Enti parco: il “Manuale Cencelli” applicato ai Consigli direttivi

 

Matteo Ceruti, fra i redattori del progetto di legge n. 1964 del 26 novembre 1987 – poi divenuto dopo 4 anni la l. n. 394/1991 – scrisse che fra gli aspetti di più acuto conflitto nel dibattito parlamentare vi era stato il sistema di reclutamento dei direttori.

Dopo trent’anni non c’è ancora nulla di nuovo, salvo un esacerbato nuovo conflitto sul medesimo argomento, aggravato dalle condivisibilissime considerazioni di Umberto Eco sul ruolo dei social network.

Valga ricordare, quale senso della verità che si riflette nei ricorsi della storia, come durante la gestazione della legge quadro era stata inizialmente prevista la nomina dei direttori da parte degli enti parco solo a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami.

Poi, però, l’istanza venne sopraffatta dalla figura preminente del Ministro dell’ambiente, arbitro capace di scegliere fra indizione del concorso ed esercizio della facoltà di “chiamata” per contratto di diritto privato.

Ceruti commentò tale esito sostenendo che: «potrebbe favorire scelte clientelari e impedire la conferma di direttori “scomodi”».

Basta leggere (anche con un dettaglio di analisi assai meno approfondito rispetto a quello che è stato applicato alla ineguagliabile amministrazione Videsott del PNGP) la storia dei vari Enti parco per comprendere se e quanto avesse avuto ragione o meno.

E forse, ci si potrebbe domandare a corollario quanti, fra i “contemplati” nell’albo/elenco ed ancora potenzialmente incaricabili o meno, siano in grado di redigere perfettamente da soli un Piano della Performance senza una profonda sensazione di vuoto nello stomaco e di totale smarrimento.

Ora, è il caso di considerare che tra gli “aspetti più qualificanti della legge” (sempre nell’opinione di Ceruti e degli altri che hanno collaborato alla costruzione della legge quadro) era stata annoverata l’inclusione, nel consiglio direttivo dell’ente parco, degli esperti di designazione della comunità scientifica e delle associazioni di protezione ambientale (una vera novità, considerato il riferimento normativo, univoco e condiviso anche per l’istituzione del Ministero dell’Ambiente e costituito cioè dalla l. 349/1986).

La previsione di cui all’art. 9 comma 4 l. 394/1991 era ed è assolutamente chiara ed inequivoca: i componenti del consiglio direttivo debbono possedere particolari requisiti personali, scientifici e professionali, in materia di conservazione della natura («esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità»).

La norma vale per ‘tutti’ i componenti e non sembra che possa recare eccezioni nemmeno per i membri nominati “su designazione” della Comunità del parco.

La strutturazione in punto di diritto della fattispecie normativa prevede che la particolare competenza debba essere comprovata e documentata e che il provvedimento di nomina da parte del Ministro dell’ambiente, susseguente alla designazione operata dai vari soggetti istituzionali e non, serva appunto per sindacare in ultima istanza il possesso dei requisiti di legge.

E, così, anche per verificare situazioni di inopportunità manifesta o di conflitto d’interesse.

Pare, in proposito, che sia stato frequentemente dimenticato il valore cogente dell’art. 1 comma 734 l. 296/2006: «Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti».

Inutile soggiungere che un eventuale provvedimento di nomina che non rispondesse alla verifica della titolarità di siffatta particolare qualificazione di cui al citato art. 9 comma 4 l. 394/1991 sarebbe quantomeno illegittimo.

Così come nella non accurata verifica di posizioni di conflitto di interesse o violazione di legge.

Eppure la prassi ha puntualmente registrato, in particolare per le nomine definite “di competenza statale” (e regolarmente per quelle “territoriali”) una  costante applicazione del noto “Manuale Cencelli”, “ce(a)ncellando” di fatto quella particolare qualità che avrebbe dovuto caratterizzare l’organo avente competenza su tutte le questioni generali dell’Ente parco e che, assieme alla figura del presidente, costituisce nel testo di legge e negli statuti degli enti parco la vera ed effettiva cabina di comando dell’area protetta (che non è, invece, individuabile affatto nella figura e nei compiti del Direttore, come molti pretendono di sostenere o come tanti hanno realizzato nella prassi).

A volte la violazione è (stata) così marchiana, palese e grossolana, nonché perfettamente inquadrabile nella lottizzazione politica, da rasentare (o forse valicare) l’illecito penale.

E ciò tranciando ogni inutile considerazione (a questo punto) sulla proporzione tra le nomine istituzionali e quelle “territoriali”.

È del tutto vano, cioè, disquisire in astratto del rapporto (ormai 4:4 dal 2013) fra i componenti teoricamente laici e quelli designati dal “territorio” (che non necessariamente è per forza portatore di interessi contrapposti con le finalità di tutela e valorizzazione dell’interesse naturalistico protetto) o anche scandalizzarsi senza ipocrisia del possibile ingresso di un rappresentante del mondo agricolo, quando poi la composizione effettiva dei consigli direttivi è del tutto avulsa dalla doverosità di legge, con pedissequa confusione dei ruoli.

Forse è anche il caso di verificare quante volte è raggiunto il numero legale nei consigli direttivi, persino in situazioni di somma importanza per la gestione dell’Ente parco, a piena conferma dello scarsissimo valore che – in ragione delle non adeguate nomine – è conferito al vero e proprio organo decisionale dell’area protetta.

Anzi, sovente si sconta l’inutile nomina di componenti pur “illustri” che, però, vivendo altrove o in quanto “diversamente occupati”, in ragione del modesto rimborso delle spese di trasferta ed in mancanza di altri emolumenti, declinano spesso e volentieri la loro presenza, confermando l’assunto per cui anche l’occuparsi della wilderness diventa una mera questione di convenienza economica, piuttosto che un munus anzitutto onorifico.

Con buona pace per una diffusa realtà di preparati, appassionati e motivati “giovani”, i quali, non avendo né un’età prossima alla pensione né godendo il tepore di spesse coltri di tutela politica, non possono far null’altro che stare alla finestra ed ascoltare da lontano gracchiare il solito disco rotto che gira sul vecchio grammofono tutto italiano.

 

(Articolo di Giacomo Nicolucci, pubblicato con questo titolo il 28 aprile 2017 sul sito online “greenreport.it”)

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