Gli emendamenti proposti da VAS al disegno di legge approvato dal Senato sulle modifiche alla legge quadro sulle aree protette

 

Sulle proposte di modifiche della legge quadro n. 394/1991 la Commissione Ambiente del Senato ha voluto a suo tempo una apposita audizione anche con la associazione “Verdi Ambiente e Società (VAS). (vedi http://www.vasroma.it/audizione-con-vas-e-wwf-della-commissione-ambiente-del-senato-sulle-3-proposte-di-modifica-della-legge-quadro-sulle-aree-protette/)

Nel Disegno di legge approvato dall’Assemblea del Senato in un testo unificato (proposta di legge C. 4144) il contributo portato da VAS è stato fra l’altro in parte recepito per quanto riguarda l’obbligo di sottoporre i piani di assetto dei parchi al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), fatto presente solo dalla associazione Verdi Ambiente e Società”.

Non risulta invece che ora la Commissione Ambiente della Camera abbia convocato anche l’associazione “Verdi Ambiente e Società (VAS) alle audizioni fin qui già tenute con 11 associazioni ambientaliste: in questo frattempo il responsabile per Parchi e Territorio di VAS, il Dott. Arch. Rodolfo Bosi, ha esaminato la proposta di legge C. 4144 ed ha elaborato la seguente proposta di emendamenti 

PROPOSTA DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

SULLE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 394/1991

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DEL SENATO

Articolo 6 della legge n. 394/1991

Si propone di aggiungere al disegno di legge approvato dalla Assemblea del Senato un articolo 2-bis con rubrica “Modifica dell’articolo 6 della legge n. 391 del 1991” e dal seguente testo:

All’articolo 6, dopo il comma 4 si propone di aggiungere il seguente comma 4-bis:

«Dall’istituzione di ogni singolo parco o riserva fino all’entrata in vigore del rispettivo piano di assetto o del rispettivo piano di gestione sono misure di salvaguardia anche le prescrizioni dettate dai relativi Piani Territoriali Paesistici e dall’eventuale Piano Territoriale Paesistico Regionale, con la clausola che in caso di contrasto fra i due prevale la norma più restrittiva.»

Motivazioni – Ai sensi della lettera f) del comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 sono da considerare aree tutelate per legge (sottoposte cioè ad automatico vincolo paesaggistico) «i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi.»

Conseguentemente, per ogni progetto di trasformazione del territorio ricadente all’interno di parchi o riserve occorre il rilascio preventivo ed obbligatorio sia della autorizzazione paesaggistica che del nulla osta dell’Ente di gestione della relativa area naturale protetta.

Comma 3 dell’articolo 10 della legge n. 394/1991

Si propone di sostituire il testo del comma 2 dell’art. 20-bis del disegno di legge approvato dalla Assemblea del Senato con il seguente.

Il comma 3 dell’art. 10 della legge n. 394/1991 è sostituito dal seguente:

«La Comunità del parco contribuisce alla elaborazione assieme al Consiglio direttivo del piano pluriennale economico e sociale di cui all’articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento».

Motivazioni – Come di dirà più avanti nello specifico, si propone di non abolire il Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES), ma di farlo elaborare dal Consiglio Direttivo assieme alla Comunità del Parco.

articolo 11-bis della legge n. 394/1991

Il 3° comma dell’art. 20-bis del disegno di legge approvato dalla Assemblea del Senato propone la soppressione dell’art. 11-bis, che si propone invece di mantenere.

Motivazioni – L’art. 11-bis (introdotto dall’art. 2, comma 29, della legge 9 dicembre 1998, n. 426) recita testualmente: «1. Il consiglio direttivo del parco e la Comunità del parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e 14, il piano del parco e il piano pluriennale economico-sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14.»

