Il T.A.R. Sardegna, con sentenza breve Sez. I, 9 ottobre 2020, n. 538, ha annullato il decreto Assessore Difesa Ambiente Regione autonoma Sardegna n. 8702/14 del 28 settembre 2020 che aveva aperto la caccia alla Pernice sarda (Alectoris barbara) e alla Lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) per due giornate (4 e 11 ottobre 2020), con un carniere potenziale complessivo per ognuno dei 35.987 cacciatori sardi di due esemplari per ogni specie animale. Nell’Isola la caccia a Pernice sarda e Lepre sarda finisce qui e si unisce alla mancata apertura della caccia al Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), la cui popolazione isolana risulta estremamente ridotta, e alla chiusura della caccia al Moriglione (Aythya ferina) e alla Pavoncella(Vanellus vanellus), decisa con significativo buon senso (Decreto Assessore Difesa Ambiente Regione autonoma Sardegna n. 8610/13 del 23 settembre 2020) in seguito al decreto presidenziale T.A.R. Sardegna, Sez. I, 21 settembre 2020, n. 347 che aveva già disposto la sospensione della parte del calendario venatorio nella parte in cui prevedeva la caccia al Moriglione e aveva rinviato alla camera di consiglio collegiale del 7 ottobre 2020 la decisione sulla caccia alla Pavoncella, solo perché la relativa stagione di caccia sarebbe partita dal 15 ottobre 2020 (fino al 31 gennaio 2021), quindi in tempo utile per scongiurarne l’apertura. Il T.A.R. Sardegna, con la sentenza breve Sez. I, 9 ottobre 2020, n. 538, ha ribadito un principio giuridico che ormai dovrebbe esser stato assimilato dalla Regione autonoma della Sardegna al pari delle altre regioni e province autonome: il parere dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (I.S.P.R.A.) è preventivo e obbligatorio, sebbene non vincolante (può essere superato solo con adeguata e comprovata motivazione), per legge (art. 18 della legge n. 157/1992 e s.m.i.). Invece, “la Regione non ha ritenuto di dover invece attendere … il parere dell’ISPRA” e “la mancata acquisizione del necessario parere […]