Commissariato il Commissario

 

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Sentenza del TAR n. 198 del 7 gennaio 2019

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N.B. – Alla pag. 6 è stato scritto che «il primo intoppo arrivò dalla Polizia Urbana, misero nero su bianco e scrissero che quei bandoni pubblicitari non si potevano affiggere sui pali della pubblica illuminazione per violazione del codice della strada … Niente da fare il dirigente D’Aprano  andò avanti e mise a gara seicento pali della luce».

Questa ricostruzione dei fatti non è esatta, perché l’unico atto scritto di cui si è a conoscenza e che ha bocciato il bando dei gonfaloni risale al 30 novembre 2017 ed è stato sottoscritto dall’ing. Benedetto Sajeva in qualità di dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione:  è l’atto che ha costretto il dott. Luigi D’Aprano a comunicare alla “Next” il successivo 5 dicembre 2017 il diniego di rilascio dell’autorizzazione alla istallazione dei gonfaloni, poi annullato dal TAR del Lazio con Sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018

A quel momento il dott. Luigi D’Aprano aveva dapprima rilasciato il suo parere positivo di regolarità tecnica e contabile alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017che ha deciso il “bando dei gonfaloni” e come Presidente della Commissione aggiudicatrice – assieme al Maggiore Franco Paolini ed all’Arch. Stefano Bernicchia – il 26 giugno 2017 ha assegnato la vittoria alla “Next”, per poi doversi ricredere a seguito del parere tecnico negativo espresso dall’ing. Benedetto Saieva: nel rispetto del principio di autotutela, il riconoscimento della irregolarità dell’intera procedura avrebbe dovuto portarlo a ritrattare il parere positivo di regolarità tecnica e contabile da lui rilasciato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2017 e soprattutto ad annullare in qualità di Presidente della Commissione aggiudicatrice il Verbale della Commissione del 27 giugno 2017.

Ma nel corso dell’incontro avuto con il sottoscritto il 27 luglio 2018, in presenza anche del dott. Luigi D’Aprano, il Comandante Antonio Arancio si è vantato di essere stato il primo ad esprimere un parere negativo sull’avviso pubblico deciso dalla Giunta Comunale, che aveva fatto propria integralmente la proposta della “Next” trasmessa il 22 febbraio 2017.

Alla mia richiesta di inquadrare temporalmente questo suo parere negativo (espresso presumibilmente  solo a voce) il dott. Antonio Arancio ha precisato di essersi pronunciato comunque prima della aggiudicazione del bando.

Se così fosse veramente, rientreremmo in un caso da procedimento penale, considerato che a far vincere la “Next” malgrado il parere negativo del Comandante Antonio Arancio (assegnandole all’unanimità il massimo del punteggio di 40 punti riguardo al progetto di installazione e utilizzo degli impianti, che l’ha portata a scavalcare di appena 2 punti la concorrente “Comunicando Leader” ben più affermata sul mercato) sono stati non solo il dott. Luigi D’Aprano, ma anche il Maggiore Franco Paolini e l’Arch. Stefano Bernicchia, che non potevano comunque non sapere che il vigente Regolamento di Pubblicità non consente affatto l’istallazione permanente nel centro storico di Nettuno di “stendardi” bifacciali di mt. 2 x 1 (come chiaramente rilevato il 30 novembre 2017 dal Dott. Benedetto Saieva): ne deriva che nell’esercizio del potere di autotutela il dott. Luigi D’Aprano in qualità di Presidente della commissione aggiudicatrice dovrebbe annullare il verbale del 27 giugno 2017, come consigliato dal sottoscritto nella Nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018..

L’annullamento del “bando dei gonfaloni” è stato determinato dal sottoscritto che con  Nota VAS prot. n. 18 del 19 ottobre 2017  ha chiesto all’amministrazione comunale di voler accertare i vizi di legittimità di una serie di impianti pubblicitari che ha evidenziato in un documento allegato, fra i quali è stato ricompreso anche il cosiddetto “bando dei gonfaloni” riguardo al quale sono state rilevate le stesse irregolarità riconosciute il successivo 30 novembre dall’ing. Benedetto Sajeva.