È esattamente la procedura che si propone di mantenere, per le motivazioni espresse più avanti all’art. 14.

comma 2 dell’art. 12 della legge n. 394/1991

Si propone di integrare il comma 2-bis del punto 7) dell’art. 5 con il testo seguente:

«Ogni piano di assetto deve individuare una serie di possibili aree contigue finalizzate ad individuare una potenziale “Rete Ecologica” che presenti peculiarità ambientali e faunistiche da salvaguardare non solo in base a quanto previsto dall’art. 32 della presente legge, ma anche dalle Direttive “Habitat” e “Uccelli”. »

Motivazioni – Le aree contigue costituiscono indubbiamente dei territori di protezione esterna dei parchi, che come tali erano stati già tutelati fin dal 1985 dalla cosiddetta “legge Galasso”: ai sensi infatti della lettera f) del 1° comma dell’art. 1 della legge n. 431/1985 «sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497: …. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi».

Quando nel 1985 il legislatore ha inteso comunque vincolare a livello nazionale anche “i territori di protezione esterna dei parchi“, l’apparente indeterminatezza della definizione giuridica coniata è stata presumibilmente determinata dal necessario riferimento alla situazione complessiva esistente a quell’epoca del numero dei parchi già istituiti a livello sia nazionale che regionale, molti dei quali avevano delle zone di pre-parco o comunque zone esterne alla vera e propria perimetrazione provvisoria o definitiva delle aree protette, individuate ad ogni modo a loro volta entro ben precisi confini: con l’uso dell’espressione “territori di protezione esterna” il legislatore ha inteso fare espresso riferimento a questi casi.

A 6 anni di distanza dalla cosiddetta “legge Galasso”, con l’approvazione della legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 è stato introdotto il nuovo istituto delle “aree contigue“, che lascia meglio configurare l’ambito entro cui dovranno essere individuati i vincoli paesaggistici imposti automaticamente per i “i territori di protezione esterna” dei parchi: ma anche le aree contigue, finché non vengono definite e graficizzate nei loro esatti confini, non possono determinare la vigenza di nessun vincolo automatico.

Ne deriva che il rapporto esistente tra “aree contigue“, una volta istituite entro precisi e ben definiti confini, e “territori di protezione esterna dei parchi” è un rapporto di perfetta equivalenza, che dovrebbe quindi comportare l’imposizione automatica del vincolo paesaggistico anche sulle aree contigue.

La tutela del suddetto particolare vincolo paesaggistico, relativo ai “territori di protezione esterna dei parchi“, deve essere assicurata dalla classificazione per zone e dalla normativa d’uso e di valorizzazione ambientale prescritta per ognuna di esse dal relativo Piano Paesistico Territoriale Regionale (PTPR) adeguato al “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

La formulazione del dettato legislativo di livello nazionale (come poi anche regionale) non prevede anzitutto una contestualità dei tempi di definizione della perimetrazione dei parchi da un lato e dei confini delle aree contigue dall’altro lato, ma sembra posporre cronologicamente la “determinazione” dei confini delle aree contigue (2° comma dell’art. 32 della legge n. 394/1991).

Sicuramente le aree contigue non possono essere istituite contemporaneamente alla legge istitutiva di un’area protetta, dal momento che vanno decise d’intesa con l’organismo di gestione il quale non può esistere ancora al momento della istituzione di un parco, perché viene materialmente insediato soltanto dopo l’entrata in vigore della medesima legge istitutiva: ne deriva che le aree contigue non vengono considerate e quindi non possono incidere a priori sulla scelta della perimetrazione provvisoria stabilita nella legge istitutiva di un’area protetta.

Il dettato legislativo di livello nazionale (come poi anche regionale) non prevede nemmeno che le aree contigue interferiscano direttamente con la scelta della perimetrazione definitiva assegnata al piano di assetto, dal momento che l’art. 32 che le prevede non le lega al Piano di Assetto.

L’art. 12 della legge n. 394/91 relativo alla disciplina del piano di assetto dei parchi (così come gli articoli delle leggi regionali che l’hanno recepito) stabilisce soltanto l’obbligo di articolare in 4 zone (caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso) il territorio ricompreso all’interno della perimetrazione definitiva, e non anche il compito di delimitare i confini delle aree contigue, che sono invece disciplinate a parte sia nella legge quadro nazionale che in quelle regionali che l’hanno recepita, per giunta con procedimenti diversi.

