VAS invita e diffida il Commissario Straordinario del comune di di Nettuno ad ottemperare alle sentenze del TAR sul bando dei gonfaloni nel pieno rispetto della normativa vigente in materia

 

Prot. n. 1/2019                                                                   al Commissario Prefettizio del Comune di Nettuno

Dott. Bruno Strati

Oggetto – Obbligo di ottemperare alle sentenze del TAR n. 4796/2018 e 198/2019, ma nel rispetto della intera normativa vigente in materia

Sui quotidiani locali è stato dato ampio risalto alla Sentenza del TAR n. 198 del 7 gennaio 2019, che ha accolto il ricorso della “Next” S.r.l.s. per ottenere l’ottemperanza alla Sentenza n. 4796 del 6 marzo 20188 e che ha testualmente stabilito:

– di ordinare «al Comune di Nettuno di dare piena ed integrale esecuzione, nel termine di 30 giorni, alla sentenza di questo Tribunale n. 4796/2018, provvedendo al riesame dell’istanza di autorizzazione proposta dalla ricorrente»;

– di condannare «il Comune di Nettuno, in caso di ulteriore inerzia, a decorrere dal trentunesimo giorno e per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni, al pagamento in favore della ricorrente di una penalità di mora giornaliera pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nello svolgimento del suddetto riesame»;

– di disporre che «in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione Comunale, protrattasi per oltre 90 giorni, all’esecuzione provveda, in qualità di Commissario ad acta, il Direttore della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali del Dipartimento per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’Interno, o funzionario da lui designato», ha posto «a carico del Comune di Nettuno il compenso del Commissario ad acta, da liquidarsi con successivo provvedimento, a richiesta dell’interessato»;

– di condannare «il Comune di Nettuno al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 1.500,00 oltre oneri di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato».

Il 12 gennaio 2019 il quotidiano locale “Il Clandestino” ha pubblicato un articolo dal titolo “Bando Next, il Comune verso l’approvazione del progetto”, con cui ha dato notizia della suddetta sentenza del TAR ed ha fatto sapere che il Commissario ad acta comunque non arriverà perché  «l’Amministrazione ha già dato mandato ai dirigenti di ottemperare alla sentenza del Tribunale che, entro i 30 giorni previsti, sarà attuata».

Non è dato di sapere la fondatezza della comunicazione relativa alla intenzione del Comune di Nettuno di procedere alla “approvazione del progetto” e soprattutto chi abbia anticipato al quotidiano una tale intenzione del Comune: se la notizia rispondesse comunque al vero, se ne dovrebbe ad ogni modo dedurre che sia stata la S.V. a dare mandato di ottemperare alla sentenza del TAR nel modo anticipato dal quotidiano al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria Luigi D’Aprano ed al Comandante Corpo di Polizia Locale Antonio Arancio ed al Maresciallo Maggiore del medesimo Corpo Massimo De Marco, se non anche al Responsabile della Tributaria Polizia Municipale Franco Paolini, che assieme al dott. Luigi D’Aprano ed all’arch. Jr Stefano Bernicchia ha aggiudicato il cosiddetto “bando dei gonfaloni” alla S.r.l.s. “Next”.

A nome di questa associazione ho trasmesso alla S.V. la Nota VAS prot. n. 28 del 28 maggio 2018. con cui ho inteso portare un contributo riguardo alle tre possibili modalità con cui ottemperare alla sentenza del TAR n. 4796/2018, che consistono nella comunicazione alla S.r.l.s. “Next” ai sensi dell’art. 10 Bis della legge n. 241/1990 dei motivi tecnici che ostano in modo inderogabile all’accoglimento della istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti, nonché nell’annullamento tanto della deliberazione di Giunta n. 40/2017 e conseguentemente del verbale di aggiudicazione del “bando dei gonfaloni”.

Il 31 maggio 2018 il dott. Luigi D’Aprano, che l’Ufficio Protocollo del Comune ha portato indebitamente a conoscenza della nota di VAS, ha inviato alla S.V. una nota con cui «ha espresso l’opportunità e la necessità di proporre appello avverso la Sentenza n. 4796/18 del TAR Lazio», difendendo la validità di un diniego portato senza il contestuale annullamento della Deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 21 marzo 2017 e del Verbale della Commissione del 27 giugno 2017.

Alla nota di VAS la S.V. non ha ritenuto di rispondere, preferendo con Deliberazione n. 8 del 4 giugno 2018 dare incarico di impugnare la sentenza del TAR al Consiglio di Stato allo stesso avvocato Antonio Caputo che ha difeso il Comune nel ricorso al TAR della “Next” S.r.l.s., mantenendo una impossibile quanto contraddittoria linea difensiva basata su un diniego di rilascio delle autorizzazioni senza il contestuale annullamento dell’intero “bando dei gonfaloni”.  

