Il vigente articolo 70 della Costituzione dispone testualmente: SEZIONE II. – La formazione delle leggi Art. 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Il disegno di legge costituzionale S 1429, presentato dal Presidente Renzi e dal Ministro Boschi, prevedeva una sostituzione dell’articolo 70, contenuta all’art. 8 (dedicato al ”Procedimento legislativo”) che ai commi 4 e 5 disponeva testualmente: Art. 8. (Procedimento legislativo) 1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 70. – Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 57, terzo comma, 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, quarto comma, 119, 120, secondo comma, e 122, primo comma, nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di cui all’articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggio-ranza assoluta dei suoi componenti..» Nella relazione al disegno di legge l’aggiunta del 2° e 3° comma è stata spiegata nel seguente modo: «Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, salva la facoltà del Senato delle Autonomie di esaminare i relativi disegni di legge e di proporre eventuali modifiche. …………. Questo procedimento, quando riguarda disegni di legge di particolare rilievo dal punto di vista del sistema delle autonomie territoriali, assume una valenza rafforzata, potendo la Camera dei deputati non conformarsi alle proposte di […]