Appare evidente però che lo studio e le analisi occorrenti per la redazione di ogni Piano di Assetto prendono in esame l’intero quadro ambientale entro cui si pone un’area naturale protetta e non può quindi non prevedere anche un sistema di aree contigue.

Il disegno di legge n. 119 del sen. D’Alì proponeva a tal riguardo che “il piano reca altresì l’indicazione anche di aree contigue ed esterne rispetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione e individuate d’intesa con la regione.” (testo poi confermato nel disegno di legge approvato dall’Assemblea del Senato.

Riguardo alla possibile “zona di transizione” va precisato che la Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 denominata “Habitat” è successiva sia alla legge quadro sulle aree naturali protette n. 394 del 6.12.1991 che alla legge sulla caccia n. 157 dell’11.2.1992 ed ha introdotto l’obbligo di costruire la “Rete Ecologica” europea chiamata “Rete Natura 2000”: quest’obbligo non può essere disatteso né dallo Stato né dalle Regioni, che nell’ambito della loro autonomia amministrativa possono comunque costruire tanto una Rete Ecologica Nazionale (REN) quanto una Rete Ecologica Regionale (RER), anche in assenza di quella nazionale, integrando e mettendo in rete i SIC e le ZPS con il rimanente sistema territoriale protetto, che è costituito per lo più dalle aree naturali protette istituite e dagli istituti di protezione della fauna selvatica, ma anche dai cosiddetti “beni diffusi” vincolati automaticamente dalla legge “Galasso” n. 431/1985 ed ora recepiti all’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, fra i quali vano considerati i corsi d’acqua ed i boschi e le foreste che costituiscono un habitat naturale per la fauna selvatica.

La Rete Ecologica sia Nazionale che Regionale si deve dunque articolare sugli elementi principali sopra descritti e deve fornire il quadro progettuale generale all’interno del quale inserire il progetto di un “Piano regionale delle aree naturali protette”.

Individuazione di una mappa delle possibili aree contigue – Va rilevato che le proposte dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), così come finora formulate in modo disseminato ma non continuo sul territorio, non costituiscono ancora una “rete”, per costruire la quale occorre per l’appunto individuare una serie di “aree contigue” ad aree naturali protette istituite o ad istituti di protezione della fauna selvatica (assimilabili eventualmente a loro volta ad “aree contigue”, specie se ciò si rendesse necessario ai fini della “riperimetrazione” delle aree precluse alla caccia da un lato e del mantenimento di una certa tutela dall’altro lato), oltre che utilizzare come corridoi ecologici di connessione sia i corsi d’acqua che i boschi e le foreste: la “mappa delle possibili aree contigue” deve dunque puntare ad individuare una potenziale “Rete Ecologica” che presenti peculiarità ambientali e faunistiche da salvaguardare non solo in base a quanto previsto dall’art. 32 della legge n. 394/1991, ma anche dalle Direttive “Habitat” e “Uccelli”.

Dal momento che una siffatta “Rete Ecologica” è costituita da un sistema di “aree contigue” che continuano pur sempre a far parte dell’Ambito Territoriale di Caccia, viene in ogni caso rispettato il principio delle percentuali massime di Superficie Agro-Silvo-Pastorale (S.A.S.P.) che può essere sottratta alla caccia, naturalmente sul presupposto che la “Rete Ecologica” venga comunque imperniata su un sistema complessivo di aree protette precluse alla attività venatoria nella misura percentuale non superiore al 30% della S.A.S.P..

Sulla “intelaiatura” della Rete Ecologica Nazionale e Regionale si potranno dunque individuare tutta una serie di possibili aree contigue tanto alle aree naturali protette istituite e istituende quanto ai corridoi ecologici ed alle zone cuscinetto.