In allegato ad un messaggio di posta elettronica della Polizia Tributaria del Comune di Nettuno il 21 giugno 2018 il Maresciallo Maggiore del Corpo di Polizia Locale Massimo De Marco ha trasmesso al Comandante Antonio Arancio una “Proposta di modifica al regolamento comunale per la disciplina dei mezzi pubblicitari”, che per legittimare il “bando dei gonfaloni” cambia i confini del centro storico del Comune di Nettuno, riducendoli ad una sola arteria, concedendo così di istallare i gonfaloni anche se per un periodo temporaneo in quello che rimane comunque a tutti gli effetti il vero centro storico vincolato di Nettuno.

Nel corso dell’incontro che la S.V. ha voluto avere con il sottoscritto il 27 luglio 2018 il dott. Luigi D’Aprano ha fatto sapere che il Comune aveva impugnato al Consiglio di Stato la sentenza n. 4796 del 6 marzo 2018: quel giorno il sottoscritto ha messo in evidenza alla S.V. che in quel modo il Comune di Nettuno si esponeva ad una sentenza di rigetto e non certo di accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato e che qualcuno a quel punto avrebbe potuto denunciare il Comune alla Corte dei Conti per danni erariali.

Con ordinanza n. 4196 del 6 settembre 2018 il Consiglio di Stato ha puntualmente respinto l’istanza cautelare del Comune di Nettuno, condannandolo alla  rifusione delle spese di lite, liquidate in 1.500,00 €: il conseguente danno erariale provocato anche dalla S.V. è arrivato così ad ammontare complessivamente a 23.080,42 €.

Il 16 ottobre 2018 l’associazione culturale “Nettuno Libera” ha trasmesso alla S.V. una lettera con cui«chiede in particolare quale sia stato l’interesse del Comune di Nettuno a proporre ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR del Lazio n. 4796 del 6 marzo 2018 e soprattutto chi pagherà il procurato danno erariale e come la S.V. intenda ottemperare alla suddetta sentenza, provvedendo eventualmente a tutela dell’interesse dell’Ente in sede sia disciplinare, che civile e penale nel caso che accertasse abusi o gravi omissioni da parte dei funzionari tanto dell’amministrazione comunale quanto del Corpo di Polizia Locale».

A nome sempre di VAS con Nota VAS prot. n. 51 del 19 novembre 2018 il sottoscritto ha fatto presente alla S.V. che per ottemperare alla sentenza del TAR rimanevano come uniche strade possibili la concessione della istallazione di “stendardi” per 90 giorni al massimo, comunque non nel centro storico dove sono vietati e comunque sempre tramite regolare bando di gara, senza nessuna possibilità di modificare il vigente Regolamento Comunale di Pubblicità secondo la proposta elaborata dal Corpo di Polizia Locale (di cui in allegato ho messo in risalto tutti i vizi di legittimità da me rilevati) oppure l’annullamento dell’intero bando dei gonfaloni secondo quanto proposto dal sottoscritto fin dal 28 maggio 2018.

Con la suddetta nota il sottoscritto ha diffidato il Commissario Straordinario a rispettare e far rispettare comunque la legalità.

Nel frattempo il 13 settembre 2018 la “Next” S.r.l.s. ha notificato il ricorso al TAR contro il Comune per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 4796/2018.

Alla diffida di VAS la S.V. non ha ritenuto di rispondere, preferendo  con Deliberazione Commissario n. 86 del 9 novembre 2018 di costituirsi avverso il ricorso per ottemperanza, conferendo per la terza volta l’incarico allo stesso avvocato Antonio Caputo con la stessa perdente linea di difesa, perché non supportata dal contestuale annullamento dell’intero “bando dei gonfaloni”.

Con Sentenza del TAR n. 198 del 7 gennaio 2019 il TAR ha accolto il ricorso: il danno erariale provocato anche dalla S.V. è così salito a 34,620,63 €.

Di fronte all’eventuale “approvazione del progetto”, al fine di evitare un danno ancor maggiore al Comune di Nettuno, a nome di VAS il sottoscritto si avvale del diritto riconosciuto dall’art. 9 della legge n. 241/1990 per sottoporre alla valutazione della S.V. le possibili forme e modalità per ottemperare sia alla sentenza del TAR n. 4796/2018 che alla sentenza del TAR n. 198/2019.

In entrambe le suddette sentenze la Sezione Seconda Bis del TAR del Lazio ha ordinato al Comune di Nettuno di provvedere entro 30 giorni «al riesame dell’istanza di autorizzazione proposta dalla ricorrente».

Dal momento che la sentenza del TAR n. 4796 del 6 marzo 2018 ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 10 Bis della legge n. 241/1990, per ottemperare al dettato normativo richiamato nella nota del 30 novembre 2018 dell’ing. Benedetto Sajeva, mai messa in discussione, la S.V. dovrebbe valutare l’opportunità di far comunicare alla S.r.l.s. “Next” i motivi tecnici che ostano in modo inderogabile all’accoglimento della istanza di rilascio della prescritta autorizzazione all’installazione degli impianti.

