Fitosanitari, l’Ue autorizza l’uso del cyantraniliprole a certe condizioni

 

Uso di fitosanitari

L’Ue autorizza l’uso del cyantraniliprole, ma a certe condizioni.

La sostanza attiva se in conformità con quanto prescritto potrà essere utilizzata come principio attivo nei prodotti fitosanitari e se autorizzata potrà essere immessa sul mercato: è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea di oggi il relativo regolamento di esecuzione che entrerà in vigore tra venti giorni.

Nel giugno 2011 le società DuPont Crop Protection e Syngenta Crop Protection hanno presentato al Regno Unito una domanda di approvazione della sostanza attiva cyantraniliprole.

Il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore, ha informato le due società, gli altri Stati membri, la Commissione e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare dell’ammissibilità della domanda.

E ha presentato alla Commissione, con copia all’Autorità, un progetto di relazione di valutazione in cui si valuta se tale sostanza attiva possa soddisfare i criteri di approvazione stabiliti dal regolamento relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

La sostanza attiva cyantraniliprole soddisfa i criteri, ma alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, dovrà rispettare alcune condizioni e restrizioni.

I prodotti fitosanitari che sono utilizzati soprattutto in agricoltura, nonostante le loto molteplici funzioni (possono proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi, possono eliminare le piante indesiderate o parti di vegetali, possono frenare o evitare un loro indesiderato accrescimento) possono avere effetti indesiderati per l’uomo, la flora e la fauna, per il suolo, l’acqua e l’aria vista la loro tossicità.

Proprio per questo gli effetti sulla salute umana e sull’ambiente sono valutati ed esaminati dagli Stati membri, dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione.

Ed è proprio per questo che gli Stati in riferimento al cyantraniliprole dovranno prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori; per gli organismi acquatici, le api, gli altri artropodi non bersaglio; per le api e i bombi liberati per l’impollinazione, quando la sostanza è applicata nelle serre; alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni vulnerabili dal punto di vista del suolo e/o delle condizioni climatiche.

Inoltre dovranno essere presentate alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma riguardanti l’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie, qualora queste siano utilizzate per ricavare acqua potabile, entro due anni dall’adozione di un documento di orientamento sulla valutazione dell’effetto dei processi di trattamento dell’acqua sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie.

 

(Articolo di Eleonora Santucci, pubblicato con questo titolo il 25 agosto 2016 sul sito online “greenreport.it”)

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