Dei tre disegni di legge presentati solo quello della senatrice De Petris proponeva di modificare l’art. 32 della legge n. 394/1991 prevedendo l’istituzione di aree contigue “Al fine di consentire la circolazione dei flussi genetici nella rete territoriale a supporto della biodiversità e sviluppare la connessione ecologica nell’ambito del sistema delle aree protette, nonché di assicurare una più efficace conservazione delle aree protette stesse mediante zone di transizione, con i piani paesaggistici di cui all’articolo 135 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, possono …”.

comma 3 dell’art. 12 della legge n. 394/1991

Si propone di modificare ed integrare il testo successivo ai primi due periodi (che rimangono invariati) del comma 2 del punto 8) dell’art. 5 nel seguente modo:

«L’Ente parco, nella qualità di autorità procedente, dà avvio alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del piano, da svolgere da parte dell’autorità regionale competente, secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.

La V.A.S. è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano;

b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione;

c) nell’ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell’articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o adeguato ai sensi dell’articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;

d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per 60 giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;

e) l’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;

f) Il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.»

Motivazioni – Tutti e tre i disegni di legge, avevano perso l’occasione di adeguare il dettato normativo con il 4° comma dell’art. 7, di cui tutti e tre abrogavano la seconda parte per proporre in modo unanime che il Piano di Assetto debba intendersi comunque definitivamente approvato così come adottato se non venisse approvato entro un anno.

A parte la dubbia legittimità dell’esautoramento delle Regioni in caso di inerzia, perché si può prestare ad operazioni anche di tipo speculativo in danno dei parchi anziché a tutela di essi, in questa sede interessa mettere in evidenza il mancato recepimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) prescritta dal D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato dapprima dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010: comporta che la redazione di ogni Piano di Assetto deve essere obbligatoriamente sottoposta a VAS.

La procedura di VAS così come stabilita comporta dunque per ogni Piano di Assetto di un’area naturale protetta – dopo la conclusione della verifica di assoggettabilità che si concretizza in un documento finale di Scoping (art. 12) – la pubblicazione ed il deposito per 60 giorni della “proposta” del Piano di Assetto unitamente al Rapporto Ambientale che ne ha determinato le scelte (2° comma dell’art. 14) assieme ad una Sintesi Non Tecnica, adottando ufficialmente solo alla fine (art. 16) la decisione finale (con la revisione del Piano, ove si renda necessaria, ai sensi del 2° comma dell’art. 15) tenendo conto delle controdeduzioni congiunte alle osservazioni presentate (espresse sotto forma di “parere motivato” ai sensi del 1° comma dell’art. 15).

Alla decisione finale deve seguire la vera e propria adozione del Piano di Assetto da parte del Consiglio Direttivo e la sua pubblicazione e deposito per 40 giorni, seguendo il dettato del 4° comma dell’art. 12 della legge n. 394/1991.

Dopo l’audizione concessa a VAS dalla Commissione Ambiente del Senato il 9 ottobre 2013 e la consegna delle osservazioni, nel disegno di legge approvato dall’Assemblea del Senato risulta essere stato recepito, ma in modo impreciso, l’obbligo di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategia ogni Piano di Assetto dei parchi: per tali motivi si propone il suddetto emendamento.

comma 7 dell’art. 12 della legge n. 394/1991

Si propone di aggiungere un punto 8-bis) dell’art. 5 dal seguente testo:

«Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.»

Motivazione – Tutte e tre i disegni di legge, così come il testo unificato approvato dall’Assemblea del Senato, hanno perso l’occasione di adeguare il dettato normativo del 7° comma dell’art. 12 (secondo cui il Piano di Assetto di un parco sostituisce ad ogni livello i piani paesistici) con il secondo periodo del 3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004, con cui è stato emanato il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi del quale “per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette”.

Con sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione relativa al principio della “cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette”.

I disegni di legge n. 119 del sen. D’Alì e n. 1034 del sen. Caleo, così come il testo unificato approvato dall’Assemblea del Senato, ignorano sia il D.Lgs. n. 42/2004 che la sentenza della Corte Costituzionale, mentre il disegno di legge n. 1004 della senatrice De Petris provvede correttamente, ma solo passivamente a recepire il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” eliminando le parole “i piani paesistici” dal comma 7 dell’art. 12 della legge n. 394/1991, senza contenere una minima ulteriore traccia di aver recepito la sentenza della Corte Costituzionale anche e soprattutto in termini di incidenza sulla pianificazione dei Piani di Assetto.

