VAS chiede il ritiro o la bocciatura delle proposte di emendamenti del consigliere Valerio Novelli sia alla Normativa Generale che alla Normativa Specifica del Piano di Assetto della Riserva Naturale Regionale della Tenuta di Acquafredda

 

Prot. n. 72/2020                                                                      Al Presidente della VIII Commissione consiliare permanente

  Valerio Novelli

Ai Componenti della VIII Commissione consiliare permanente

Al Presidente della X Commissione consiliare permanente

Marco Cacciatore

Ai Capigruppo Consiliari

p.c.   All’Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera

e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali

Enrica Onorati

Oggetto – Proposte di emendamenti del consigliere Valerio Novelli sia alla Normativa Generale che alla Normativa Specifica del Piano di Assetto della Riserva Naturale Regionale della Tenuta di Acquafredda 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di emendamenti al Piano di Assetto della Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda è stato fissato per le ore 12 del 27 novembre 2020.

Alla fine risultano essere state presentate 71 proposte di emendamenti, 36 delle quali hanno riguardato la scheda progetto n. 9, di cui è stata chiesta la eliminazione, mentre 27  di queste sono state presentate dal Presidente della VIII Commissione Ambiente Valerio Novelli (M5S) ed hanno riguardato esclusivamente le zone agricole, facendo sempre riferimento allo “sviluppo delle attività rurali aziendali così come individuate dall’art. 2 della LR 14/2006”.

Al riguardo c’è da far presente che la legge regionale del Lazio n. 14 del 2 novembre 2006 detta le “Norme in materia di diversificazione delle attività agricole” ed il citato art. 2  rimanda all’art. 3 che al 1° comma fra le ATTIVITÀ RURALI AZIENDALI” ricomprende anche le “ATTIVITÀ MULTIMPRENDITORIALI” “integrate e complementari alle attività agricole aziendali”, esercitate per giunta da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, come:

a) l’ospitalità intesa come ricettività alberghiera, extralberghiera e all’aria aperta … e le strutture ed i servizi ad essi complementari;

b) la ristorazione intesa come somministrazione di pasti e bevande nonché la degustazione di prodotti agricoli;

c) l’attività per il tempo libero intesa come ogni attività ricreativa, culturale, didattica, sportiva nonché escursionistica e ippoturistica finalizzata alla valorizzazione e conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi”.

La legge regionale n. 14/2006 rimanda all’art. 54 della legge regionale n. 38 del 22 dicembre 19990 (“Norme sul governo del territorio”) ed all’art. 23 della legge regionale n. 13 del 6 agosto 2007 (“Organizzazione del sistema turistico laziale”).

La legge regionale n. 14/2006 è richiamata al 1° comma dell’art. 31 della legge regionale n. 29/1997,  ma si può applicare – anche per il caso in  questione – “nell’ambito delle finalità istitutive dell’area naturale protetta, gli organismi di gestione, compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell’area stessa e con il ruolo di tutela attiva delle imprese agricole.

Ne deriva – come esempio per tutti – che la nuova edificazione prevista dalla legge regionale n. 14/2006 per consentire sia ATTIVITÀ RURALI AZIENDALI” che “ATTIVITÀ MULTIMPRENDITORIALI” sarebbe applicabile in linea generale in tutte le zone agricole, mentre sul piano pratico non può essere estesa anche alle zone agricole ricomprese  all’interno di aree naturali protette, che i rispettivi Piani di Assetto abbiano destinato a zone e sottozone B oppure a zone e sottozone C, dal momento che al riguardo sia l’art. 12 della legge quadro sulle aree naturali protette n 394 del 6 dicembre 1991 che l’art. 26 della legge regionale n. 29/1997  vietano nuove costruzioni tanto nelle zone B quanto nelle zone C di ogni Piano di Assetto.

