La Giunta Regionale del Lazio ha autorizzato il Presidente Zingaretti ad intervenire nel giudizio promosso dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale di 12 disposizioni della legge regionale n. 7/2018

 

Il 28 dicembre 2018 il Governo ha notificato il ricorso alla Corte Costituzionale con cui ha impugnato le seguenti 12 disposizioni della legge regionale n. 7 del 22 ottobre 2018 concernente le  “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”.

1 – L’art. 3 riguarda Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di
gestione delle risorse forestali” e successive modifiche e alla legge regionale 13
febbraio 2009, n. 1 “Disposizioni urgenti in materia di agricoltura”. Elenco dei
soggetti assegnatari di terreni ARSIAL.

2 – L’art. 5 riguarda le Modifiche alle leggi regionali 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree
naturali protette regionali”, 13 gennaio 2005, n. 1 “Norme in materia di polizia
locale” e 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio”, e successive modifiche.

Il comma 1, numero 2), lettera g) dell’art. 5 riguarda l’approvazione per silenzio-assenso dei piani di assetto dei parchi e delle riserve naturali del Lazio (4° comma dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997) nel seguente modo: “previo esame, da effettuarsi entro il limite di tre anni, della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione. Trascorsi tre mesi dall’assegnazione della proposta di piano alla commissione consiliare competente, la proposta è iscritta all’ordine del giorno dell’Aula ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi centoventi giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato.”.

3 – Il comma 1, numero 2), lettera h) dell’art. 5 riguarda il silenzio-assenso che scatta sulle richieste di nulla osta per le opere di edilizi libera (1° comma dell’art. 28 della legge regionale n. 29/1997), nel seguente modo: “Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), la richiesta per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 6 del d.p.r. 380/2001 è presentata allo sportello unico di cui all’articolo 5 del medesimo decreto. Per tali fattispecie, il nulla osta di cui al comma 1 è reso entro sessanta giorni dal ricevimento da parte dell’ente gestore della richiesta, decorsi inutilmente i quali il titolo abilitativo si intende reso.

4 – Il comma 1, punto 2), lettera i) dell’art. 5 riguarda lo sviluppo delle attività agricole (1° comma dell’art. 31 della legge regionale n. 29/1997) favorendo in particolare “le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 e quelle integrate e compatibili di cui alla l.r. 38/1999 e alla l.r. 14/2006”.

5 – Il comma 1, punto 2), lettera l), punto n. 7 dell’art. 5 riguarda le sanzioni (art. 38 della legge regionale n. 29/1997)

6 – Il comma 6, lettera c) dell’art. 5 riguarda l’aggiunta dell’art. 57 Bis alla legge regionale n. 38/1999 relativo alla “definizione di edifici legittimi esistenti” nel seguente modo: “Per le finalità di cui agli articoli 57 e 57 bis per “edifici legittimi esistenti” si intendono anche quelli realizzati in assenza di titolo abilitativo in periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) ovvero che siano stati oggetto di accertamento di conformità, da parte dei responsabili dell’abuso, ai sensi degli articoli 36 e 37 del d.p.r. 380/2001.”

7 – L’art. 20 riguarda le Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87 “Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne
del Lazio” e successive modifiche.

8 – L’art. 24 riguarda le Misure urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 “Norme sul governo del territorio” e successive modifiche,

9 – L’art. 32 riguarda le Modifiche alle leggi regionali 29 novembre 2006, n. 21 concernente la disciplina dello svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e 6 agosto 1999, n. 14 relativa al decentramento amministrativo, e successive modifiche.

10 – L’art. 33 riguarda le Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33
“Disciplina relativa al settore commercio” e successive modifiche.

11 – L’art. 79 riguarda la Modifica alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 “Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall’usura” e successive modifiche.

12 – L’art. 84 riguarda le Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” e successive modifiche e all’articolo 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo al trasporto pubblico locale.

Con nota prot. n. 5895 del 4 gennaio 2019 l’Avvocatura regionale ha trasmesso copia del ricorso, riguardo al quale il Segretario Generale con nota prot. 57100 del 24.01.19 ha ritenuto necessario un intervento nel giudizio davanti alla Corte Costituzionale al fine di superare le eccezioni di incostituzionalità sollevate in relazione ai sopracitati articoli della legge regionale n. 7/2018.

Con deliberazione n. 24 del 29 gennaio 2019 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 12 del  7 febbraio 2019) la Giunta Regionale del Lazio ha autorizzato il Presidente Nicola Zingaretti  ad intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale proposto dal Governo dinanzi alla Corte costituzionale relativamente alla legge regionale n. 7/2018

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