In termini pratici si tratta di sancire per legge che le destinazioni dei Piani di Assetto debbono rispettare le prescrizioni impartite dai Piani Territoriali Paesistici Regionali (PTPR) ed in particolare quelle che dettano la tutela integrale e quindi la inedificabilità.

Rubrica dell’articolo 14 della legge n. 394/1991

Si propone di sostituire il comma 4 dell’art. 20-bis del disegno di legge approvato dalla Assemblea del Senato con il seguente:

«4. All’articolo 14 della legge n. 394 del 1991, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili ».

Motivazioni – Sono quelle successive, specificate per l’articolo 14 della legge n. 394/1991.

Articolo 14 della legge n. 394/1991

Si propone di abrogare il testo della lettera c) del 1° comma dell’art. 5 del disegno di legge approvato dall’Assemblea del Senato, per sostituirlo con il seguente:

«L’articolo 14 è sostituito dal seguente:  

«1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l’Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all’interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine il Consiglio Direttivo, d’intesa con la Comunità del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, contestualmente al piano di Assetto di cui costituisce anche strumento di attuazione, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto a valutazione ambientale strategica ed è approvato dalla regione o, d’intesa, dalle regioni interessate.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l’agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro silvo-pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l’occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l’Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l’uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa debbono entrare a far parte man mano degli annuali bilanci di previsione di ogni Ente Parco.

6. L’Ente parco organizza, d’intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

7. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.»

Motivazioni – Il Piano Pluriennale Economico e Sociale (PPES) deve essere opportunamente coordinato con il Regolamento del Parco e soprattutto con il Piano di Assetto di cui costituisce il successivo strumento di attuazione, al pari dei piani attuativi particolareggiati di attuazione dei Piani Regolatori Generali dei Comuni: abrogare del tutto i commi 1, 2, 3 4, e 6 dell’art. 14 della legge n. 394/1991 che lo prevede, come facevano tutti e tre i disegni di legge ed ora il disegno di legge approvato dalla Assemblea del Senato, per farlo assorbire dal Piano di Assetto che pianifica il territorio e che non può curarsi anche degli aspetti gestionali non sembra una soluzione troppo praticabile.

Il piano di assetto destina il territorio di ogni area naturale protetta ad una zonizzazione che rimane per lo più fissa nel tempo, all’interno di ognuna delle quali si possono invece prevedere interventi programmati che sono diversificati e scaglionati nel tempo e che quindi possono essere progettati di continuo anno per anno: per tali motivi il Piano di Assetto non può prevedere la totalità dei possibili interventi realizzabili nel tempo all’interno di ognuna delle zonizzazioni da lui individuate.

Si fa ad ogni modo presente che anche il PPES va sottoposto obbligatoriamente a VAS.

comma 2 dell’art. 25 della legge n. 394/1991

Si propone di sostituire l’intero testo della lettera d) del 1° comma dell’art. 5 con il seguente:

«Il comma 2 dell’’articolo 25 sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto previsto dall’articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il piano per il parco è adottato dall’organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello»

Motivazioni – Sono le stesse del comma 7 dell’art. 12 delle legge n. 394/1991. 

Articolo 26 della legge n. 394/1991

Si propone di abrogare la lettera e) del 1° comma dell’art. 5.

Motivazioni – Sono le stesse del comma 7 dell’art. 12 delle legge n. 394/1991.

Articolo 29 della legge n. 394/1991

Si propone di sostituire il testo dell’articolo 16 del disegno di legge con il seguente:

«All’articolo 29, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991, le parole: «legale rappresentante» sono affiancate dalle parole «assieme al direttore».

Motivazioni – Ai fini della loro validità giuridica, i provvedimenti in particolare di repressione di abusi commessi all’interno di un’area naturale protetta debbono essere sottoscritti non solo dal Direttore ma anche e soprattutto dal Presidente dell’organismo di gestione, che ai sensi del comma 6 dell’art. 9 della legge n. 394/1991, così come modificato dal disegno di legge approvato dalla Assemblea del Senato, ha la “rappresentanza legale” dell’Ente.

