Il silenzio–assenso non vale nei Parchi

 

Con una recente sentenza  il Tar del Lazio ha escluso che l’istituto generale del silenzio-assenso possa essere applicato anche in materia di tutela ambientale e paesaggistica e ritiene che, in caso di inerzia dell’ente parco, non possa far venir meno il concreto interesse ambientale, «non essendo configurabile un sistema che sovverta i principi fondamentali in materia ambientale».

Il tutto nasce da un ricorso della Società Vicarello Spa contro l’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano), la Regione Lazio e il ministero per i Beni e le attività culturali, per chiedere l’annullamento del diniego nulla-osta per ottenere il permesso di ricerca di acqua termominerale Fonti di Vicarello nel Comune di Bracciano e per chiedere il risarcimento danni.

La Società è titolare  della concessione “Terme Apolinnari” per la coltivazione delle sorgenti di acqua termo minerale e il  27 maggio 2002 aveva chiesto  un permesso di ricerca di acqua minerale e termale perché la sorgente già sfruttata sarebbe  insufficiente a soddisfare le esigenze curative ed igienico sanitarie degli stabilimenti termali.

Ma, mentre erano in corso le fasi istruttorie da parte di Regione e Soprintendenza, il Parco Regionale ha espresso il proprio diniego sul rilascio del nulla osta e la conferenza di servizi del 25 ottobre 2007 ne ha preso atto.

La Società Vicarello  ha presentato ricorso  accusando il Parco di violazione del principio del contrario actus e del principio del contraddittorio; di violazione di diverse leggi statali e regionali e anche della legge n. 394/1991 sulle Aree protette; di eccesso di potere sotto differenti profili e di difetto d’istruttoria e di motivazione,

La Regione Lazio si è costituita in giudizio e ha chiesto «il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze», altrettanto hanno fatto il ministero ed il Parco Regionale di Bracciano e Martignano.

E il Tar del Lazio ha detto che «il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto».

Ecco cosa si legge nella sentenza:

Con il primo motivo la Società ricorrente invoca la formazione del silenzio assenso sulla sua istanza, ai sensi del riferito art. 13, a norma del quale il rilascio del nulla osta deve ritenersi perfezionato alla scadenza del termine di sessanta giorni dalla richiesta di rilascio di autorizzazioni o concessioni relative ad interventi, impianti ed opere da realizzarsi all’interno del perimetro del parco, con facoltà del presidente del parco, entro il citato termine, di rinviare, per una sola volta di ulteriori trenta giorni, i termini di espressione del parere, tenuto conto che l’stanza di rilascio del nulla osta risulta pervenuta all’ente parco il 6 marzo 2006 con conseguente richiesta di documentazione integrativa in data 15 marzo 2007.

Giova premettere, al fine del decidere, che la legge n. 394/1991, evocata dal ricorrente, all’art. 6 ed all’art. 11 rispettivamente dispone che nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, e che sono vietate l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali, comprensive dell’attività di ricerca delle acque minerali e termali ai sensi delle disposizioni di cui al R.D. n. 1443/1927.

Osserva, altresì, il Collegio come la legge regionale n. 29/1997 all’art. 8 prevede che nelle zone A del parco è vietata la realizzazione di opere di opere che comportino una modificazione permanente del regime delle acque, circostanza quest’ultima rinvenibile riguardo all’area interessata dagli interventi assoggettati a nulla osta del Parco, essendo quest’ultima ricompresa all’interno della zona (ZPS) del comprensorio di Bracciano e Martignano.

Per quanto premesso, il Collegio, pur consapevole dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato secondo cui il silenzio assenso previsto dall’art. 13, commi 1 e 4, l. 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) non è stato implicitamente abrogato a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 80 del 2005, che, nell’innovare l’art. 20, l. n. 241 del 1990, ha escluso che l’istituto generale del silenzio-assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica, ritiene che tale evento procedurale in caso di inerzia dell’ente parco non può far ritenere venuta meno la cura concreta dell’interesse ambientale, non essendo configurabile un sistema che sovverta i principi fondamentali in materia ambientale.

Con specifico riguardo al caso in esame, giova rilevare come la vigenza di divieti normativi previsti dalla normativa regionale, l’inclusione dell’area interessata dall’intervento in zona di protezione speciale, in disparte dalla complessità dell’istruttoria foriera di richieste documentali integrative, non possano ritenersi superabili, nella prospettiva della tutela ambientale, dalla mancata espressione del succitato nulla osta entro i termini temporali invocati dalla parte ricorrente.

Anche il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la omessa convocazione della conferenza di servizi utile alla definizione dell’istanza presentata dalla ricorrente non appare, ad avviso del Collegio, persuasiva, posto che il diniego espresso dall’ente parco, alla stregua delle motivazioni diffusamente richiamate nella parte in premessa, non avrebbero potuto condurre a diverso esito rispetto alle determinazioni sfavorevoli ostative allo svolgimento dell’attività di ricerca in questione.

Per le medesime ragioni, anche i residui motivi di ricorso devono considerarsi privi di pregio, atteso che il diniego di nulla osta diffusamente dà conto del quadro normativo di riferimento ostativo all’esercizio dell’attività di ricerca di acqua termale, nonché delle ragioni per le quali la realizzazione dei pozzi di sondaggio e delle opere di cementificazione e strutturali strumentali all’attività anzidetta (cementificazione rispetto al piano di campagna e costruzione di una cabina) sarebbero precluse tenuto conto dei vincoli ambientali, paesaggistici e faunistici insistenti sull’area d’intervento.
Pertanto, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto, con compensazione, fra le parti in causa, delle spese e degli onorari di giudizio.

 

(Articolo pubblicato con questo titolo il 19 febbraio 2018 sul sito online “greenreport.it”)

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