LIGURIA – VIETATA LA CACCIA DOPO IL TRAMONTO

 

Con sentenza n. 40, pubblicata venerdì 6 marzo, la Corte Costituzionale ha definitivamente annullato un capoverso introdotto nel 2002 nella legge regionale ligure di regolamentazione della caccia, che consentiva illecitamente “la caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria fino a mezzora dopo il tramonto”. 

I giudici della Consulta hanno ribadito che la normativa statale impone la cessazione degli spari agli uccelli selvatici (come tordi, merli, cesene, anatre selvatiche ecc.) al calar del sole, ragion per cui la prosecuzione dell’attività venatoria per ulteriori trenta minuti, violando una misura indispensabile per la sopravvivenza e la riproduzione della fauna selvatica (espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato riguardante la tutela  dell’ambiente e dell’ecosistema), non sarebbe derogabile in modo più estensivo dalle Regioni.

È la seconda volta che una norma regionale della Liguria in materia di caccia dopo il tramonto viene bocciata dalla Corte Costituzionale: era già successo nel 2011 (sentenza n. 191/2011) nel caso di una legge regionale speciale che regolamentava le stagioni venatorie per il solo triennio 2010/2012. 

Ma la Regione aveva continuato anche negli anni successivi ad ammettere gli spari fuorilegge “crepuscolari” agli uccelli selvatici che si spostano dalle zone di alimentazione a quelle di riposo notturno, anche con pregiudizio per la pubblica incolumità nei minuti prossimi al  buio.

Il dubbio di possibile incostituzionalità era stato sollevato dal TAR Liguria nell’ottobre 2018, su ricorso delle associazioni ambientaliste ENPA, LAC, LAV e WWF, allorquando i giudici amministrativi avevano annullato anche alcune parti del calendario venatorio 2018/19 della Regione Liguria

(LAC, ufficio stampa e delegazione Liguria)

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