Articolo 32 della legge n. 394/1991

Alla lettera f) del 1° comma dell’art. 5 del disegno di legge si propone di sostituire il testo del 2° comma con il seguente:

«2. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale delle aree contigue, in esse l’attività venatoria può essere esercitata soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge, salvi i divieti e le prescrizioni che l’ente gestore dell’area protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell’area stessa, può disporre, per particolari specie di animali».

Motivazioni – Il disegno di legge così come approvato dalla Assemblea del Senato consente ora l’esercizio dell’attività venatoria solo ai “soggetti aventi facoltà di accesso all’ambito territoriale di caccia comprendente l’area contigua”, che sono cosa ben diversa dai “residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua” perché è stata tolta la “caccia controllata” e perché l’area contigua potrebbe ricadere anche in più di un ambito territoriale di caccia che è ad ogni modo quasi sempre più grande, per cui ad esso accedono anche i residenti dei Comuni non facenti parte né dell’area naturale protetta né dell’area contigua. C’è inoltre da considerare che l’accesso ad ogni ambito territoriale di caccia è aperto al “nomadismo venatorio”.

Per tutte le suddette ragioni è stato proposto il testo originario, a tutela delle aree contigue dall’eccesso incontrollato dell’attività venatoria.

Modifiche all’articolo 146 del D. Lgs. n. 42/2004

Si propone di sostituire l’ultimo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 22 del disegno di legge approvato dalla Assemblea del Senato con il seguente testo:

«Sia in regime di misure di salvaguardia che dopo l’entrata in vigore del piano del parco, il nulla osta di cui all’articolo 13 della legge n. 394 del 1991 ha valenza anche di autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura disciplinata nel presente articolo».

Motivazioni – si tratta di una semplificazione delle procedure, che evita al cittadino l’obbligo di acquisire due distinti provvedimenti da due diverse autorità.

********************

La proposta di emendamenti è stata trasmessa per posta elettronica da VAS al Presidente della Commissione Ambiente On. Ermete Realacci, a cui è stato chiesto di far dare in copia la proposta a tutti i membri della Commissione per consentire ad ognuno una opportuna valutazione anche del contributo portato da VAS.

Il Dott. Arch. Rodolfo Bosi per suo conto ha trasmesso la proposta di emendamenti sempre per posta elettronica a diversi membri della Commissione Ambiente del Sanato.

Gli ha risposto immediatamente la Vicepresidente On. Serena Pellegrino (Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà) con il seguente messaggio.

———- Messaggio inoltrato ———-
Da: On. Serena Pellegrino <pellegrino_s@camera.it>
Date: 16 gennaio 2017 10:16
Oggetto: Re: Proposta di emendamenti al disegno di legge sulle modifiche alla legge n. 394/1991 approvato dalla Assemblea del Senato
A: vas roma <circolo.vas.roma@gmail.com>
Cc: Gori Walter <walter.gori@camera.it>, Lion Marco <on.marco.lion@gmail.com>

Gent. Arch. Bosi

La ringrazio infinitamente per queste proposte.

Stiamo raccogliendo tutte le sollecitazioni e le presenteremo tutte segnalando la provenienza.

Per quanto riguarda le audizioni io ho presentato in ufficio di presidenza un elenco di oltre 50 associazioni il presidente ha ritenuto di fare una selezione non so con quale criterio.

Ma ci siamo impegnati a chiedere a TUTTI di segnalare le proprie proposte emendative. Come gruppo parlamentare abbiamo dichiarato la nostra totale opposizione a questa riforma della 394/91 chiedendone il ritiro.

Così non sarà ovviamente, contestualmente abbiamo chiesto alle associazioni presenti e a tutti gli interessati di produrre documenti esaustivi e emendamenti.

I suoi saranno oggi stesso inoltrati al nostro ufficio legislativo.

Resto a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

 

Serena Pellegrino

Inviato da iPad

 

 

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