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce alla salvaguardia dei valori paesaggistici. Inoltre, l’impianto è a servizio di un’azienda agricola che per definizione è un presidio per la salvaguardia dei valori ambientali
  • non vi è alcuna valutazione degli altri interessi pubblici da parte dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Non viene suggerito alcun accorgimento tecnico funzionale che consenta di abbattere ulteriormente l’impatto negativo dei pannelli sul paesaggio

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato n.1201/2016

 

 (Articolo pubblicato con questo titolo il 15 settembre 2016 sul sito biblus-net)

 

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