LA MAGGIORANZA DI QUESTO PARLAMENTO NON VUOLE ACCOGLIERE NELLA RIFORMA DELLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE NEMMENO CIÒ CHE È OBBLIGATORIO RECEPIRE

COMUNICATO STAMPA

LA MAGGIORANZA DI QUESTO PARLAMENTO NON VUOLE ACCOGLIERE NELLA RIFORMA DELLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE NEMMENO CIÒ CHE È OBBLIGATORIO RECEPIRE

Il percorso di riforma della legge n. 394/1991, iniziato a marzo del 2013 e proseguito con l’unificazione di diversi disegni di legge in un unico testo che è stato approvato dall’Assemblea del Senato il 10.11.2016 e trasmesso all’altra Camera come disegno di legge C.4144-A, sta per proseguire con la discussione sulle linee generali della proposta di legge che è all’ordine del giorno dei lavori della Camera dei Deputati di oggi pomeriggio.

Nel testo approvato dal Senato è stato recepito l’emendamento proposto unicamente dall’associazione VAS in occasione dell’udienza avuta il 9.10.2013 con la Commissione Ambiente del Senato, che ha portato a sottoporre ogni Piano di Assetto dei parchi al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), perché espressamente prescritto dal Codice dell’Ambiente (art. 11 e seguenti del D.Lgs. 152/2006).

Anche gli altri emendamenti, proposti sempre unicamente da VAS, hanno riguardato modifiche che sarebbero obbligatoriamente da recepire in ottemperanza a sentenze della Corte Costituzionale o alle prescrizioni imposte a tutela dei parchi o alla normativa sovraordinata: non sono stati invece accolti né dall’Assemblea del Senato nè dalla Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, che non li ha voluti accogliere fra gli emendamenti da lei approvati.

Sono essenzialmente i tre seguenti.

1 – La legge quadro n. 394/1991 stabilisce (comma 7 dell’art. 12) che ogni Piano di Assetto «sostituisce ad ogni livello i piani paesistici», a cui invece li subordina il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (3° comma dell’art. 145 del D.Lgs. n. 42/2004): il contrasto è stato superato con la sentenza n. 108 del 19 maggio 2008 con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione relativa al principio della «cogente prevalenza dei piani paesistici sulla pianificazione delle aree naturali protette».

Fin dal 2009 la Regione Lazio si è adeguata alla suddetta sentenza della Consulta modificando la propria legge regionale n. 29/1997 sulle aree naturali protette del Lazio: in termini pratici si tratta di sancire per legge che le destinazioni dei Piani di Assetto debbono rispettare le prescrizioni impartite dai Piani Territoriali Paesistici regionali ed in particolare quelle che dettano la tutela integrale e quindi la inedificabilità.

In tal modo si limita il potere dei Consigli Direttivi che volessero approvare Piani di Assetto di cementificazione dei parchi in danno del paesaggio e dell’ambiente.

2 –   Dall’istituzione di ogni singola aree protetta sino all’approvazione definitiva del relativo Piano di Assetto debbono operare come misure di salvaguardia anche e soprattutto le prescrizioni dettate dai rispettivi Piani Territoriali Paesistici vigenti, dal momento che parchi e riserve sia nazionali che regionali, compresi i loro territori di protezione sterna, sono tutelati per legge (lettera f del 1° comma della’rt. 142 del D.Lgs. n. 42/2004) come “beni paesaggistici2 a tutela dei quali sono cogenti le norme dettate dai piani paesistici.

Pertanto il rilascio di ogni nulla osta da parte dell’Ente Parco deve verificare la conformità del progetto di trasformazione del territorio con le prescrizioni dettate dai rispettivi  piani territoriali paesistici.

3 – Il disegno di legge approvato dalla Assemblea del Senato è stato emendato dalla Commissione Ambiente della Camera, che ha approvato un emendamento secondo cui nelle aree contigue la caccia «può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue», accogliendo un emendamento proposto da VAS, mentre poco più avanti in modo del tutto contraddittorio ha lasciato intatto il testo approvato dal Senato secondo cui nelle aree contigue «l’attività venatoria può essere esercitata solo dai soggetti aventi facoltà di accesso all’ambito territoriale di caccia comprendente l’area contigua», che sono cosa ben diversa dai «residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua» perché è stata tolta la “caccia controllata” e perché l’area contigua potrebbe ricadere anche in più di un ambito territoriale di caccia che è ad ogni modo quasi sempre più grande, per cui ad esso accedono anche i residenti dei Comuni non facenti parte né dell’area naturale protetta né dell’area contigua.

C’è inoltre da considerare che l’accesso ad ogni ambito territoriale di caccia è aperto al “nomadismo venatorio”.

A supporto del ripristino obbligatorio dell’originaria disposizione dell’art. 32 della legge 394/1991 ci sono le sentenze con cui la Suprema Corte ha sancito l’illegittimità costituzionale di disposizioni analoghe della Regione Liguria (sentenza n. 315 del 2010) e della Regione Piemonte (sentenza n. 136 del 2014): la stessa illegittimità è stata sancita anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 4153 del 16 luglio 2012).

Ci si aspetta che in sede di dibattito in aula di Montecitorio la maggioranza dei Deputati sia meno sorda e senta quindi l’obbligo di recepire quanto ha sancito sia la Corte Costituzionale che la normativa sovraordinata vigente in materia.

 

Per ogni ulteriore informazione: Dott. Arch. Rodolfo Bosi  (3339797338)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Vas