La tragedia del Raganello e le ambiguità culturali e gestionali delle aree protette

 

La tragedia delle Gole del Raganello ripropone alla pubblica attenzione aspetti critici e di ambigua interpretazione sul ruolo istituzionale e sulla gestione dei Parchi e delle aree protette.

Anche per questo motivo, ritengo che una corretta esegesi dovrebbe sottendere dai principi della Legge 394/91, istituita in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione.

Al riguardo, è il caso di ricordare che attraverso l’articolo 9 la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione; attraverso l’articolo 32 la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e della collettività.

Appare, allora, riduttivo sostenere che la finalità dei parchi sia quella della “tutela della biodiversità e la natura” così come affermato, nelle colonne di Greenreport, dal presidente della Federparchi.

Orbene, la rievocazione dell’articolo 32 della Costituzione riconduce ad una previsione allargata sul ruolo delle aree protette, sin anche a focalizzare l’attenzione sulla salute, come interesse e benessere della collettività e dell’individuo e sull’indissolubile collegamento con la sicurezza delle popolazioni locali e dei visitatori.

Oltremodo il regolamento del Parco dovrebbe contemplare ogni aspetto significativo per garantire la tutela dell’area protetta e la sua fruizione, disciplinandone le attività consentite e le modalità per garantirne una corretta e sicura fruizione.

Oltremodo, parlare di biodiversità come aspetto estraneo alla vita umana è un non senso logico in quanto, se è pur vero che l’Ente Parco non potrebbe sostituire altre istituzioni più puntualmente preposte alla tutela della sicurezza e della salute delle persone, dovrebbe armonizzare la fruizione dell’area protetta con altre istituzioni, come le regioni, i comuni, le ASL e le autorità di pubblica sicurezza, commisurandone la gestione su un livello regolamentare multilivello.

Per di più,  la normativa prevista dall’articolo 14 della 394 prevede che l’Ente parco organizza, d’intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione, al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco, una prerogativa speciale e riservata che può superare anche quelle pretese di libera concorrenza evocate dal presidente di Federparchi.

Purtroppo, la riproposizione di una visione culturalmente riduzionista e di una frammentazione di competenze e di responsabilità rievoca ciò che furono e restano ancora le opposizioni alla istituzione e alla gestione dei Parchi, quella frattura culturale che andrebbe finalmente sanata tra l’uomo e la natura, perché è il caso di affermare che le aree protette hanno anche una funzione importantissima per il benessere, la salute e la vita umana.

 

(Articolo di Aldo Di Benedetto, ex direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, attualmente dirigente presso il ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione, pubblicato con questo titolo il 28 agosto 2018 sul sito online “greenreport.it”)

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