Una volta venuto a conoscenza della sentenza del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018, con Nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018. ho chiesto al Commissario Straordinario di valutare l’opportunità di ottemperarvi anche se a posteriori con i tre seguenti atti:

1 – far comunicare alla S.r.l.s. “Next” i motivi tecnici che ostano in modo inderogabile all’accoglimento della istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti;

2 – esigere l’esercizio del potere di autotutela da parte del Dott. Luigi D’Aprano, del Maggiore Franco Paolini e dell’Arch. Stefano Bernicchia che hanno fatto parte della Commissione aggiudicatrice ed a cui spetta quindi il compito di annullare il verbale del 26 giugno 2017, riconoscendo che l’offerta del 6% presentata dalla S.r.l.s. “Next” non rispettava i requisiti di partecipazione al bando che prescrivevano una base minima di offerta del 10%;

3 – esercitare il potere di autotutela come Commissario Straordinario per annullare la deliberazione n. 40 del 21/03/2017, evidenziandone tutti i vizi di legittimità nel pieno rispetto del 1° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dandone cioè con apposita deliberazione assunta nelle veci del Sindaco e della Giunta Comunale una ampia motivazione.

La “risposta” del Commissario Straordinario Bruno Strati è stata la Deliberazione n. 8 del 4 giugno 2018 con cui ha dato incarico all’avv. Francesco Antonio Caputo di impugnare la sentenza al Consiglio di Stato (con la stessa parcella di 10.040,21 € riservatigli per il primo grado di giudizio), dopo che il dott. Luigi D’Aprano «con nota inviata via e-mail il 31.05.2018 … ha espresso l’opportunità e la necessità di proporre appello avverso la Sentenza n. 4796/18 del TAR Lazio.»

Quando il 27 luglio 2018 il Commissario Bruno Strati ha voluto avere un incontro con il sottoscritto ed il dott. Luigi D’Aprano mi ha portato a conoscenza dell’avvenuto ricorso al Consiglio di Stato,  ho messo in evidenza anche al Sub Commissario Gerardo Infantino che in quel modo il Comune di Nettuno si esponeva ad una sentenza di rigetto e non certo di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato e che qualcuno a quel punto avrebbe potuto denunciare il Comune alla Corte dei Conti per danni erariali.

Con Ordinanza n. 4196 del 6 settembre 2018 la Sezione Quinta del Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare del Comune di Nettuno, condannandolo alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500,00 €.

Di fronte al rigetto della sospensiva il 28 ottobre 2018 l’associazione culturale “Nettuno Libera” ha chiesto al Commissario Straordinario di sapere chi pagherà il procurato danno erariale che a quel momento ammontava complessivamente a 23.080,42 €.

La nota della associazione culturale “Nettuno Libera”, trasmessa per conoscenza anche alla associazione VAS, chiedeva al Commissario Bruno Strati di far sapere «come la S.V. intenda ottemperare alla suddetta sentenza, provvedendo eventualmente a tutela dell’interesse dell’Ente in sede sia disciplinare, che civile e penale nel caso che accertasse abusi o gravi omissioni da parte dei funzionari tanto dell’amministrazione comunale quanto del Corpo di Polizia Locale».

Con Nota VAS prot. n. 50 del 21 ottobre 2018 ho fatto sapere al Commissario Straordinario che per per ottemperare alla sentenza del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 gli rimanevano due strade possibili da seguire:

1 – quella consigliata il 27 luglio scorso dal Segretario Generale Dott. Alberto Vinci (a cui il dott. Bruno Strati aveva nel frattempo tolto l’incarico) che propone di adottare un procedimento sui generis comunque diverso in tutto e per tutto dal bando, perché consisterebbe nella istallazione degli “stendardi” sugli stessi 600 pali della illuminazione, ma solo per un periodo temporaneo di 90 giorni;

2 – il procedimento che come contributo nell’interesse di Nettuno e dei suoi cittadini e nel rispetto della legalità ha consigliato il sottoscritto con nota VAS prot. n. 35 del 17 luglio 2018.

Secondo la strada consigliata dall’ex Segretario Generale si tratterebbe di un procedimento sui generis, che non può “sanare” gli oggettivi vizi di legittimità del bando dei gonfaloni e che per giunta è comunque vietato nell’ambito n. 1 del Comune di Nettuno (centro storico) soggetto peraltro a doppio vincolo paesaggistico con divieto di istallazione di impianti pubblicitari.