Oltre al suddetto divieto, è fuor di dubbio che le suddette attività rurali aziendali multimprenditoriali complementari alle attività agricole, che secondo le proposte di emendamenti del consigliere Valerio Novelli si possono realizzare nella zona C (aree agricole) della Riserva Naturale delle Tenuta di Acquafredda sono palesemente in contrasto con quanto prescrive sia l’art. 12 della legge n. 394/1991 che l’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 perché in entrambi si stabilisce che la tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all’Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, che suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo per le aree agricole apposite aree di protezione (zonizzazione C) nelle quali in armonia con le finalità istitutive dell’area naturale protetta e in conformità ai criteri fissati dall’ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali o secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali, nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono altresì ammessi gli interventi previsti dall’articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della l. 457/1978 [manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ndr], salvo l’osservanza del comma 1, lettera a), sulle destinazioni d’uso

Sul punto la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che le norme che disciplinano gli strumenti gestionali come il Piano per il Parco e il Regolamento contenuti nel Titolo II (Aree protette nazionali) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, “Legge quadro sulle aree protette” si applicano anche alle Aree protette regionali (sentenze n. 290 del 2019 e n. 44 del 2011), senza possibilità per le regioni di derogarvi, ma con la facoltà di determinare livelli maggiori di tutela (sentenze n. 193 del 2010, n. 61 del 2009 e n. 44 del 2011 sentenze n. 74 e n. 36 del 2017, n. 212 del 2014, n. 171 del 2012, n. 325, n. 70).

Si prendono in esame a questo punto tutte le 27 proposte di emendamenti presentate dal cons. Valerio Novelli, per valutarne la conformità o meno con la normativa sopra richiamata.

Elenchiamo in ordine numerico di presentazione le Norme Generali fatte oggetto di specifica proposta di emendamento.

 – Art. 1 (emendamento n. 16): inserimento di un punto elenco secondo cui il Piano di Assetto “favorisce lo sviluppo delle attività rurali aziendali così come individuate dall’art. 2 della LR 14/2006 ”.

Valutazione – Si tratta di un “adeguamento” della Normativa Generale del Piano di Assetto all’art. 31 della legge regionale n. 29/1997, a cui rimanda anche l’art. 26 della medesima legge 29/1997, che non è stato ritenuto apportare in sede di istruttoria del Piano di Assetto e che è quindi da ritenere pleonastico e comunque inutile.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 16.

– art. 7 (emendamento n. 20): sostituzione delle parole “agro-silvo-pastorali” con “rurali aziendali ai sensi dell’art. 2 della LR 14/2006”.

Valutazione – si tratta di una sostituzione che appare in violazione di quanto prescrive per la Zona C sia l’art. 12 della legge n. 394/1991 che l’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

In tal modo per giunta vengono ad essere eliminate tutte le attività silvo-forestali, per favorire unicamente le attività rurali aziendali e le attività multimprenditoriali: si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 20.

– art. 13, comma 13.3 septies (emendamento n. 21):  riguardo alle nuove strade interpoderali  sostituzione delle parole “per l’utilizzazione forestale e agricola del suolo” con le parole “all’esercizio delle attività rurali aziendali”.

ValutazioneSi elimina in tal modo del tutto l’utilizzazione forestale: si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 21.

– art. 15 (zone B), comma 15.2 (emendamento n. 22): sostituzione delle parole “agro-silvo-pastorali compatibili ” con le parole “le attività rurali aziendali”.

Valutazione – Si rimanda alla  valutazione dell’emendamento n. 20.

Per le stesse ragioni si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 22.

–  art. 15 (zone B), comma 15.4 (emendamento n. 23): sostituzione delle parole “agro-silvo-pastorali compatibili ” con le parole “attività rurali aziendali e gli interventi”.

Valutazione – Si rimanda alla  valutazione dell’emendamento n. 20.

Per le stesse ragioni si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 23.

 –  art. 15 (zone B), comma 15.5 (emendamento n. 24): sostituzione con le parole “le attività rurali aziendali”.

Valutazione – Si rimanda alla  valutazione dell’emendamento n. 20.

Per le stesse ragioni si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 24.

– art. 15 (zone B), comma 15.5 (emendamento n. 25): eliminazione del 3° punto elenco (“attività di fruizione e didattiche e la realizzazione di attrezzature idonee agli usi consentiti, ad esclusione del campeggio”).

Valutazione –  Non si comprendono le ragioni di impedire simili attività nelle Zone di Riserva Generale (Zone B).

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 25.

