Il governo impugna la legge della Regione Marche che non consente l’incenerimento dei rifiuti

 

Il Consiglio dei ministri del 3 settembre ha deciso di impugnare davanti alla Corte costituzionale la legge della Regione Marche n. 22 del 28/06/2018, che modifica una precedente legge sulla gestione integrata dei rifiuti, “in quanto alcune norme eccedono dalle competenze regionali e si pongono in contrasto con la competenza esclusiva statale in materia ambientale (art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), cui fa capo la disciplina dei rifiuti, che, per costante giurisprudenza costituzionale, riserva allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale”.

Nel motivare l’impugnazione, il dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie sottolinea che l’articolo 1 della legge regionale nell’individuare le finalità afferma che “questa legge, nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico”

L’art. 2 stabilisce che il Piano d’ambito “è redatto, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano”.

Quindi, osserva il governo, la legge della Regione Marche non consente “il trattamento termico come operazione di gestione dei rifiuti, anche mediante l’esclusione di tale opzione di trattamento dalla redazione del Piano d’ambito che definisce le strategie di gestione dei rifiuti in ambito locale.

Le norme regionali, in questo modo, escludono dal territorio regionale tutte le attività che hanno ad oggetto tale forma di recupero dei rifiuti e dunque, eliminando l’opzione del recupero energetico, confliggono palesemente con molteplici parametri statali interposti, i quali rappresentano manifestazione della sopra menzionata competenza esclusiva dello Stato sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”

Il governo sottolinea che la legge regionale contrasta con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, con l’art. 35 della legge “Sblocca Italia”, che qualifica gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati come “infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale”, e con il Dpcm 10 agosto 2016 che ne ha dato attuazione definendo il quadro del fabbisogno di incenerimento su scala nazionale e per ciascuna regione. 

“In tale ambito”, osserva il governo, “uno degli impianti previsti trova la sua collocazione proprio nella Regione Marche; ed è comunque delineato un procedimento ad hoc per eventuali aggiornamenti del fabbisogno”.

Infine, il governo ricorda che l’art. 35 dello Sblocca Italia “è stato espressamente e specificamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale come riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia ambientale (Corte Cost., sent. n. 154/2016)”

L’impugnazione della legge della Regione Marche ha provocato l’imbarazzo del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, che l’ha proposta, in quanto “atto doveroso”

“Però – ha aggiunto il ministro – proprio perché la competenza è statale e noi non siamo contrari alla ratio della legge, ho dato disposizione agli uffici legislativi affinché sia modificato l’art.35 dello SbloccaItalia contro cui tantissimi cittadini e comitati si sono sempre battuti.

È arrivato il momento di non puntare più sull’incenerimento ma sulla differenziata di qualità e sull’economia circolare”.

 

(Articolo pubblicato con questo titolo l’11 settembre 2018 su “l’Astrolabio”)

 

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