A tal ultimo riguardo il sottoscritto è stato portato a conoscenza della “Proposta di modifica al Regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari” che il 21 giugno 2018 il Maresciallo Maggiore Massimo De Marco ha presentato al Comandante del Corpo di Polizia Locale Antonio Arancio.

Al termine di un attento ed approfondito esame del documento, il sottoscritto ha potuto redigere una serie di osservazioni punto per punto in cui ha rilevato tutta una serie di vizi di legittimità, che onestamente mai si sarebbe aspettato da un Corpo di Polizia Locale che non può non conoscere l’intera normativa vigente in materia e che sembrano peraltro tradire in modo maldestro una certa strumentalità finalizzata soprattutto a far rientrare dalla finestra il bando dei gonfaloni che era stato annullato e fatto uscire dalla porta maestra: con la proposta vengono infatti cambiati i confini del centro storico del Comune di Nettuno a favore della “Next”, riducendoli ad una sola arteria, concedendole così di istallare i gonfaloni anche se per un periodo temporaneo in quello che rimane comunque a tutti gli effetti il vero centro storico vincolato di Nettuno.  

Le Osservazioni alla proposta di modifica al Regolamento comunale sono state allegate alla nota VAS prot. n. 50 del 21 ottobre 2018, non sapendo se a quel momento la proposta fosse stata già portata alla attenzione Commissario Straordinario, con la dichiarata finalità di fargliela prima adottare nelle veci della Giunta Comunale e poi approvare definitivamente nelle veci del Consiglio Comunale: a tal riguardo il sottoscritto ha messo in evidenza la totale inopportunità di approvare un simile provvedimento.

La “risposta” del dott. Bruno Strati è stata la Deliberazione Commissario n. 86 del 9 novembre 2018 con cui con i poteri della Giunta Comunale ha deciso di opporsi al ricorso notificato il 13 settembre 2018, presentato dalla Next contro il Comune per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 4796/2018: con tale provvedimento Bruno Strati ha deliberato di costituirsi avverso il ricorso per ottemperanza, conferendo per la terza volta l’incarico all’avv. Antonio Francesco Caputo.

Ritenendo che dal suddetto provvedimento può derivare un grave danno per il Comune di Nettuno, con Nota VAS prot. n. 51 del 19 novembre 2018 il sottoscritto ha fatto una serie di  considerazioni all’atto deciso dal Commissario Straordinario, facendo presente che «l’esito del ricorso per ottemperanza presentato dalla S.r.l.s. “Next”, in considerazione delle pronunce che ci sono già state da parte del TAR e del Consiglio di Stato, dovrebbe essere nuovamente a favore della “Next” e potrebbe portare alla nomina di un Commissario ad acta che dovrebbe sostituirsi al Comune di Nettuno (per ottemperare alla sentenza del TAR n. 4796/2018 rimasta finora inevasa) e che non si sa quali provvedimenti intenderà intraprendere. In tale malaugurato caso, provocato sempre e soltanto dalla “strategia” che la S.V. è stata indotta ostinatamente a seguire fin qui, il danno imputabile al Comune di Nettuno non sarebbe solo di un danno erariale ancora maggiore, che arriverebbe ad ammontare quanto meno a complessivi 34.620,63 €, non considerandovi pure l’eventuale risarcimento chiesto dalla S.r.l.s. “Next”, ma anche di un danno al decoro della città di Nettuno, specie se il Commissario ad acta assumesse in buona fede provvedimenti consigliati da altri che risultassero ancora viziati di legittimità. Dal momento che l’ottemperanza alla sentenza del T.A.R. n. 4796/2018 non può prescindere dall’esercizio del potere di autotutela nei confronti di tutti i provvedimenti relativi al procedimento del bando dei gonfaloni, a partire dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 40/2017, si chiede alla S.V. di rispettare e far rispettare la legalità che il 27 luglio 2018 ha promesso anche al sottoscritto di voler ripristinare a Nettuno.

La presente vale anche come formale diffida.»

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

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Commento di Agostino Gaeta sulla sua pagina facebook

RASSEGNA STAMPA

Il Caffè.tv di Anzio/Nettuno dell’11 gennaio 2019

Il Clandestino 12 gennaio 2019

Il Granchio del 12 gennaio 2019

 

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