– art. 15 (zone B), comma 15.5 (emendamento n. 26): eliminazione del 3° punto elenco (“le attività agrituristiche”).

Valutazione –  La eliminazione di tutte le attività agrituristiche compatibili appare in contrasto con le finalità e la  valorizzazione dell’area protetta.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 26.

– art. 15 (zone B), comma 15.7 (emendamento n. 27): eliminazione totale del testo (“È consentito l’esercizio del pascolo tradizionale nelle zone di riserva generale nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente. Nel caso di situazioni particolarmente delicate in relazione agli equilibri ambientali l’EdG può predisporre un programma di gestione, che fissa le operazioni colturali necessarie per una gestione del fondo secondo principi di ecocompatibilità e le eventuali limitazioni e prescrizioni per valorizzare la suscettività del pascolo ed ottimizzare di conseguenza il carico di bestiame”).

Valutazione – Non si comprendono le ragioni per eliminare la suddetta disposizione.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 27.

– art. 15 (zone B), comma 15.11 (emendamento n. 28): aggiunta dopo la parola “vivai” dell’espressione “con  esclusione di quelli esercitati con le modalità delle attività rurali aziendali”.

Valutazione – Non si comprendono le ragioni di una simile deroga.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 28.

– art. 15 (zone B), comma 15.20 (emendamento n. 29): eliminazione totale del testo (“Entro la fascia di rispetto di dieci metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d’acqua vincolati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella fascia di 2 metri di tutti i corsi d’acqua non stagionali, esclusi i canali di irrigazione, sono vietati l’esercizio dell’agricoltura, il taglio della vegetazione riparia naturale, tutte le trasformazioni del territorio fatti salvi gli interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.”);

Valutazione – Non si comprendono le ragioni di una simile eliminazione, a maggior ragione perché lascerebbe intendere che si possa fare esercizio di agricoltura anche dentro la fascia di 10 metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d’acqua.

Si mette in evidenza che la stessa disposizione che il cons. Novelli propone di eliminare è stata invece mantenuta più o meno tale e quale al comma 11 dell’art. 16 della Normativa Generale del Piano di Assetto della Riserva Naturale di Decima Malafede, che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 22 luglio 2020.   

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 29.

– art. 15 (zone B), comma 15.22.1 (Sottozone B1) (emendamento n. 30): eliminazione dopo le parole “attività stesse” dell’espressione successiva (“secondo le indicazioni fornite per la specifica sottozona.”);

Valutazione – Non si comprendono le ragioni di una simile eliminazione.

Si mette in evidenza che la stessa disposizione che il cons. Novelli propone di eliminare è stata invece mantenuta più o meno tale e quale al comma 3 dell’art. 16 della Normativa Generale del Piano di Assetto della Riserva Naturale di Decima Malafede, che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 22 luglio 2020.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 30.

– art. 16 (Zone C), comma 16.3 (emendamento n. 31): sostituzione dalle parole “le attività” fino alle parole “attività agro-silvo-pastorali” con le parole “rurali aziendali ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità esercitata con  le modalità  delle attività di diversificazione agricola di cui all’art. 2 della LR 14/2006”.

Valutazione – Si rimanda alla  valutazione dell’emendamento n. 20.

Per le stesse ragioni si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 31.

– art. 16 (Zone C), comma 16.6 (emendamento n. 32): eliminazione totale del testo (“È consentito il riutilizzo di strutture esistenti per attività agrituristiche con le limitazioni previste dalla legge regionale vigente, e il riutilizzo delle stesse per turismo rurale e ambientale, per la realizzazione di fattorie scuola e attività educative di tipo agro ambientale e naturalistico, nei limiti stabiliti per le relative sottozone C1 e C2. Il riutilizzo a fini di turismo rurale ed ambientale è subordinato all’approvazione di un PUA di cui al comma 8.6 delle presenti norme generali.”).

Valutazione – Non si comprendono le ragioni di una simile eliminazione, anche perché fa espresso riferimento alle attività agrituristiche.

Si mette in evidenza che la stessa disposizione che il cons. Novelli propone di eliminare è stata invece mantenuta più o meno tale e quale al comma 6 dell’art. 16 della Normativa Generale del Piano di Assetto della Riserva Naturale di Decima Malafede, che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 22 luglio 2020   

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 32.