Per supportare il rigetto motivato della richiesta di rilascio delle autorizzazioni presentata dalla S.r.l.s. “Next”, sarebbe opportuno, se non necessario, che la S.V. eserciti il potere di autotutela ed annulli nelle veci della Giunta Comunale la deliberazione n. 40/2017 ed esiga lo stesso esercizio del potere di autotutela da parte del Dott. Luigi D’Aprano, del Maggiore Franco Paolini e dell’Arch. Stefano Bernicchia che hanno fatto parte della Commissione aggiudicatrice ed a cui spetta quindi il compito di annullare il verbale del 26 giugno 2017, riconoscendo che l’offerta presentata dalla S.r.l.s. “Next” non rispettava i requisiti di partecipazione al bando, perché ha offerto una percentuale del 6% rispetto all’offerta minima fissata al 10%.

Quest’ultimo aspetto, da inquadrare anche nell’ambito della indagine penale in corso, dovrebbe garantire l’amministrazione comunale dal rischio di una richiesta di risarcimento danni da parte della S.r.l.s. “Next” ed essere portato a motivazione principale e quasi esclusiva del «dover previamente agire in autotutela sulla gara espletata», di cui il TAR ha lamentato il mancato provvedimento che può però e deve essere emanato a posteriori sempre nel rispetto di quanto sancito dall’art. 97 della Costituzione.

A supporto della garanzia dal rischio di risarcimento, è opportuno che venga portato il documento congiunto rivolto all’allora sindaco del Comune di Nettuno Angelo Casto e pubblicato il 6 maggio 2018 con cui gli assessori che lo hanno poi sfiduciato hanno rilasciato la seguente dichiarazione: «di chi era l’idea di trasformare il Piazzale di San Rocco (ma in verità tutto il centro dal confine di Anzio) in un trionfo di pubblicità sui pali dell’illuminazione? alle nostre rimostranze non hai proferito parola così come quando più di uno  di noi ha avuto modo di leggere una imbarazzante mail a te indirizzata rinvenuta sul tuo tavolo».

 La S.V. potrebbe caso mai prendere in considerazione la disponibilità dichiarata dalla S.r.l.s. “Next” nel testo della sentenza del TAR «ad adeguare il concreto svolgimento dell’attività di promozione a tutte le norme eventualmente dettate in materia (come quelle sulla temporaneità delle installazioni)», ipotizzando di concedere una istallazione di “stendardi” per 90 giorni al massimo.

Una tale eventualità comporterebbe sempre e comunque da parte della S.V. l’annullamento dell’intero procedimento seguito per il bando dei gonfaloni.

A quest’ultimo riguardo la S.r.l.s. “Next” ha dichiarato «la propria disponibilità ad adeguarsi alle prescrizioni dettate dal regolamento».

Ma riguardo alla possibilità di concedere la istallazione di “stendardi” per 90 giorni al massimo, come riportato nella sentenza del TAR n. 4796/2018 «il regolamento stesso “non prevede nell’ambito 1 (borgo e fascia costiera) il posizionamento di impianti pubblicitari di nessun genere, compresi gli stendardi e/o bandiere».

Il centro storico di Nettuno vincolato con la sua fascia di rispetto di 150 metri

Ne deriva che una tale istallazione temporanea è assentibile sono negli altre tre ambiti in cui è stato suddiviso il territorio comunale.

Ma anche in tal caso, il Comune di Nettuno non potrebbe autorizzare direttamente la S.r.l.s. “Next” ad istallare i gonfaloni sui pali della pubblica illuminazione ricadenti al di fuori del centro storico, perché violerebbe la direttiva europea sulla libera concorrenza: ne deriva quindi la necessità di un nuovo ed apposito “bando dei gonfaloni” che la S.r.l.s. “Next” potrebbe comunque di nuovo aggiudicarsi nel pieno rispetto delle condizioni dettate da una specifica deliberazione che la S.V. dovrebbe approvare nelle veci della Giunta Comunale.

Una eventuale assegnazione diretta alla S.r.l.s. “Next” di istallazioni temporanee al di fuori del centro storico potrebbe essere giustificata come “ottemperanza” alle due sentenze del TAR, ma risulterebbe al limite di quella legalità che la S.V. ha assicurato di voler ripristinare a Nettuno.

Si invita in conclusione la S.V. ad ottemperare ad entrambe le sentenze del TAR di cui all’oggetto tenendo nella dovuta considerazione le possibili forme e modalità sopra esposte: la si diffida comunque dall’intraprendere qualunque altro diverso provvedimento che non sia conforme pienamente al vigente Regolamento di Pubblicità del Comune di Nettuno.

Distinti saluti.

 

        

Roma, 16 gennaio 2019

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