Commercio, gli Urtisti diventano categoria storica: “Ora il Comune li faccia tornare al Colosseo”

 

“La categoria degli Urtisti, ovvero i venditori ambulanti di souvenir nati a fine ‘800, sono ufficialmente patrimonio storico della città di Roma”.

Così in una nota il consigliere regionale Enrico Cavallari. 

“L’emendamento P2-477 al collegato alla legge di bilancio della Regione Lazio, da me presentato e oggi approvato nell’Aula della Pisana, completa il percorso legislativo di riconoscimento della storicità e decreta la massima tutela, promozione e salvaguardia della categoria già previste dall’Unesco nonché dagli articoli 7-bis e 52 del d.lgs. 42/2014.

Un comparto di lavoratori, patrimonio culturale immateriale, a cui viene riconosciuto il diritto di operare su area pubblica di pregio e turistica”

Ecco chi sono gli urtisti

Una modifica normativa che “fornisce al Comune di Roma uno strumento essenziale per ripristinare lo stato di diritto della categoria, da tre anni costretta a lavorare in zone lontane dal flusso turistico.

Un’ingiustizia che ha mortificato la storia centenaria di Roma nonché la dignità e l’economia di 115 lavoratori.

Il riferimento è ai provvedimenti di spostamento dei venditori ambulanti, camion bar e urtisti appunto, dalle aree di pregio del centro storico.

Iniziato con la giunta Marino e proseguito dall’amministrazione Raggi. 

“Il Campidoglio provveda a stretto giro a ripristinare la mappa delle soste originarie degli Urtisti qual era fino alla scellerata delibera del 2014 del sindaco Marino.

Per oltre un secolo gli Urtisti hanno lavorato legittimamente dentro al Colosseo, accogliendo peraltro i più grandi capi di Stato e personaggi illustri del mondo.

Adesso al Colosseo devono rientrare”.

Esulta per l’emendamento Angelo Pavoncello, vicepresidente di Ana – Associazione nazionale ambulanti. 

“Oggi è una giornata storica per la categoria dei venditori di souvenir i quali, dai tempi della Roma ottocentesca, si sono distinti per il lavoro silenzioso e la caratteristica accoglienza (accompagnata da aneddoti e racconti inediti sui monumenti di Roma) ai più grandi uomini della storia in visita alla Città Eterna, come, fra i tantissimi, il presidente degli Stati Uniti Dwight Eisenhower, Moshe Dayan, fino a personaggi celeberrimi dello spettacolo e dello sport quali Charlie Chaplin e Cassius Clay” prosegue Pavoncello. 

“Da oggi il Campidoglio potrà pregiarsi di avere una importante categoria storica che opera nella città di Roma, la quale ha permesso nel tempo di far conoscere la Capitale al mondo proprio tramite la vendita dei souvenir dei monumenti, degli articoli religiosi nonchè delle splendide cartoline di Roma – aggiunge Moro Di Veroli, segretario dell’Associazione storica urtisti – proprio per queste ragioni, siamo convinti che la sindaca Raggi, l’assessore al Commercio, Carlo Cafarotti e il presidente della commissione capitolina Attività produttive, Andrea Coia, ci convocheranno a stretto giro per ripristinare le postazioni di lavoro, scandalosamente spostate dall’ex sindaco Marino, partendo proprio dal Colosseo e ricostruendo lo storico binomio tra il monumento simbolo di Roma e la categoria degli urtisti, rispettivamente ‘patrimonio materiale’ (Colosseo) e ‘patrimonio immateriale’ (urtisti)”.

(Articolo pubblicato con questo titolo il 25 settembre 2018 sul sito “Roma Today”)

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N.B. – L’art. 7-bis citato dal cons. Enrico Cavallari (Gruppo Misto) riguarda le “Espressioni di identità culturale collettiva” e dispone che “Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10” (relativo ai “Beni Culturali”).

Il successivo art. 52 riguarda l’Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, ma il suo comma 1-Ter non dispone quanto il cos. Enrico Cavallari vorrebbe lasciare intendere, perché recita testualmente: “Al fine di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, d’intesa con la regione e i Comuni, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l’uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico.

In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero, la regione e i Comuni avviano, d’intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali.

 

 

 

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