– art. 16 (Zone C), comma 16.7 (emendamento n. 33): dopo le parole “strutture aziendali” aggiunta delle parole “necessari all’esercizio delle attività rurali aziendali sono”.

Valutazione – Si tratta di una aggiunta che è finalizzata a favorire esclusivamente sempre le attività rurali aziendali con le complementari attività multimprenditoriali.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 32.

– art. 16 (Zone C), comma 16.10 (emendamento n. 34): riguardo alle nuove strade interpoderali  sostituzione delle parole “l’utilizzazione agricola e forestale” con le parole “l’esercizio delle attività rurali aziendali

ValutazioneSi rimanda all’emendamento n. 21.

Si elimina in tal modo del tutto l’utilizzazione forestale: si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 34

– art. 16 (Zone C), comma 16.11 (emendamento n. 35): eliminazione totale del testo (“Sono altresì consentite: a. le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti nella Regione Lazio e la riutilizzazione delle strutture esistenti per turismo rurale e ambientale nelle misure previste per ciascuna sottozona.”);

Valutazione – Non si comprendono le ragioni di una simile eliminazione, anche perché fa espresso riferimento alle attività agrituristiche.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 35.

– art. 16 (Zone C), comma 16.13 (emendamento n. 36): eliminazione del periodo “Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle sono mantenute all’esterno di una fascia di rispetto di 10 m dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d’acqua vincolati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio. e nella fascia di 2 metri da tutti i corsi d’acqua non stagionali, con esclusione dei canali di irrigazione, allo scopo di favorire lo sviluppo dell’ambiente ripariale o comunque di non comprometterlo. Le eventuali strade di servizio o le capezzagne dovranno svilupparsi al di fuori di tale fascia di rispetto.

Valutazione – Si rimanda all’emendamento n. 29. Non si comprendono anche qui le ragioni di una simile eliminazione, a maggior ragione perché lascerebbe intendere che si possa fare esercizio di agricoltura anche dentro la fascia di 10 metri dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d’acqua.

Si mette in evidenza che la stessa disposizione che il cons. Novelli propone di eliminare è stata invece mantenuta più o meno tale e quale al comma 11 dell’art. 16 della Normativa Generale del Piano di Assetto della Riserva Naturale di Decima Malafede, che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 22 luglio 2020.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 36.

– art. 16 (Zone C), comma 16.16.1 (sottozona C1) (emendamento n. 37): eliminazione della parola “agro-silvo-pastorali”.

Valutazione – Si rimanda all’emendamento n. 20. Si tratta anche qui di una eliminazione che appare in violazione di quanto prescrive per la Zona C (e quindi la sottozona C1) sia l’art. 12 della legge n. 394/1991 che l’art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

In tal modo per giunta vengono ad essere eliminate tutte le attività silvo-forestali, per favorire unicamente le attività rurali aziendali e le attività multimprenditoriali: si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 37.

– art. 16 (Zone C), comma 16.16.1, primo punto elenco (emendamento n. 38): eliminazione delle parole “Le nuove coltivazioni orticole e frutticole” e loro sostituzione con “Le nuove coltivazioni di tipo specializzato orticolo e arboricole”;

Valutazione – Si tratta di una sostituzione che comporta la cancellazione delle coltivazioni “frutticole”, in quanto al loro posto vengono privilegiate le coltivazioni di tipo “arboricolo”.

Si mette in evidenza che la stessa disposizione che il cons. Novelli propone di eliminare è stata invece mantenuta più o meno tale e quale al 1° capoverso del comma 14.1 dell’art. 16 della Normativa Generale del Piano di Assetto della Riserva Naturale di Decima Malafede, che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 22 luglio 2020.   

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 38

– art. 16 (Zone C), comma 16.16.1, terzo punto elenco (emendamento n. 39): eliminazione delle parole “attività agrituristiche” con le parole “le attività di diversificazione agricola da autorizzare previo PUA”.

Valutazione – Si rimanda all’emendamento n. 26. La eliminazione di tutte le attività agrituristiche compatibili appare in contrasto con le finalità e la  valorizzazione dell’area protetta.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 39.

– art. 16 (Zone C), comma 16.16.1, quarto punto elenco (emendamento n. 40): eliminazione dell’intero testo (“Sono consentiti gli interventi necessari al risanamento igienico-sanitario delle strutture agro-zootecniche nei nuclei aziendali esistenti purché connessi all’esercizio delle attività agricole (prima trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti aziendali, attività didattico educative e di manutenzione del territorio). Ai sensi dell’art. 26 comma 1bis della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii. è consentita l’attuazione di piani di utilizzazione aziendale (PUA) di cui al comma 8.6 delle presenti norme generali.”).

Valutazione – Non si comprendono le ragioni di una simile eliminazione, anche perché lascia intendere una esclusione dalle attività agricole anche della attività agro-zootecniche.

Si mette in evidenza che la stessa disposizione che il cons. Novelli propone di eliminare è stata invece mantenuta più o meno tale e quale al 4° capoverso del comma 14.1 dell’art. 16 della Normativa Generale del Piano di Assetto della Riserva Naturale di Decima Malafede, che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 22 luglio 2020.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 40.

Le proposte di emendamenti del cons. Valerio Novelli hanno riguardato anche la seguente Normativa Specifica.

– art. 6 (Zone B), comma 6.2 (emendamento n. 43): eliminazione delle parole “razionalizzare le utilizzazioni agricole e pastorali per renderle pienamente compatibili con le esigenze di conservazione della biodiversità e del paesaggio”.

Valutazione – Non si comprendono le ragioni di una simile eliminazione.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 43.

– art. 6 (Zone B), comma 6.3, quinto capoverso (emendamento n. 44): prima della parola “attività” inserire “sono concesse le”;

Valutazione – Non si ritiene accettabile  un tale inserimento, a maggior ragione perché  un simile inserimento è connesso con il successivo emendamento n. 45 e la eliminazione del testo proposta con l’emendamento  n. 46

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 44.

– art. 6 (Zone B), comma 6.3, quinto capoverso (emendamento n. 45): dopo la parola “attività” inserire le parole “agricole tradizionali così come individuate all’art. 2 della LR 214/2006”;

Valutazione – Non si ritiene accettabile  un tale inserimento, a maggior ragione perché  un simile inserimento è connesso con il precedente emendamento n. 44 e la eliminazione del testo proposta con il successivo emendamento  n. 46

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 45

– art. 6 (Zone B), comma 6.3, quinto capoverso (emendamento n. 46): eliminazione delle parole “agro-pastorali: sono consentite le coltivazioni di tipo estensivo, secondo le rotazioni tipiche dell’agro romano. Le coltivazioni orticole e frutticole esistenti, sono consentite, in considerazione delle caratteristiche agro-geo-pedologiche e paesaggistiche della Riserva. Le utilizzazioni produttive esistenti nei fondovalle sono mantenute all’esterno di una fascia di rispetto misurata a partire dalle sponde o dai piedi degli argini dei corsi d’acqua, pari a 5 ml nel caso di prati-pascolo e pari a 10 ml nel caso di seminativi, colture orticole permanenti e arboreti”.

Valutazione – Non si comprendono le ragioni di una simile eliminazione per le ragioni precedentemente illustrate.

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 46.

– art. 6 (Zone B), comma 6.3, sesto capoverso (emendamento n. 47): eliminazione delle parole ”È obbligatorio il ripristino o recupero delle recinzioni tradizionali, con abbandono di fasce laterali di 1,0 ml, per motivi paesaggistici ed ambientali.

Valutazione – Non si comprendono le ragioni di una simile eliminazione..

Si propone pertanto il ritiro o comunque la bocciatura della proposta di emendamento n. 47.

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In considerazione di tutti i motivi esposti, si chiede al Presidente della VIII Commissione Valerio Novelli il ritiro degli emendamenti di cui all’oggetto.

In subordine si chiede all’Assessore ed ai Consiglieri componenti della VIII Commissione di esprimere – nell’ambito delle rispettive competenze – parere contrario e voto contrario a tutti gli emendamenti, qualora fossero messi in votazione.

Si rimane in attesa di un riscontro scritto, anche per via telematica, che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi

 

Roma, 8 dicembre 2020

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